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Al via i bilanci "super semplificati"

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Le società che hanno i requisiti dimensionali di cui all’articolo 2435-ter codice civile potranno presentare il prossimo bilancio, con i dati dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2016, nella modalità “super semplificata”.

Il bilancio “super abbreviato”

Il bilancio “super abbreviato” è caratterizzato dalla presenza dei soli schemi di bilancio, senza la nota integrativa (e senza il rendiconto finanziario), salvo il rispetto di alcuni obblighi informativi supplementari da indicare in calce allo Stato patrimoniale.

Requisiti

Il “micro” bilancio può essere presentato da parte delle società di capitali che nel primo esercizio, ovvero successivamente per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:

  • totale dell’attivo dello stato patrimoniale: euro 175.000;
  • ricavi delle vendite e delle prestazioni: euro 350.000;
  • dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità.
ATTIVO STATO PATRIMONIALE RICAVI DELLE VENDITE/PRESTAZIONI DIPENDENTI
175.000 350.000 5

Schemi di bilancio

L’articolo 2435-ter codice civile prevede che gli schemi di bilancio siano determinati secondo le regole già applicabili ai bilanci in forma abbreviata di cui all’articolo 2435-bis dello stesso codice civile.

In particolare:
  • nello Stato Patrimoniale non è più prevista l’annotazione degli ammortamenti e delle svalutazioni relativi alle immobilizzazioni materiali e immateriali. Lo schema attuale, al contrario, prevede la loro esposizione al lordo con separata indicazione dei relativi fondi di ammortamento;
  • nel Conto Economico nel nuovo schema è stata eliminata la parte straordinaria classificata sotto la lettera “E) Proventi e oneri straordinari” e sono raggruppabili, le voci D18a, D18b, D18c e la nuova voce D18d (rivalutazioni di strumenti finanziari derivati) e le voci D19a, 19b, D19c e la nuova voce D19d (svalutazioni di strumenti finanziari derivati).

Le informazioni supplementari

Le informazioni supplementari richieste, che consentono di non redigere la nota integrativa, riguardano l’indicazione in calce allo stato patrimoniale delle informazioni di cui ai numeri 9) e 16) dell’articolo 2427 codice civile, ossia:

  • l’importo complessivo delle garanzie e degli impegni (ciò che fino al 2015 era indicato nei conti d’ordine soppressi dallo stesso D.Lgs. 139/2015);
  • l’ammontare dei compensi erogati agli amministratori ed ai sindaci (laddove l’organo di controllo sia stato nominato).

Esonero della redazione sulla gestione

Al pari delle società che redigono il bilancio in forma abbreviata, è previsto l’esonero dalla redazione della relazione sulla gestione se in calce allo stato patrimoniale siano indicate le “tradizionali” informazioni di cui ai numeri 3) e 4) dell’articolo 2428 codice civile (numero e valore nominale delle azioni o proprie o di società controllanti possedute dalla società, ovvero acquisite ed alienate nel corso dell’esercizio).

Quando non è più possibile

La possibilità di avvalersi del bilancio previsto per le micro-imprese cessa quando, per il secondo esercizio successivo vengono superati due dei limiti previsti dal primo comma dell’art. 2435-ter.

Pertanto, in questi casi, le società che si avvalgono delle esenzioni previste dall’art. 2435-ter c.c. dovranno redigere il bilancio, a seconda dei casi, in forma abbreviata o in forma ordinaria.

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