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Equitalia: atto di rinuncia del pignoramento presso terzi

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Equitalia sta provvedendo a recapitare, tramite Pec, alcune lettere con cui comunica la revoca della procedura di pignoramento dei crediti che il debitore vanta presso terzi intrapresa precedentemente.

Per quale motivo?

L’iniziativa è una conseguenza di quanto stabilito dall’art. 19, co. 1-quater, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 secondo la quale, a seguito del versamento della prima rata del piano di dilazione, l’agente della riscossione non può proseguire con le procedure di recupero coattivo in precedenza avviate, salvo che che non si sia ancora tenuto l’incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

La conseguenza è che una volta definita la concessione del piano di rateazione del debito tributario ed effettuato il pagamento della prima rata, l’agente della riscossione rinuncia all’esecuzione intrapresa, liberando le somme da qualunque vincolo da esso derivante.

Atto di rinuncia al pignoramento presso terzi

Alla luce di questa nuova disposizione normativa, il contribuente che abbia ricevuto la notifica dell’atto di pignoramento presso terzi, potrà sbloccare le somme pignorate, accedendo alla richiesta di rateazione versando la prima rata, a prescindere dalla tipologia di pignoramento (conto corrente, stipendio, pensione o dei crediti vantati).

Il pignoramento dello stipendio e la dichiarazione del terzo pignorato

Quando Equitalia può disporre il pignoramento? 

Come abbiamo specificato in un nostro precedente intervento, trascorsi 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento o generalmente 90 giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento esecutivo o ancora 5 giorni dalla notifica dell’avviso di mora, se il contribuente non provvede al pagamento delle somme dovute, anche attraverso la richiesta di rateazione, l’agente della riscossione ha la facoltà, ai sensi dell’art. 543 c.p.c, di ordinare ai terzi di pagare direttamente nelle sue mani crediti vantati dal debitore.

Ovviamente, i terzi non ricevono la notifica dell’intimazione di pagamento in qualità di debitori di Equitalia e degli enti per i quali la stessa riscuote, ma soltanto in forza dei rapporti che intrattengono con il debitore inadempiente e delle somme a quest’ultimo dovute.

Il pignoramento presso terzi

Il pignoramento presso terzi è  una delle misure di riscossione coattiva che Equitalia può avviare nel caso in cui il debitore di imposte, tributi e/o altre somme a titolo di sanzioni, interessi, sia al tempo stesso creditore di altri soggetti. In sostanza, la procedura esecutiva consente all’agente della riscossione il recupero coatto dei propri crediti mediante l’ordine di pagamento, direttamente nelle sue mani, che viene rivolto al soggetto terzo, debitore del contribuente, fino a concorrenza del credito per cui si procede, senza dover chiedere il preventivo consenso al Giudice dell’esecuzione. A pena di decadenza, esso va notificato entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo.

Cosa succede se il contribuente accede alla dilazione di pagamento?

Qualora il contribuente viene ammesso alla dilazione di pagamento, con il versamento della prima rata, Equitalia sarà tenuta, sempre tramite pec (posta elettronica certificata) a notificare agli stessi soggetti presso cui aveva inviato precedentemente il pignoramento, un atto di rinuncia, ai sensi dell’art. 629 c.p.c., in cui attesta di rinunciare alla procedura esecutiva intrapresa, liberando così, le somme dovute da qualunque vincolo da esso derivante.

Condizione per l’applicazione della norma

L’atto di rinuncia al pignoramento, da parte dell’agente della riscossione, avverrà a condizione che il contribuente debitore provveda a chiedere, improrogabilmente, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dell’atto di pignoramento e, comunque, prima della risposta da parte del terzo, un piano di dilazione e a pagare, entro lo stesso termine, almeno la prima rata.

Finché il debitore è in regola con i pagamenti delle rate, l’agente della riscossione non potrà attivare nei suoi confronti alcuna procedura cautelare o esecutiva.

Dilazione dei ruoli per evitare o bloccare il pignoramento presso terzi

Il nuovo art. 19, co. 1-quater, D.P.R. 602/1973 prevede che, per le dilazioni concesse dal 22 ottobre 2015 (data di entrata in vigore del decreto di riforma) nel momento in cui il debitore presenta l’istanza di dilazione a Equitalia:

  • l’ipoteca esattoriale e il fermo dei beni mobili registrati possono essere adottati solo in caso di mancato accoglimento della domanda o di decadenza dalla dilazione, ma rimangono validi quelli disposti in un momento antecedente;
  • la rateazione non può essere concessa per le somme oggetto di verifica ai sensi dell’art. 48-bis, D.P.R. 602/1973 ;
  • non possono essere avviate nuove azioni esecutive sino all’eventuale rigetto.

Misure esecutive

Le misure esecutive, quali l’espropriazione di beni mobili e/o immobili, sono le misure attraverso cui Equitalia tenta di soddisfare il proprio diritto di credito con il denaro ricavato.

L’espropriazione

L’espropriazione è sempre preceduta dal pignoramento, che consiste nell’ingiunzione che lo stesso agente della riscossione rivolge direttamente al contribuente debitore di astenersi dal porre in essere atti diretti a sottrarre dalla garanzia patrimoniale i beni assoggettati alla esecuzione o nell’intimazione ai suoi terzi debitori di non versare le somme dovute al debitore ma direttamente nelle proprie mani.

Durc

Per effetto delle modifiche apportate dal D.L. 35/2013 all’art. 48-bis, D.P.R. 602/1973, ai contribuenti cui è stata concessa la dilazione dei ruoli e che sono in regola con i pagamenti non si applica il «blocco» del pagamento delle somme da parte della pubblica Amministrazione e, su apposita richiesta, è comunque previsto il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (cosiddetto «Durc»).

Nuove regole sulla dilazione dei ruoli

Si ricorda che la dilazione dei ruoli è un istituto «premiale» che permette, in presenza di determinati presupposti, la ripartizione in rate delle somme richieste in pagamento.

Ad oggi la dilazione disciplinata dall’art. 19, D.P.R. 602/1973:

  • può essere concessa senza limiti di importo e senza garanzie;
  • richiede, per gli importi superiori a 60.000 €, che il contribuente si trovi in una situazione di obiettiva difficoltà;
  • è concessa dall’agente della riscossione con provvedimento amministrativo;
  • decade per il mancato versamento di cinque rate anche non consecutive.
La domanda di dilazione

Le bozze di domanda di dilazione, sono gratuitamente scaricabili dal sito Internet di Equitalia, diversificate in ordine alla tipologia nonché alla natura giuridica del richiedente.

Cosa è possibile rateizzare? 

La dilazione è applicabile in tutti i casi di riscossione a mezzo ruolo, non essendo circoscritta alle sole imposte. Essa opera dunque per i ruoli straordinari, per le somme «consegnate» ad Equitalia a seguito di accertamenti «esecutivi» per gli importi oggetto di riscossione frazionata e per i ruoli formati a causa di decadenza da dilazioni relative a qualsiasi istituto deflativo del contenzioso (esempio, adesione, acquiescenza, conciliazione giudiziale).

Relativamente ai ruoli formati dall’Inps, con la circolare 3 agosto 2010, n. 106 l’Istituto ha specificato che la rateazione, anche in tal caso, deve essere chiesta a Equitalia, unico soggetto competente per le dilazioni dei ruoli.

La decadenza dalla dilazione

Occorre, tuttavia, tener presente che il citato decreto di riforma della riscossione (D.Lgs. 159/2015) ha apportato rilevanti novità in merito ai piani di dilazione concessi da Equitalia a decorrere dal 22 ottobre 2015, prevedendo, peraltro, che si decade dalla rateazione a seguito del mancato pagamento di cinque rate anche non consecutive, e non più otto, e che la semplice presentazione dell’istanza blocca l’avvio di nuove misure cautelari (iscrizione di fermo amministrativo e di ipoteca) e di nuove misure esecutive (pignoramento ed espropriazione mobiliare ed immobiliare).

In particolare, per i piani di dilazione concessi a decorrere dal 22 ottobre 2015, il debitore decade dal beneficio della dilazione concessa dall’agente della riscossione se non versa cinque rate mensili, anche non consecutive. Per i piani di dilazione concessi prima di tale data, invece, la decadenza continua a verificarsi con il mancato pagamento di otto rate del piano, pure non consecutive.

La decadenza opera di diritto

La decadenza dal beneficio della rateazione opera di diritto, ovvero non occorre che venga accertata con specifico atto amministrativo. In tale circostanza, l’intero importo iscritto a ruolo non ancora versato potrà essere automaticamente e immediatamente riscosso in unica soluzione, con la conseguenza che potrà essere subito avviata ex novo o ripresa l’azione di recupero coattivo delle predette somme.

Decadenza e presentazione di una nuova richiesta

Per i piani di dilazione concessi dal 22 ottobre 2015, il nuovo decreto ha previsto che, se il debitore decade dalla dilazione, «il carico può essere nuovamente rateizzato se, all’atto della presentazione della richiesta, le rate scadute alla stessa data sono integralmente saldate». In tal caso, il nuovo piano di dilazione può essere ripartito nel numero massimo di rate non ancora scadute alla medesima data.

Istanza di proroga

Rimane, in ogni caso, confermata la possibilità per il debitore di chiedere a Equitalia una dilazione ordinaria o straordinaria, nonché di presentare un’istanza di proroga di una rateazione ordinaria già concessa in caso di comprovato peggioramento della propria situazione economico finanziaria.

Si ricorda, infatti, che Equitalia, su richiesta del contribuente, può concedere, anche ad esecuzione avviata, la dilazione del debito in un massimo di settantadue rate mensili, senza la prestazione di alcuna garanzia e previa dimostrazione della temporanea situazione di obiettiva difficoltà all’adempimento.

L’importo minimo di ogni rata è di regola pari a 100€.

Difficoltà economica

Lo stato di difficoltà economica, dal punto di vista operativo, viene dimostrato dal contribuente mediante i requisiti indicati da Equitalia in varie direttive. In particolare, per debiti fino a 60 mila euro si può ottenere la rateizzazione con domanda semplice, senza la necessità di dover allegare alcuna documentazione comprovante la situazione di difficoltà economica.

Per debiti oltre 60 mila euro invece la concessione della rateazione è subordinata alla verifica della situazione di difficoltà economica.

Inoltre, laddove vi sia un comprovato peggioramento della situazione economica, la dilazione può essere prorogata, una sola volta, per un periodo di 72 mesi, a condizione che non sia intervenuta già la decadenza. È poi possibile chiedere che il piano di rateazione preveda, in luogo di rate costanti, rate variabili di importo crescente per ciascun anno, a prescindere dal peggioramento della propria situazione economica.

Dilazione straordinaria

Esiste comunque un’altra forma di dilazione – cd. «straordinaria» – in aggiunta a quella «ordinaria» e a quella «prorogata», che prevede una durata massima fino a dieci anni, anche se la sua concessione non è automatica, essendo condizionata alla presentazione di prove adeguate circa la grave situazione di difficoltà economica che non consente al contribuente di rispettare il piano di dilazione ordinario o in proroga già concesso. A tal fine, a seconda che si tratti di persone fisiche o di società, i contribuenti interessati sono chiamati a presentare un’apposita istanza, con specifica documentazione attestante il reddito mensile del nucleo familiare (in caso di persone fisiche) o il valore della produzione mensile e l’indice di liquidità (in caso di società), anche se l’importo per cui si chiede la rateazione straordinaria è inferiore a 60mila euro.

Pignoramento presso terzi e rinuncia da parte di Equitalia in caso di dilazione del debito

Pignoramento presso terzi Trascorsi 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento o generalmente 90 giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento esecutivo, qualora il contribuente non provveda a pagare, neanche in forma dilazionata, le somme dovute, Equitalia adotta, a propria discrezione, misure cautelari oppure misure esecutive, quali, ad esempio, il pignoramento presso terzi, ordinando ai terzi di pagare direttamente nelle sue mani crediti vantati dal debitore.
Richiesta di rateazione Secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 159/2015, dal 22 ottobre 2015, una volta presentata la domanda di dilazione, l’agente della riscossione non può avviare nuove azioni esecutive e, in caso di successivo accoglimento dell’istanza e di pagamento della prima rata, non può più proseguire con le misure esecutive già avviate, a meno che il terzo non abbia già reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati
Atto di rinuncia al pignoramento Qualora il contribuente debitore, una volta notificato l’atto di pignoramento presso terzi, provveda a chiedere entro il termine di 60 giorni una rateazione e a pagare la prima rata, l’agente della riscossione procederà a notificare ai terzi stessi un atto di rinuncia al pignoramento ai sensi dell’art. 629 c.p.c., in cui attesta di rinunciare alla procedura esecutiva e di liberare, contestualmente, le somme dovute da qualunque vincolo da esso derivante.
Mancato accoglimento della rateazione Qualora l’istanza di rateazione non dovesse essere accolta e, nel frattempo, dovessero scadere i 60 giorni dal momento della notifica del pignoramento, i terzi saranno necessariamente tenuti a versare le somme pignorate direttamente all’agente della riscossione e anche l’eventuale accoglimento di una successiva istanza di rateazione non consentirà più, al contribuente debitore, di rientrare in possesso delle somme ormai versate dai suoi debitori alla stessa Equitalia
Decadenza dalla dilazione In base al D.Lgs. 159/2015, per i nuovi piani di dilazione concessi dal 22 ottobre 2015, il contribuente decade a seguito del mancato versamento di cinque rate, anche non consecutive, e non più otto, ferma restando la facoltà di chiedere la proroga della rateazione per una sola volta sino a 72 mesi, la ripartizione del debito in rate di importo crescente per ogni anno e la cd. «dilazione straordinaria» sino a 120 rate mensili, in presenza di eccezionali circostanze.

Da: Riviste 24

Mandato per l’addebito continuativo delle rate del piano di rateizzazione

Istanza di sospensione del fermo a seguito del pagamento della prima rata del piano di rateizzazione

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