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È valida l'assemblea se non viene verbalizzato il precedente verbale di assemblea deserta?

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La mancata redazione del verbale attestante il mancato raggiungimento delle maggioranze richieste per la costituzione dell’assemblea in prima convocazione non rende giuridicamente inesistente la deliberazione successivamente assunta dall’assemblea della stessa società in seconda convocazione (Cass. civ. Sez. I, 26-11-1998, n. 12008).

La mancanza del verbale di assemblea deserta non può determinare l’inesistenza giuridica della deliberazione assembleare successivamente adottata (sent. 4 dicembre 1990, n. 11601).

Quando una delibera può essere considerata inesistente?

Una delibera può essere considerata inesistente solo nel caso in cui manchi alcuno dei requisiti procedimentali “indispensabili per la formazione di una delibera imputabile alla società, con il risultato di determinare una fattispecie apparente, non sussumibile nella categoria giuridica delle deliberazioni assembleari per inadeguatezza strutturale o funzionale rispetto al modello normativo” (Cass. 24 gennaio 1995, n. 835; 14 gennaio 1993, n. 403, 15 marzo 1986, n. 1768; 28 novembre 1981, n. 6340).

La seconda convocazione

La deliberazione assembleare assunta la seconda convocazione, non preceduta dalla verbalizzazione del mancato raggiungimento delle maggioranze richieste per la sua costituzione in prima convocazione, ha invece tutti gli elementi per essere riconducibile al modello legale delle deliberazioni assembleari e per essere imputata alla società nel cui ambito viene assunta: per essa può porsi solo un problema di validità legato all’accertamento della maggioranza necessaria per assumere la deliberazione, il quale è ben diverso da quello della sua esistenza giuridica.

 

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