Orario di lavoro dei minori



Il Ministero del lavoro, con l’interpello 21 marzo 2016, n. 11, ha risposto ad un quesito dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, riguardante l’orario di lavoro dei minori con un’età superiore a 15 anni, ma inferiore a 16, titolari di un rapporto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale.

Per tali minori, il Ministero ritiene che l’orario di lavoro non possa essere superiore alle 7 ore giornaliere e 35 settimanali. Nello specifico, l’istante chiede se i minori in questione siano o meno soggetti all’orario di lavoro applicabile agli adolescenti ovvero a quello di 8 ore giornaliere e 40 settimanali.

Per rispondere al quesito il Ministero richiama il disposto dell’art. 1, lett. a) e b), e 18 della L. n. 977/1967.

In particolare, ai sensi dell’art. 1, è considerato bambino il minore che non ha ancora compiuto 15 anni di età o che è ancora soggetto all’obbligo scolastico (lett. a) mentre è considerato adolescente il minore di età compresa tra i 15 e i 18 anni di età e che non è più soggetto all’obbligo scolastico (lett. b).

L’art. 18, invece, sancisce, per i bambini liberi da obblighi scolastici, che l’orario di lavoro non possa superare le 7 ore giornaliere e le 35 settimanali e, per gli adolescenti, che l’orario di lavoro non possa superare le 8 ore giornaliere e le 40 settimanali.

In proposito, anche la giurisprudenza della Corte di Cassazione è intervenuta per sottolineare le finalità di tutela alle quali è improntata la disciplina dei rapporti di lavoro dei fanciulli e degli adolescenti, sostenendone la prevalenza rispetto a quelle regolanti il rapporto di apprendistato in genere ed affermando che ove gli apprendisti siano fanciulli o adolescenti, sono applicabili i più rigorosi limiti di orario previsti dall’art. 18 L. n. 977/1967 e non, invece, quelli contemplati dalla normativa sull’apprendistato (Cass., Sez. III, sent. n. 9516/2003).

Alla luce di tale quadro normativo, il Ministero ritiene, pertanto, che i quindicenni ancora soggetti all’obbligo scolastico, assunti con un contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, che costituisce una modalità di assolvimento dell’obbligo stesso, possano effettuare un orario di lavoro non superiore alle 7 ore giornaliere e 35 settimanali ai sensi dell’art. 18, comma 1, L. n. 977/1967.


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