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Contrasto alle compensazioni indebite nel Modello F24

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L’art. 17, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, modificato prima dall’art. 2, D.Lgs. 19 novembre 1998, n. 422 e poi dalla lett. a), co. 1, art. 10, D.L. 1° luglio 2009, n. 78, ha introdotto il sistema del versamento unificato delle imposte, dei contributi e delle altre somme dovute allo Stato, alle Regioni ed agli enti previdenziali prevedendo la possibilità di compensare situazioni debitorie e creditorie riferite ai diversi enti destinatari dei versamenti unificati effettuati con il Modello «F24».

Tipologie di compensazione

Tutto ciò che è oggetto di versamento con il Modello F24 può essere oggetto di compensazione con crediti spettanti al contribuente. La compensazione dei crediti prevede due modalità operative: la prima, detta «verticale», consente di recuperare crediti sorti in periodi precedenti con debiti della stessa imposta; la seconda, detta «orizzontale», dà la facoltà di compensare debiti e crediti anche nei confronti di diversi enti impositori (Erario, Inps, Enti locali, Inail ecc.). I crediti potenzialmente «compensabili», non chiesti a rimborso, devono tuttavia risultare da dichiarazioni e denunce periodiche. La compensazione orizzontale può avvenire senza nessun vincolo di priorità e riguardare: imposte diverse nell’ambito dello stesso ente; versamenti dovuti ad un ente e crediti vantati nei confronti di un altro ente impositore.

Il contribuente può avvalersi del tipo di compensazione che ritiene più indicata alle sue esigenze e, conseguentemente, utilizzare gli importi a credito:

  • in compensazione ai sensi del suddetto D.Lgs. 241/1997, utilizzando il Modello F24, per il pagamento dei debiti relativi ad una diversa imposta, alle ritenute ed ai contributi. In tal caso, il contribuente è obbligato a compilare e presentare il modello di pagamento F24 anche se, per effetto dell’eseguita compensazione, il Modello stesso presenti un saldo finale uguale a zero, in quanto, in assenza della presentazione della distinta di pagamento F24, l’ente o gli enti destinatari del versamento unitario non possono venire a conoscenza delle compensazioni operate e regolare le reciproche partite di debito e credito;
  • in diminuzione degli importi a debito relativi alla medesima imposta. In tal caso, il contribuente può scegliere se esporre la compensazione esclusivamente nel Modello di dichiarazione ovvero anche nel Modello F24.

LIMITI ALLA COMPENSAZIONE ORIZZONTALE

La compensazione orizzontale può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva, nel limite massimo, per ciascun anno solare, di euro 700.000,00; limite elevato a 1 milione di euro per le imprese subappaltatrici nel settore edile con volume d’affari dell’anno precedente costituito per almeno l’80% da prestazioni rese a seguito di contratti di subappalto (applicazione dell’inversione contabile o «reverse charge»).

Modalità di presentazione dell’F24

L’art. 11, co. 2, D.L. 24 aprile 2014, n. 66 conv. con modif. dalla L. 23 giugno 2014, n. 89, prevede, a decorrere dal 1° ottobre 2014, fermi restando i limiti già previsti da altre disposizioni vigenti in materia, che i versamenti di cui all’art. 17, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, ovvero i versamenti dovuti dai contribuenti titolari di partita Iva e che eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all’Inps e delle altre somme a favore dello Stato, delle Regioni e degli Enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, sono eseguiti:

  • esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, nel caso in cui, per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari a zero;
  • esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni e il saldo finale sia di importo positivo;
  • esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui il saldo finale sia di importo superiore a 1.000 euro.

PRESENTAZIONE del MODELLO F24

TIPOLOGIA
MODELLO F24

CONTRIBUENTI
SENZA PARTITA IVA

CONTRIBUENTI
CON PARTITA IVA

F24 con saldo a zero per effetto di compensazioni

Esclusivamente con i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate

Esclusivamente con i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate

F24 con saldo positivo (di qualsiasi importo) ma comprendente compensazioni

Home banking o servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate

Home banking o servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate

F24 senza compensazioni con saldo finale superiore a 1.000 euro

Home banking o servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate

Home banking o servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate

F24 senza compensazioni con saldo finale non superiore a 1.000 euro

Presentazione cartaceo in banca/posta, home banking o servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate

Home banking o servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate

In linea generale, i versamenti con Modello F24 cartaceo possono a essere effettuati, presso gli sportelli degli intermediari della riscossione convenzionati con l’Agenzia (Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione), dai soggetti non titolari di partita Iva, nel caso in cui debbano versare, senza utilizzo di crediti in compensazione, somme per un importo totale pari o inferiore a 1.000 euro.

Compensazioni indebite e Durc

Con il Messaggio n. 853 del 26 febbraio u.s., la Direzione Centrale Entrate dell’Inps ha fornito alle proprie strutture territoriali le istruzioni amministrative e contabili per una corretta ed uniforme gestione del recupero degli importi riferiti a compensazioni di cui sia stata accertata l’illegittimità da parte dell’Agenzia delle Entrate. Il messaggio, in maniera esplicita, chiarisce che il concreto accertamento di tale esposizione debitoria, ai sensi dell’art. 3, co. 2, lett. c), Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali 30 gennaio 2015, recante in epigrafe «Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (Durc)», è condizione di attestazione della irregolarità ai fini del rilascio del Durc ON LINE. Infatti, una volta intervenuta la comunicazione dell’Agenzia delle Entrate attestante l’illegittimità della compensazione effettuata dal contribuente ai sensi della richiamata norma, l’esposizione debitoria, che in tal modo si viene a determinare, legittima la dichiarazione della irregolarità.

 

SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA (DURC)
Art. 3, co. 2, lett. c) – Requisiti di regolarità
La regolarità sussiste comunque in caso di:
c) crediti in fase amministrativa oggetto di compensazione per la quale sia stato verificato il credito,  nelle  forme  previste  dalla legge o dalle disposizioni emanate dagli Enti preposti alla  verifica e che sia stata accettata dai medesimi Enti.

In presenza di una richiesta di Durc effettuata da parte di un soggetto contribuente che abbia pagato tutta o parte della contribuzione mediante compensazioni di cui sia stata accertata l’illegittimità, la verifica automatizzata posta in essere dall’Istituto di Previdenza evidenzierà l’irregolarità e provvederà a comunicarla al contribuente attraverso l’immediata notificata dell’invito a regolarizzare. L’emissione dell’invito a regolarizzare unitamente ad eventuali ulteriori irregolarità, riporterà l’importo dei contributi «inefficaci» maggiorato delle sanzioni civili calcolate nella misura prevista dall’art. 116, co. 8, lett. a), L. 388/2000, dalla data di scadenza del periodo addebitato.

Di fronte a tale situazione il contribuente avrà due possibilità per sanare l’irregolarità:

  1. ripristinare, a posteriori, la capienza iniziale del credito compensato, attraverso il versamento all’Agenzia delle Entrate di un importo corrispondente alla somma indebitamente utilizzata in compensazione, maggiorata dell’importo delle sanzioni di cui all’art. 27, co. 18, D.L. 29 novembre 2008, n. 185;
  2. effettuare all’Inps un versamento pari alla contribuzione rivelatasi inefficace (per effetto dell’accertamento dell’illegittimità della/e compensazione/i) maggiorata delle sanzioni civili calcolate nella misura prevista dall’art. 116, co. 8, lett. a), L. 388/2000 ed espressamente indicate nello stesso invito a regolarizzare.

Nel primo caso il contribuente dovrà presentare alla sede Inps territorialmente competente la documentazione attestante l’avvenuta regolarizzazione presso l’Agenzia delle Entrate che sarà opportunamente verificata dalla stessa sede Inps secondo le modalità concordate ai tavoli tecnici regionali creati con l’Agenzia delle Entrate. In altri termini, qualora, all’atto della verifica Inps, sia data dimostrazione da parte del contribuente dell’intervenuta regolarizzazione presso l’Agenzia delle Entrate (confermata previo contatto diretto Inps-A.E.), e in assenza di ulteriori esposizione debitorie, l’Istituto previdenziale provvederà ad attestare la regolarità della posizione (Durc positivo).

La regolarizzazione effettuata versando all’Inps quanto dovuto, in assenza di ulteriori esposizione debitorie, farà sì che all’atto della verifica Inps sarà attestata la regolarità della posizione (Durc positivo) ma non potrà ritenersi estinta la relativa violazione fiscale restando in capo all’Agenzia delle Entrate il potere di recuperare le maggiori sanzioni dovute ai sensi del dell’art. 27, co. 18, D.L. 29 novembre, 2008, n. 185. Tale disposizione normativa prevede che l’utilizzo in compensazione di crediti inesistenti per il pagamento delle somme dovute è punito con la sanzione dal cento al duecento per cento della misura dei crediti stessi.

Fonte: Frizzera

2 Commenti

  1. Leggo sempre con interesse i vostri articoli, ma sono giunto alla conclusione che bisogna affidarsi ad un commercialista perchè il groviglio di normative è davvero troppo intricato! Siamo ben lontani da una vera semplificazione.

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