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Le notifiche mediante pec (dal 1 giugno 2016)

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Dal 1° Giugno 2016, per le imprese individuali o costituite in forma societaria e per i professionisti iscritti in albi o elenchi, la notifica eseguita dagli Agenti della riscossione avviene esclusivamente attraverso la Posta Elettronica Certificata (PEC), all’indirizzo risultante dall’Indice Nazionale degli Indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC).

Che cosa succede se l’indirizzo di pec non è funzionante?

Se l’Agente della riscossione dovesse riscontrare che la notifica non è andata a buon fine, al secondo tentativo, deposita l’atto presso la Camera di Commercio competente per territorio e comunica l’avvenuto deposito all’interessato tramite raccomandata a/r.

Il deposito telematico sostituisce quello presso la casa comunale, per cui dopo 10 giorni dalla data di inserimento della cartella nel sito camerale l’atto si considera notificato con tutti gli effetti che ne seguono.

Come posso recuperare l’atto notificatomi?

Per recuperare l’atto notificato, bisogna accedere mediante il presente link alla pagina degli atti depositati dagli Agenti della Riscossione, selezionare la Camera di Commercio di competenza e inserire i dati richiesti (Identificativo, Avviso di deposito, Codice Fiscale e Cognome/Denominazione).

Modalità di Accesso

  • Area pubblica: accedendo con il proprio Codice Fiscale è possibile verificare gli avvisi di deposito trasmessi alla Camera di Commercio.
  • Area riservata: accedendo con CNS ( Carta Nazionale dei Servizi) o Token Usb è possibile verificare le cartelle notificate presso tutte le Camere di Commercio di Italia

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