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La tassazione per trasparenza delle società di capitali

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Con la tassazione per trasparenza, il reddito prodotto dalla società di capitali è attribuito, in percentuale, direttamente al socio partecipante a prescindere dall’effettiva percezione dello stesso.

La tassazione delle società di capitali viene così ad essere assimilata a quella delle società di persona.

La tassazione per trasparenza può riguardare sia società di capitali partecipate da persone fisiche che società di capitali partecipate a sua volta da altre società di capitali.

Società di capitali partecipate da altre società di capitali

Il regime è riservato alle S.p.a. e S.a.p.a., S.r.l., società cooperative e di mutua assicurazione residenti in Italia.

La società partecipata trasparente, potrà partecipare a sua volta, in qualità di partecipante, al regime opzionale in questione, determinando così, un effetto a cascata lungo la catena societaria dei redditi imputati.

Requisiti e durata

I requisiti per l’adesione al regime devono essere rispettati sia dalla partecipata che da tutte le società partecipanti.

Il requisito deve permanere ininterrottamente dal primo giorno del periodo di imposta in cui si esercita l’opzione e fino al termine triennale di validità della stessa.

Cessazione dal regime

La società trasparente deve avere forma giuridica di società di capitali e dev’essere residente nel territorio dello Stato, non può essere assoggettata a procedure concorsuali, ovvero fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione straordinaria, né aver esercitato l’opzione per il consolidato nazionale o mondiale, mentre il verificarsi di una di tali situazioni successivamente all’esercizio dell’opzione comporta la cessazione del regime.

Diritto di voto e utili

L’esercizio dell’opzione è subordinato al possesso, da parte di ciascun socio, di una percentuale di diritti di voto esercitabili nell’assemblea generale e di una partecipazione agli utili non inferiore al 10% e non superiore al 50%.

Esercizio dell’opzione e suo rinnovo

L’esercizio dell’opzione comporta che ciascun socio debba comunicare alla partecipata, la volontà di optare per la trasparenza, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

La società partecipata deve comunicare l’opzione all’Agenzia delle Entrate, compilando l’apposita sezione del Quadro OP della dichiarazione dei redditi presentata nel periodo di imposta a decorrere dal quale si intende esercitata (art. 115, co. 4, D.P.R. 917/1986).

Neo-costituite

Le società neocostituite o trasformate (da società di persone) potranno esercitare l’opzione presentando telematicamente l’apposito modello di comunicazione di cui al Provv. Agenzia delle Entrate 17.12.2015.

Tacito Rinnovo

L’opzione (che ha efficacia triennale), al termine del triennio si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio, a meno che non sia revocata, secondo le modalità e i termini già previsti per la comunicazione dell’opzione.

Ingresso di nuovi soci

Qualora nella società subentrassero nuovi soci, a seguito di cessione della partecipazione a partecipanti aventi i requisiti per la trasparenza, il regime continua senza la necessità di ulteriore opzione da parte dei nuovi soci.

Il socio cedente deve però comunicare all’acquirente (in qualsiasi forma e modalità), prima o contestualmente alla cessione stessa, l’avvenuto esercizio dell’opzione e l’ammontare degli utili e delle riserve formatisi nel periodo di validità dell’opzione che sono stati distribuiti senza concorrere alla formazione del reddito, nonché degli utili che in ipotesi di distribuzione riducono l’importo fiscalmente riconosciuto della partecipazione.

Qualora tale comunicazione sia omessa, non si determina comunque decadenza o interruzione della trasparenza, mentre qualora l’ingresso di nuovi soci sia conseguenza di un aumento di capitale sociale, l’obbligo di comunicazione compete alla società partecipata.

S.r.l. e società cooperative partecipate da persone fisiche

Per poter esercitare l’opzione per la trasparenza la società partecipata deve avere forma giuridica di S.r.l. o di società cooperativa, avere residenza in Italia e volume di affari non superiore alle soglie previste per l’applicazione degli studi di settore.

Soci solo persone fisiche

I soci possono essere esclusivamente persone fisiche residenti ed in numero non superiore a 10, o 20 per le società cooperative.

Ovvero l’opzione per la tassazione per trasparenza non può essere esercitata dalle società contemporaneamente partecipate da persone fisiche e società.

Anche le S.r.l. unipersonali possono optare per la tassazione per trasparenza.

Le modalità di esercizio e rinnovo dell’opzione sono le stesse illustrate per la trasparenza delle società di capitali partecipate da altre società di capitali, a cui si rimanda.

Consolidato fiscale nazionale

L’adesione al regime di consolidato fiscale nazionale comporta che indipendentemente dall’obbligo civilistico di redigere il bilancio consolidato, l’Ires viene calcolata in modo unitario, effettuando la somma algebrica dei redditi complessivi netti e opportunamente rettificati dei soggetti aderenti, ossia società consolidante e società consolidate.

Forma giuridica

Mentre la società consolidante potrà avere forma giuridica di S.p.a, S.a.p.a., S.r.l., società cooperativa, società di mutua assicurazione ed ente commerciale, le società consolidate potranno essere unicamente S.p.a, S.a.p.a. e S.r.l.

Rapporto tra consolidate e consolidante

Affinché una società possa consolidarne un’altra, occorre che fra le stesse sussista un rapporto di controllo qualificato, tale per cui la controllante possieda contemporaneamente la maggioranza assoluta dei diritti di voto e di partecipazione al capitale sociale e agli utili.

Esercizio sociale

Consolidante e consolidate devono avere esercizio sociale omogeneo ovvero avere la stessa data di chiusura.

L’opzione

L’opzione deve essere esercitata congiuntamente dal soggetto controllante e da ciascuna controllata e sarà comunicata all’Agenzia delle Entrate da parte della consolidante attraverso l’apposita sezione del Quadro OP del Mod. Unico presentato nel periodo di imposta a decorrere dal quale si intende esercitata la stessa.

Durata

L’adesione ha durata triennale e si rinnova automaticamente.

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