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I contratti co co co

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Con l’abrogazione dei co.co.pro. ad opera del D.Lgs. n. 81/2015, dal 25 giugno 2015 ritornano le collaborazioni coordinate e continuative.

Abrogati i contratti a progetto 

Nell’ambito del nuovo codice, è stato abrogato il contratto di collaborazione a progetto essendo venute meno tutte le norme che regolano tale istituto (art. 61 – 69-bis del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276). Tuttavia, restano ancora in piedi i contratti già in essere alla suddetta data fino alla loro naturale scadenza.

Riconduzione al lavoro subordinato

Dal 1° gennaio 2016 “si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche alle collaborazioni che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui le modalità di esecuzione sono organizzate dal committente, anche con riferimento ai tempi ed ai luoghi di lavoro”

Quali elementi debbono ricorrere

Per la riconduzione  dei contratti alla disciplina del lavoro subordinato, gli elementi che debbono ricorrere sono i seguenti:

  • Prestazione esclusivamente personale

Se il collaboratore si avvale di ulteriori collaboratori, il requisito non ricorre. Non si applicano le nuove regole di etero organizzazione nel caso in cui il collaboratore possa attuare una clausola di sostituibilità nel caso di suo impedimento a svolgere la prestazione di lavoro.

  • Prestazione continuativa

La stessa prestazione non deve essere caratterizzata da occasionalità e quindi l’interesse della prestazione deve essere durevole. Occasionalità, peraltro, non significa che la stessa prestazione non possa essere resa più volte ma che l’oggetto della stessa si realizzi in relazione alla singola prestazione;

  • Le modalità di esecuzione

Le modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.

Legittima, invece, la possibilità di fasce orarie all’interno delle quali il collaboratore, autonomamente, potrà rendere la propria prestazione nel luogo messo a disposizione del committente.

  • Luogo di lavoro

Qualsiasi luogo presso il quale il collaboratore deve rendere la prestazione, che sia nella disponibilità o comunque riferibile o individuato dal committente, anche se non coincidente con la sede aziendale.

Riconducibilità a lavoro subordinato

In presenza dei requisiti sopra indicati, che debbono ricorrere congiuntamente (ovvero, prestazione esclusivamente personale, continuativa e con modalità di esecuzione organizzate dal committente anche con riferimento sia ai tempi che al luogo di lavoro), la legge dispone una presunzione di applicazione della disciplina di lavoro subordinato.

QUALI SONO GLI ELEMENTI IN CUI SI SOSTANZIA L’ARTICOLO 409 C.P.C.?

Autonomia Il collaboratore decide in autonomia i tempi e le modalità di esecuzione del lavoro.
Coordinamento Nelle varie modalità della collaborazione, la parola coordinata indica la necessità di collegare funzionalmente l’attività del lavoratore al ciclo produttivo del committente. Il collaboratore, quindi, deve godere di autonomia organizzativa circa le modalità, il tempo e il luogo dell’adempimento, ma l’attività lavorativa deve comunque collegarsi funzionalmente e strutturalmente all’organizzazione dell’impresa.
Continuità La continuità indica una serie di prestazioni lavorative reiterate in misura apprezzabile nel tempo, frutto di un accordo tra le parti. Nella co.co.co. non è previsto un tempo minimo o massimo di durata del contratto che può anche essere rinnovato più volte
Personalità La prestazione lavorativa è resa prevalentemente in via personale, senza l’ausilio di altri soggetti.

Certificazione

Il legislatore, al fine di consentire alle parti di prevenire i rischi derivanti da un non corretto inquadramento contrattuale della tipologia di lavoro che si intende avviare, ha previsto la possibilità per le stesse di richiedere la certificazione dell’assenza dei requisiti anche di etero organizzazione.

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