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Certificazione Unica 2017

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A partire dal 2015, ovvero dal periodo d’imposta 2014, il CUD e la certificazione dei compensi degli autonomi, sono stati sostituiti dalla nuova “Certificazione unica (CU).


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Che cos’è la Certificazione Unica (CU)?

 

La Certificazione Unica (CU) è un documento che attesta l’ammontare complessivo:

  • dei redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati;
  • dei redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi;
  • delle provvigioni comunque denominate per prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari, nonché per la vendita a domicilio, assoggettate a ritenuta a titolo d’imposta;
  • dei compensi erogati a seguito di procedure di pignoramenti presso terzi;
  • delle somme erogate a seguito di procedure di esproprio;
  • dei corrispettivi per prestazioni relative a contratti d’appalto;
  • delle indennità corrisposte per la cessazione di rapporti di agenzia, per la cessazione da funzioni notarili e per la cessazione dell’attività sportiva;
  • delle ritenute di acconto operate e delle detrazioni effettuate.
Termini e modalità di consegna
Il termine di consegna della certificazione al contribuente è il 31 marzo (a decorrere dall’anno 2017, in precedenza era 28 febbraio) del periodo d’imposta successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti.
Termini in caso di cessazione del rapporto di lavoro
In caso di cessazione del rapporto di lavoro (art. 4, comma 6-quater, D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322), la certificazione dev’essere consegnata al dipendente entro 12 giorni dalla richiesta del dipendente.
Come va consegnata la CU al dipendente?
La certificazione unica può essere consegnata al contribuente in copia cartacea oppure in formato elettronico, purché sia garantita allo stesso di poterla materializzare per i successivi adempimenti.
La trasmissione della CU all’Agenzia delle Entrate

I sostituti d’imposta devono trasmettere la certificazione unica all’Agenzia delle Entrate entro il 7 marzo dell’anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti (art. 4, comma 6-quinquies, D.P.R. n. 322/1998).

Come avviene la trasmissione?

La certificazione dev’essere presentata esclusivamente per via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato. La prova della presentazione è data dalla comunicazione attestante l’avvenuto ricevimento dei dati, rilasciata dall’Agenzia delle Entrate.

Quali sono le sanzioni in caso di omissione, tardività o erroneità dell’invio della CU?
In caso di omissione, tardività o erroneità della Certificazione unica trasmessa all’Agenzia delle Entrate si applica una sanzione pari a 100 euro per ogni certificazione omessa, tardiva o errata, con un massimo di 50.000 euro per sostituto d’imposta.
Correzione entro 5 giorni
In caso di errori la sanzione non si applica se la certificazione corretta, mediante la sostituzione o l’annullamento della precedente certificazione, viene ritrasmessa entro i 5 giorni suc­ces­sivi alla scadenza del 7 marzo.
Trasmissione entro 60 giorni successivi al 7 marzo
A decorrere dal 1° gennaio 2016, la sanzione è ridotta ad 1/3, con un massimo di 20.000 euro, se la certificazione è correttamente trasmessa entro 60 giorni successivi al 7 marzo. 

La CU 2017 (anno 2016)

L’Agenzia delle Entrate con provvedimento del 16 gennaio 2017 ha approvato lo schema di Certificazione unica, “CU 2017”, relativa all’anno 2016.

Quali sono le principali novità della CU 2017?

È stata confermata la presenza di un doppio modello:
 
  • CU Sintetico” da rilasciare ai lavoratori interessati entro il 31 marzo 2017;
  • CU Ordinario” da trasmettere all’Agenzia delle Entrate entro il 7 marzo 2017 (tale modello contiene maggiori informazioni).
Premi di produttività

Il nuovo modello contiene una sezione specifica per l’esposizione dei premi di produttività erogati nel 2016. In particolare, nella sezione relativa al lavoro dipendente, sono stati inseriti i punti da 571 a 582 che devono essere compilati per indicare il premio a cui si applica l’imposta sostitutiva, quelli soggetti a tassazione ordinaria e le somme eventualmente erogate sotto forma di benefit. I successivi punti da 583 a 592, inoltre, riportano le medesime informazioni nel caso di premi di risultato erogati da altri soggetti.

Gestione regime speciale (D.Lgs. n. 147/2015)

Il nuovo modello contiene inoltre una specifica sezione dedicata alla gestione del regime speciale (D.Lgs. n. 147/2015) concernente i redditi di lavoro dipendente prodotti in Italia da soggetti che trasferiscono nel territorio dello Stato italiano la propria residenza. In questi casi, tali redditi concorrono a formare il reddito fino ad un massimo del 70% dell’ammontare.

Nel punto 469 occorre indicare l’ammontare delle somme che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (30% dell’ammontare erogato) riportando nel punto 468 il codice 5.

Nell’ipotesi in cui il sostituto non abbia previsto l’abbattimento del 30% dell’imponibile, nelle annotazioni (cod. BD) deve essere indicato l’ammontare di tali somme per consentire al percipiente di fruire dell’agevolazione in sede di dichiarazione dei redditi.

Gestione dei rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione

Contiene infine una sezione dedicata alla “gestione dei rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione”. Si tratta del rimborso di spese, effettuato dal datore di lavoro, riguardante, a titolo esemplificativo, l’istruzione universitaria e non, per addetti all’assistenza personale nei casi di non autosufficienza (ex art. 51, comma 2, lett. f-bis) e f-ter) del TUIR).

Novità frontespizio

Nel frontespizio è stato inserito il nuovo campo “Eventi eccezionali” che deve essere compilato se il sostituto si è avvalso della sospensione dei termini per la presentazione della dichiarazione, a seguito del verificarsi di un evento eccezionale.

In particolare nella casella dovranno essere indicati uno dei seguenti codici:

  • 1, per i contribuenti vittime di richieste estorsive, per i quali è prevista la proroga di 3 anni dei termini di scadenza degli adempimento fiscali ricadenti entro 1 anno dalla data dell’evento lesivo (art. 20 comma 2 L. 44/99)
  • 3, per i soggetti con domicilio fiscale/sede operativa al 12.2.2011 nel Comune di Lampedusa e Linosa interessati dall’emergenza umanitaria legata all’afflusso di migranti dal Nord Africa, per i quali l’OPCM 16.6.2011, n. 3947 ha previsto la sospensione dal 16.6.2011 al 30.6.2012 dei termini relativi agli adempimenti e versamenti tributari scadenti in tale periodo. La sospensione è stata ulteriormente prorogata fino al 15.12.2016 dall’art. 1, comma 599, Legge n. 208/2015.
  • 6 per i soggetti colpiti da altri eventi eccezionali.

 

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