LIQUIDAZIONE IVA MENSILE O TRIMESTRALE

Ogniinizio annoè opportuno effettuare delleverifiche ai fini Iva che riguardano il volume d’affari conseguito nell’anno solare precedente; queste verifiche servono a determinare se laliquidazione periodicaIva debba esseremensile o trimestraleed inoltre a capire che tipo di contabilità adottare, se ordinaria o semplificata.

Nuovi limiti “Legge di Bilancio 2023”

La nuova “Legge di Bilancio 2023” innalza i limiti previgenti previsti per la determinazione della liquidazione periodica iva e con ilcomma 276 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197determina i nuovi limiti:

  • Euro 500.000per imprese esercenti attività di prestazioni di servizi;
  • Euro 800.000per imprese che esercitano altre attività.
Quali attività sono considerate prestazioni di servizi?

Se si effettuano sia attività di servizi che altre attività si deve prendere in considerazione il limite di euro 800.000 (esercizio congiunto), a meno che non si tenga una “contabilità separata” per le distinte attività.
Infatti, in caso di contabilità separata si guarda all’attività prevalente(ovvero quella che ha conseguito il maggior volume d’affari), si verifica che l’attività ritenuta prevalente non abbia superato il limite previsto e poi si verifica che il totale delvolume d’affarinon sia comunque superiore a euro 800.000.

Ladistinzioneè molto importante per determinare il correttoregime di contabilitàe la corretta liquidazione periodica; tuttavia, potrebbero sorgere alcuni dubbi in merito a quali sono le attività che possono essere considerate prestazione di servizi.

L’Art. 3 D.p.r. n. 633/72stabilisce che:

Co. 1“Costituiscono prestazioni di servizi le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da: contratti d’opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere quale ne sia la fonte”

Co. 2“Si considerano prestazioni di servizi, se effettuate verso corrispettivo: le concessioni di beni in locazione, affitto e simili (leasing); le cessioni, concessioni e licenze relative a diritti d’autore, invenzioni industriali, modelli, marchi; i prestiti di denaro e di titoli non rappresentativi di merci, compreso lo sconto di crediti presso le banche; le somministrazioni di alimenti e bevande; le cessioni di contratti di ogni tipo e oggetto.”

L’Art. 24 dir. 2006/ 112/CEstabilisce che:

“si considera prestazione di servizi ogni operazione che non costituisce una cessione di beni”.

Sulla base di questenormativeè semplice individuare se l’attività appartiene alla prima o alla seconda categoria e quindi a quale limite fare riferimento; una volta individuato se si posseggono i requisiti legittimanti all’opzione di liquidazione trimestrale prevarrà il c.d. “comportamento concludente” e comunicare la scelta operata nella prima dichiarazione Iva, compilando ilquadro VO; questo vale solo per il primo anno in cui si esercita l’opzione, negli anni successivi l’opzione si rinnova automaticamente fino alla eventualerevoca.

La scelta di effettuare le liquidazioni IVA trimestrali comportano una maggiorazione degli importi a debito degli interessi nella misura fissa dell’1 per cento, da versarsi sul Mod. F24 cumulativamente al tributo cui afferiscono.

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