Home Fiscale e Tributario Definizione agevolata delle Cartelle: Arrivano i chiarimenti dell'A.d.E.

Definizione agevolata delle Cartelle: Arrivano i chiarimenti dell'A.d.E.

È stata diramata ieri la Circolare dell’A.d.E. n. 2/E con la quale vengono illustrati alcuni aspetti della “Definizione agevolata dei carichi affidati a Equitalia e Riscossione Sicilia”.

Definizione agevolata dei carichi affidati ad Equitalia e Riscossione Sicilia.

C’è tempo fino al 31 marzo per presentare agli Agenti della riscossione la dichiarazione per la definizione agevolata introdotta dal D.L. n. 193/2016. La dichiarazione può riguardare tutte le somme affidate agli Agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2016 e permette di evitare di pagare sanzioni e interessi di mora, versando solo il capitale, gli interessi, le spese sostenute per le procedure di recupero del credito e l’aggio dovuto agli Agenti della riscossione.

Aggi dovuti

Il debitore che aderisce alla definizione agevolata deve corrispondere l’aggio relativo alle sole somme affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale e interessi, vale a dire agli importi che lo stesso debitore deve versare per ottenere l’estinzione del debito a titolo di sanzioni e interessi di mora. L’aggio non è invece dovuto sulle sanzioni.

Quali debiti non possono essere definiti?

Non è possibile attivare la procedura per i carichi non affidati ad Equitalia entro il 31 dicembre 2016.

Cosa si può definire?

In base al D.L. n. 193/2016, il contribuente ha la facoltà di definire i singoli carichi iscritti a ruolo.

Definizione parziale e rimodulazione della rate

In caso di definizione soltanto per alcuni dei carichi compresi in un precedente piano di dilazione:

  • è opportuno che il debitore si rechi presso gli sportelli di Equitalia al fine di ottenere l’aggiornamento dell’importo da versare per le singole rate, al netto dei carichi oggetto di definizione, per i quali – ai sensi dell’articolo 6, comma 5, del DL n.193/2016;
  • le rate in scadenza in data successiva al 31 dicembre 2016 restano sospese fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute per la definizione.

Sono definibili i carichi contenenti solo sanzioni?

Sono definibili anche i carichi contenenti solo sanzioni, purchè queste siano di carattere amministrativo-tributarie.

Quando si perfezionamento la procedura?

La definizione si perfeziona con il pagamento dell’ultima o dell’unica rata. Se dopo aver avviato il procedimento, il contribuente non paga integralmente o paga in ritardo le somme da versare in un’unica soluzione oppure una delle rate, la definizione agevolata perde di efficacia e la procedura non va a buon fine.

Riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza e prosegue l’attività di riscossione, senza possibilità di rateizzazione del pagamento del debito, salvo il caso in cui non sia stata pagata tempestivamente e integralmente (nemmeno) la prima rata.

Possono essere definiti i carichi oggetto di contenzioso?

Si, possono essere definiti anche i carichi in contenzioso.

Il debitore con la presentazione della dichiarazione di adesione alla procedura si impegna a rinunciare ai giudizi relativi ai carichi che intende definire. Tale impegno non corrisponde tuttavia alla rinuncia al ricorso di cui all’art. 44 del D.Lgs. n. 546 del 1997 (codice del processo tributario). Il giudizio si estingue per cessazione della materia del contendere soltanto qualora il carico definito efficacemente – con l’integrale pagamento di quanto dovuto per la definizione agevolata – riguardi l’intera pretesa oggetto di controversia.

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