Novità sulla detrazione Irpef delle spese di istruzione
A decorrere dall’anno 2015 per effetto dellemodificheintrodotte dalla L. 107/2015 e dalla Legge di Stabilità 2016 (L. 208/2015) sono stateriformulatele disposizioni del Tuir riguardantila detrazione per le spese di istruzione; in particolare è stato modificato l’articolo 15, comma 1, lettera e) ed è stato inserita nel medesimo articolo 15 comma 1 la nuova lettera e-bis).
Articolo di Luca Mambrin del 15 settembre 2016 interamente tratto da ecnews
A seguito di tali modifiche, la lettera e) che precedentemente riguardava tutte le spese di istruzione detraibili, disciplinala sola detrazione delle spese di istruzione universitariamentre la successivalettera e-bis) disciplina la detrazione delle spese “per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione di cui all’articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62”.
In particolare viene prevista ladetrazione, nellimite di euro 400per alunno o studente, perle spese di istruzione sostenute per la frequenza:
- discuole dell’infanzia(scuola materna),
- delprimo ciclo di istruzione,
- dellascuola secondaria di secondo grado,
del sistema nazionale di istruzione di cui all’articolo 1 della L. 60/2000.
La stessa lettere e-bisprevede poi che tale detrazionenonsia cumulabile con quella prevista perle erogazioni liberali alle istituzioni scolastiche per l’ampliamento dell’offerta formativa, prevista invece dall’articolo 15, comma 1, lett. i-octies, del Tuir.
Nellacircolare n. 3/E/2016sono stati forniti da parte dell’Agenzia delle Entratei criteriper distinguere lespese per la frequenza scolastica, ammesse in detrazione ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lettera e-bis), del Tuir nel limite massimo di spesa di 400 euro, e leerogazioni liberali a favore degli istituti scolastici, già ammesse in detrazione ai sensi della successiva lettera i-octies), senza limite di importo.
Rientrano nella previsione dellalettera e-bis):
- le tasse,
- i contributi obbligatori,
- i contributi volontari,
- le altre erogazioni liberali,
deliberatidagli istituti scolasticio dai loro organi e sostenuti per la frequenza scolastica ma non per le finalità di cui alla lettera i-octies), quali ad esempiola tassa di iscrizione, la tassa di frequenza e le spesa per la mensa scolastica.
Rimane, in ogni caso,escluso dalla detrazionel’acquisto di materiale di cancelleria e di testi scolastici per la scuola secondaria di primo e secondo grado.
Relativamente alle spese sostenute perla mensa scolasticagià nellacircolare n. 18/E/2016era stato precisato che:
- le spese sostenute sono detraibili anche quandoil servizio viene reso per il tramite del Comune o di altri soggetti terzi rispetto alla scuola; non è, quindi, necessario che il servizio di ristorazione scolastica sia deliberato dagli organi di istituto essendo istituzionalmente previsto dall’ordinamento scolastico per tutti gli alunni delle scuole dell’infanzia e delle scuole primarie e secondarie di primo grado;
- ai fini della detrazione,la spesa può essere documentata mediante la ricevuta del bollettino postale o del bonifico bancariointestata al soggetto destinatario del pagamento, quale la scuola, il Comune o altro fornitore del servizio e deve riportare nella causale l’indicazione del servizio mensa, la scuola di frequenza e il nome e cognome dell’alunno. Nel caso in cui per l’erogazione del servizio sia previstoil pagamento in contanti o con altre modalità(ad esempio, bancomat) ol’acquisto di buoni mensa in formato cartaceo o elettronico, la spesa potrà essere documentata medianteattestazione, rilasciata dal soggetto che ha ricevuto il pagamento o dalla scuola, checertifichi l’ammontare delle spesa sostenuta nell’anno e i dati dell’alunno o studente. Tale attestazione è esente daimposta di bollo, come anche esente è l’istanza presentata dal genitore per la richiesta dell’attestazione;
- ladetrazione spetta al genitore al quale è intestato il documento comprovante la spesa;nel caso in cuiil documento sia intestato al figlio,la detrazione spetta ad entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, con la possibilità di annotare sul documento di spesa una percentuale diversa di ripartizione.
Nella recenterisoluzione n. 68/E/2016l’Agenzia delle entrate è nuovamente intervenuta sul tema fornendo ulteriori precisazioni in merito alla detraibilità delle spese sostenuteper i servizi scolastici integrativie peril servizio di scuolabus.
Per quanto riguarda le spese sostenute per i servizi scolastici integrativi il documento di prassi ha ammesso la detrazione, sempre nel rispetto del limite complessivo di spesa di euro 400, anche per:
- l’assistenza al pasto;
- ilpreepostscuola.
Tali servizi, pur se forniti inorario extracurricolare,sono di fatto strettamente collegati alla frequenza scolastica.
Infine l’Agenziaha negatoinvecela detrazione delle spese relative al servizio di trasporto scolastico(scuolabus), anche se fornito per sopperire ad un servizio pubblico di linea inadeguato per il collegamento abitazione-scuola, in quanto “risulterebbe discriminatorio rispetto a chi, avvalendosi dei mezzi pubblici, non avrebbe diritto ad alcuna agevolazione”.




