Home Fiscale e Tributario LIQUIDAZIONE IVA MENSILE O TRIMESTRALE

LIQUIDAZIONE IVA MENSILE O TRIMESTRALE

84
0

Ogni inizio anno è opportuno effettuare delle verifiche ai fini Iva  che riguardano il volume d’affari conseguito nell’anno solare precedente; queste verifiche servono a determinare se la liquidazione periodica Iva debba essere mensile o trimestrale ed inoltre a capire che tipo di contabilità adottare, se ordinaria o semplificata.

Nuovi limiti “Legge di Bilancio 2023”

La nuova “Legge di Bilancio 2023” innalza i limiti previgenti previsti per la determinazione della liquidazione periodica iva e con il comma 276 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 determina i nuovi limiti:

  • Euro 500.000 per imprese esercenti attività di prestazioni di servizi;
  • Euro 800.000 per imprese che esercitano altre attività.
Quali attività sono considerate prestazioni di servizi?

Se si effettuano sia attività di servizi che altre attività si deve prendere in considerazione il limite di euro 800.000 (esercizio congiunto), a meno che non si tenga una “contabilità separata” per le distinte attività.
Infatti, in caso di contabilità separata si guarda all’attività prevalente (ovvero quella che ha conseguito il maggior volume d’affari), si verifica che l’attività ritenuta prevalente non abbia superato il limite previsto e poi si verifica che il totale del volume d’affari non sia comunque superiore a euro 800.000.

La distinzione è molto importante per determinare il corretto regime di contabilità e la corretta liquidazione periodica; tuttavia, potrebbero sorgere alcuni dubbi in merito a quali sono le attività che possono essere considerate prestazione di servizi.

L’ Art. 3 D.p.r. n. 633/72 stabilisce che:

Co. 1 “Costituiscono prestazioni di servizi le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da: contratti d’opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere quale ne sia la fonte”

Co. 2 “Si considerano prestazioni di servizi, se effettuate verso corrispettivo: le concessioni di beni in locazione, affitto e simili (leasing); le cessioni, concessioni e licenze relative a diritti d’autore, invenzioni industriali, modelli, marchi; i prestiti di denaro e di titoli non rappresentativi di merci, compreso lo sconto di crediti presso le banche; le somministrazioni di alimenti e bevande; le cessioni di contratti di ogni tipo e oggetto.”

L’Art. 24 dir. 2006/ 112/CE stabilisce che:

“si considera prestazione di servizi ogni operazione che non costituisce una cessione di beni”.

Sulla base di queste normative è semplice individuare se l’attività appartiene alla prima o alla seconda categoria e quindi a quale limite fare riferimento; una volta individuato se si posseggono i requisiti legittimanti all’opzione di liquidazione trimestrale prevarrà il c.d. “comportamento concludente” e comunicare la scelta operata nella prima dichiarazione Iva, compilando il quadro VO; questo vale solo per il primo anno in cui si esercita l’opzione, negli anni successivi l’opzione si rinnova automaticamente fino alla eventuale revoca.

La scelta di effettuare le liquidazioni IVA trimestrali comportano una maggiorazione degli importi a debito degli interessi nella misura fissa dell’1 per cento, da versarsi sul Mod. F24 cumulativamente al tributo cui afferiscono.

Rispondi