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Dichiarazione 730/2017: le principali novità

Anche quest’anno, dopo il debutto avvenuto nel 2015, saremo alle prese con la dichiarazione precompilata, prevista dall’art. 1 del Decreto legislativo semplificazioni fiscali (D.Lgs. n. 175/2014).

L’Agenzia delle Entrate utilizzerà le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria, i dati trasmessi da parte di soggetti terzi ed i dati contenuti nelle certificazioni dei sostituti d’imposta, per mettere a disposizione dei contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati (quindi, anche i pensionati), entro il 15 aprile, la dichiarazione 730 relativa ai redditi prodotti nel 2016 già precompilata, almeno parzialmente.

Dove trovo la dichiarazione 730?

La dichiarazione precompilata è resa disponibile telematicamente:

  • direttamente al contribuente, mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate;
  • tramite il proprio sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale, ovvero, previo conferimento di apposita delega, tramite un centro di assistenza fiscale (CAF) o tramite un professionista abilitato.

Le novità

Di seguito vedremo le novità del modello 730/2017.

L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento n. 42414/2017 è tornata sulle istruzioni al modello di dichiarazione 730/2017 – approvato con il provvedimento del 16 gennaio scorso – apportando alcune modifiche.

Le novità riguardano alcuni riferimenti alla L. 76/2016, alla riduzione del 50% dell’IMU per gli immobili in comodato ai parenti di primo grado, all’agevolazione per i lavoratori impatriati e alla detrazione per i redditi da pensione.

Le unioni civili

Per quanto riguarda le unioni civili, in base a quanto stabilito dall’art. 1, comma 20, della L. 76/2016, le parole “coniuge”, “coniugi” o termini equivalenti si intendono riferiti anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso.

Frontespizio

Nel Frontespizio del nuovo modello 730/2016 è stato inserita la nuova casella “Fusione Comuni” nel rigo “Domicilio fiscale al 01.01.2017. Questa casella è stata introdotta per gestire l’addizionale comunale dei comuni nuovi, istituiti tramite fusione nel corso del 2016.

Quadro A

Il quadro A non ha subito importanti modifiche, tuttavia è stato ridotto il numero di righi, da 8 a 6.

Quadro B

Il quadro B non ha subito rilevanti modifiche rispetto allo scorso anno, è stato però eliminato il rigo B8 della sezione I: pertanto quest’anno il quadro potrà accogliere solo sette fabbricati, anziché otto.

Quadro C

La novità più importante del quadro C (“redditi di lavoro dipendente e assimilati”) è la reintroduzione dei premi risultato (art. 1 comma 182 e ss della L. 208/2015), ossia della possibilità di assoggettare ad imposta sostitutiva del 10% le somme erogate:

  • a titolo di premi di produttività;
  • sotto forma di partecipazione agli utili d’impresa;

nel limite massimo complessivo lordo di 2mila euro (aumentato a 2.500 Euro per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro), purché il lavoratore dichiari un reddito non superiore a 50mila Euro.

Le somme erogate in sostituzione di detti premi, ed entro i limiti sopra riportati, sono esclusi da qualsiasi imposizione.

Lavoratori impatriati

Dal 2016 è entrato in vigore il regime speciale per lavoratori impatriati (art. 16 D.lgs. 147/2015) secondo cui, in presenza di determinate condizioni, il reddito da lavoro dipendente prodotto in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato, concorre a formare il reddito complessivo del contribuente soltanto per il 70% dell’ammontare. Nel caso in cui il datore di lavoro non abbia potuto riconoscere l’agevolazione e il contribuente, in presenza dei requisiti richiesta, intenda  fruirne  in dichiarazione dei redditi, dovrà compilare la casella “Casi particolari” del quadro C indicando il codice 4. mentre nei righi da C1 a C3 andrà indicato il reddito di lavoro dipendente già nella misura ridotta.

Quadro E

A seguito della reintroduzione dei premi risultato, e della possibilità per i datori di lavoro di sostituire i premi risultato con il rimborso di alcuni oneri sostenuti dal contribuente, si ricorda che tali importi non possono essere dedotti/detratti dal contribuente in quanto si tratta di oneri non sostenuti effettivamente dal contribuente.

Sezione I del quadro E

Nella Sezione I del quadro E si segnalano le seguenti novità:

  • riduzione dei righi dove indicare gli oneri detraibili che non trovano collocazione in uno specifico rigo del quadro E (righi da E8 a E10 anziché  E12);
  • introduzione del rigo E14 “Spese per canoni di leasing da adibire  ad  abitazione principale” a seguito dell’introduzione, dal 2016, di una detrazione del 19% dei canoni e del prezzo di riscatto corrisposti nel 2016, in relazione a contratti di leasing aventi ad oggetto immobili da adibire ad abitazione principale entro un anno dalla data di consegna (art. 1 comma 182 e ss L. 208/2015). La detrazione spetta ai contribuenti con un reddito complessivo non superiore a 55mila Euro all’atto della stipula del contratto di locazione finanziaria, che non sono titolari di diritti di proprietà su immobili  a destinazione.

Si ricorda, inoltre, ai fini della compilazione del quadro E che:

  • per l’anno 2016 è stato portato da 400 a 564 Euro il limite detraibile delle  spese di frequenza delle scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione. Tale importo va indicato nei righi generici E8-E10 con codice 12;
  • dal 2016 è stato innalzato da 530 a 750 Euro il limite detraibile per premi di assicurazione rischio morte finalizzati alla tutela delle persone con disabilità grave (art. 5 L. 112/2016). Tale importo va indicato nei righi generici da E8 a E10 con il nuovo codice 38. E’ stato rinumerato il codice relativo ai premi di assicurazione per il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana (codice 39 dei righi generici E8-E10).

Sezione  II del quadro E

Nella  sezione  II non  vi  sono  state  modifiche  importanti  al  modello. Si segnala tuttavia che:

  • è possibile dedurre dal reddito le erogazioni liberali in denaro, fino a 1.032,91 Euro, a favore dell’Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai (IBISG), destinate  alla realizzazione delle finalità istituzionali e delle attività di cui all’art. 12 comma 1 lett. a) L. 130/2016. L’importo va indicato al rigo E24;
  • è possibile dedurre  le erogazioni  liberali/donazioni/altri  atti a titolo gratuito, effettuate a favore di trust o fondi speciali composti di beni sottoposti a vincoli di destinazione e disciplinati con contratti di affidamento fiduciario anche a favore di Onlus riconosciute come persone giuridiche. Tali liberalità possono essere dedotte nel limite del 20% del reddito complessivo dichiarato, e nella misura massima di 100.000 Euro. L’importo va indicato al rigo E26 con il nuovo codice 12;
  • è possibile per i pensionati dedurre i contributi versati direttamente, anche per i familiari non a carico, a casse di assistenza sanitaria aventi esclusivamente finalità assistenziali. I versamenti devono essere di importo  non superiore a 3.615,20

Sezione III A

Nella sezione III A si segnalano le seguenti novità:

  • è stata eliminata dall’intestazione la percentuale del 41% perché si è esaurita la possibilità di tale detrazione. Le ultime spese che hanno potuto usufruire della percentuale del 41% sono state sostenute nel 2006. Di conseguenza dalla seconda colonna è stato eliminato il riferimento al 2006 e il relativo codice “1”;
  • è stato eliminato il codice “3” da riportare nella colonna 4 in quanto non è più possibile indicare nel modello le rate degli interventi di manutenzione della salvaguardia delle aree boschive. Anche tale disciplina, infatti, ha esaurito il suo iter di detraibilità;
  • sono state eliminate le colonne “anno” e “rideterminazione rate (da dieci a cinque)” per le spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio. L’ultima quota è stata fruita nel modello 730/2016;
  • è stata eliminata la colonna in cui evidenziare la ripartizione della spesa in 5. L’ultima quota è stata fruita nel modello 730/2016;
  • la colonna 5, ridenominata “Acquisto, eredità o donazione” corrisponde alla precedente colonna “Codice” del modello 730/2016. Tale colonna va compilata riportando il codice 4, nel caso in cui il contribuente abbia ereditato, acquistato o ricevuto in donazione l’immobile da una persona che aveva rateizzato la spesa con 10 rate.

Sezione III B

Nella sezione III B, al rigo E53 denominato “Altri dati”, è stata introdotta la colonna 7 in cui indicare il codice identificativo del contratto di locazione nel caso in cui i lavori di recupero edilizio siano stati effettuati dal conduttore o dal comodatario. Il codice si trova:

  • nella copia del modello di richiesta di registrazione del contratto, per i contratti registrati all’ufficio dell’Agenzia delle entrate;
  • nella ricevuta di registrazione, per i contratti registrati telematicamente.

Sezione III C

Nella sezione III C sono stati inseriti i nuovi righi:

  • E 58 “Spese arredo immobili giovani coppie”, per i soggetti che hanno usufruito dell’agevolazione prevista dall’art. 1 comma 75 L. 208/2015. Si tratta della detrazione del 50% delle spese sostenute per l’acquisto di mobili nuovi, destinati  all’arredo  dell’abitazione  principale,  per  una  spesa  massima di 16.000 Euro. L’agevolazione spetta alle giovani coppie – anche di fatto – in cui almeno uno dei due componenti non abbia superato i 35 anni, che hanno acquistato un’unità immobiliare adibita a propria abitazione principale nel 2015 o 2016.
  • E 59 “Iva per acquisto abitazione classe energetica A o B”, per i soggetti che hanno acquistato nel 2016 da un’impresa costruttrice un’unità immobiliare a destinazione residenziale, di classe energetica A o B. Si tratta di una detrazione del 50% dell’Iva pagata, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo.

Nella sezione IV:

  • è stato eliminato il rigo E63, in cui si potevano esporre i dati relativi ad un ulteriore intervento;
  • è stata introdotto il codice 7, in corrispondenza della colonna 1,  per segnalare la detrazione del 65% delle spese sostenute nel 2016 per gli interventi per l’acquisto, l’installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto di impianti di riscaldamento e/o produzione di acqua calda e/o climatizzazione delle unità abitative (agevolazione introdotta dall’art. 1 comma 88 L. 208/2015).

Quadro F

Nel quadro F si segnala che da quest’anno l’acconto dell’addizionale comunale va indicato nel rigo F1 in un’unica colonna (3), a prescindere dalle modalità di versamento. Fino all’anno scorso, invece, si utilizzavano due colonne (3 e 4), a seconda che fosse trattenuto dal sostituto d’imposta o versato autonomamente tramite Mod. F24.

Al  rigo  F2      va   riportato   l’ammontare   delle   ritenute   Irpef a  titolo d’acconto, dell’addizionale regionale e comunale:

  • operate nei confronti degli allevatori sui contributi corrisposti dall’UNIRE;
  • relative ai trattamenti assistenziali erogati dall’Inail ai titolari di redditi agrari;
  • sui compensi per lavori socialmente utili;
  • relative ai compensi di attività sportive

In tale rigo è stata introdotta la nuova colonna 1 per indicare il codice identificativo della ritenuta subita:

  • 1, per quelle relative ai trattamenti assistenziali erogati dall’Inail,
  • 2, per quelle relative ai contributi corrisposti dall’UNIRE al fine di incentivare l’allevamento.

La sezione III è stata divisa in due parti, A e B:

  • nella sezione A, al rigo F3, vanno indicate le eccedenze che risultano dalla precedente dichiarazione (l’anno scorso indicate nei righi F3 e F4);
  • nella sezione B, al rigo F4, vanno indicate le eccedenze che risultano da dichiarazioni integrative a favore presentate oltre l’anno successivo. Ad esempio, il rigo può essere utilizzato dai contribuenti che nel corso del 2016 hanno presentato una dichiarazione integrativa a favore per l’anno d’imposta 2012 utilizzando il modello UNICO 2013.

Sezione IV

Nella sezione IV, al rigo F5, vanno indicate le ritenute e gli acconti sospesi per effetto di eventi eccezionali. Nella colonna 1 va riportato il codice identificativo dell’evento eccezionale per cui si è usufruito della sospensione. Quest’anno sono stati introdotti i nuovi codici:

  • 2, per i contribuenti che al 24.8.2016 avevano la residenza nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici verificatisi il 24.08.2016;
  • 4, per i contribuenti residenti nei territori dei comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria indicati nell’Allegato 2 del D.l. 189/2016;
  • 5, per i contribuenti che alla data del 13 e 14 settembre 2015 avevano la residenza nei territori dei comuni e delle frazioni delle Province di Parma e Piacenza colpiti dagli eventi meteorologici del 13 e 14 settembre 2015.

Quadro G

Nel quadro G si segnalano le seguenti novità:

  • per effetto dell’art. 17 del D.L. 189/2016 nell’Art-bonus rientrano anche le erogazioni liberali in denaro, effettuate dal 19.10.2016, a favore:
    • del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali di interesse religioso presenti nei Comuni interessati dagli eventi sismici del 2016 in Italia centrale;
    • dell’Istituto superiore per la conservazione ed il restauro;
    • dell’Opificio delle pietre dure;
    • dell’Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario.
  • per effetto dell’art. 1 comma 145 L. 107/2015, e dell’art. 1 comma 231 della 208/2015, dal 2016 è previsto il c.d. school bonus, ossia il credito d’imposta per i soggetti che effettuano erogazioni liberali in denaro a istituti del sistema nazionale di istruzione per la:
    • realizzazione di nuove strutture scolastiche,
    • manutenzione e potenziamento delle strutture esistenti,
    • sostegno a interventi che migliorano l’occupabilità degli studenti.

Per il 2016 il credito è riconosciuto in misura pari al 65% delle somme erogate, nel limite di spesa massima di 100mila Euro, e va indicato al nuovo rigo G10.

  • per effetto dell’art. 1 comma 982 della L. 208/2015, per il 2016 è previsto il credito d’imposta a favore delle persone fisiche che, al di fuori dell’attività di lavoro autonomo o d’impresa, installano sistemi di videosorveglianza digitale o allarme, o stipulano contratti con istituti di vigilanza per la prevenzione di attività criminali. La misura del credito sarà resa nota con un Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate da emanare entro il 31.03.2017.

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