Definizione agevolata delle liti pendenti
L’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in relazione alladefinizione agevolataprevista dall’art. 11, D.L. 24.4.2017, n. 50, conv. con modif. dalla L. 21.6.2017, n. 96 (cd. Manovra correttiva 2017); tale disposizione prevede ladefinizioneconmodalità agevolatedellecontroversie tributariein cui èpartel’Agenzia delle Entratetramite ilpagamentodegli importi indicati nell’atto impugnato che hanno formato oggetto di contestazione in primo grado e degliinteressida ritardata iscrizione a ruolo,escludendoquindi il pagamento dellesanzionie degliinteressi di mora.
Sono definibili con tali modalità i giudizi il cui ricorso sia statonotificatoallacontroparteentroil24.4.2017(data di entrata in vigore del decreto-legge in esame) per le quali, alla data di presentazione della domanda di definizione agevolata, il processononsi siaconclusocon pronunciadefinitiva.
1. Definizione agevolata delle liti pendenti: chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
Con la C.M. n. 22/E del 28.7.2017, l’Agenzia delle Entrate fornisce le attesedelucidazioniin merito alladefinizione agevolataintrodotta dall’art. 11, D.L. 24.4.2017, n. 50, conv. con modif. dalla L. 21.6.2017, n. 96 (cd. Manovra correttiva 2017).
Si tratta di un istituto che ha come finalità laduplice esigenzadi:
- completarel’effettodefinitoriorelativamente alle controversie interessate dalladefinizione agevolatadeicarichiaffidati all’agente della riscossioneprevista dall’art. 6, D.L. 22.10.2016, n. 193, conv. con modif. dalla L. 1.12.2016, n. 225. Qualora, infatti, gli importioggetto di contenziosononsiano statiintegralmente affidatiall’agente della riscossione per effetto delle disposizioni sulla riscossione in pendenza di giudizio, la disciplina in esame consente al contribuente didefinire integralmentei rapporti tributari in contestazione;
- ridurrel’ingente quantitàdiricorsipendentiin materia tributaria, che attengono prevalentemente a giudizi in cui è parte l’Agenzia delle Entrate.
2. Individuazione delle liti definibili
L’art.11, D.L. 50/2017 consente di definire, a seguito didomandadelcontribuente, le «controversieattribuiteallagiurisdizione tributariain cui èpartel’Agenzia delle Entrate pendentiin ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione e anche a seguito di rinvio».
L’individuazione delle liti definibili va, quindi, effettuata in conformità alle disposizioni recate dall’art. 2, D.Lgs. 31.12.1992, n. 546, concernente l’oggetto della giurisdizione tributaria.
In sostanza, osservano i tecnici delle Entrate,possonoesseredefinite, purché aventi ad oggetto questioni devolute alla giurisdizione tributaria, le liti pendenti presso:
- leCommissioni tributarie provinciali,regionali, diprimoe disecondo gradodi Trento e Bolzano, anche a seguito di rinvio;
- laCorte di Cassazione.
Per identificare le liti «in cui èpartel’Agenzia delle Entrate», i tecnici delle Entrate sono del parere che occorra fare riferimento alla nozione di «parte» in sensoformalee, quindi, alle sole ipotesi in cui l’Agenzia delle Entrate sia stataevocata in giudizioo, comunque, siaintervenuta.
Da ciò consegue chenonsonodefinibilile liti nelle quali l’Agenzia delle Entrate, pur essendotitolaredel rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio,nonsia statadestinatariadell’atto di impugnazioneenonsia statasuccessivamentechiamata in giudizioné siaintervenuta volontariamente. Sono, quindi,esclusedalla definizione le controversie nelle quali èparte unicamentel’agente della riscossione, ancorchéinerentiaitributi amministratidall’Agenzia delle Entrate.
3. Tipologia degli atti oggetto della definizione
La C.M. 22/E/2017 evidenzia che, a differenza delle precedenti fattispecie di definizione agevolata delle liti pendenti, l’art. 11, D.L. 50/2017noncontienespecificazionicirca latipologiadegli atti oggetto delle controversie definibili.
Pertanto, possono essere definite non soltanto le controversie instaurate avverso avvisi di accertamento e atti di irrogazione delle sanzioni, ma anche quelleinerentiagliavvisi di liquidazione, alleiscrizioni a ruoloe allecartelle di pagamento. Ciò anche quando si tratti di ruoli emessi a seguito delle attività diliquidazionedella dichiarazione ai sensi degli artt. 36-bis e 36-ter, D.P.R. 29.9.1973, n. 600, nonché dell’art. 54-bis, D.P.R. 26.10.1972, n. 633.
Non sono, invece, definibili, per la mancanza di importi da versare da parte del contribuente, le controversie in materia didinieghi espressi o taciti di rimborsoo dispettanza di agevolazionie, comunque, quelle di valore indeterminabile, come, ad esempio, le controversie che attengono alclassamento degli immobili.
4. Concetto di «pendenza della lite»
L’Agenzia delle Entrate con una meticolosa analisi cerca di definire il concetto di «lite pendente». I tecnici delle Entrate evidenziano che per l’applicazione della definizione, l’art. 11, D.L. 50/2017, richiede che lalite fiscalesiapendente, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore dello stesso decreto-legge, vale a dire al24.4.2017e che, alla medesima data, ilricorso introduttivodelgiudiziodi primo grado «sia statonotificatoallacontroparte».
È, inoltre, necessario che «alla data dipresentazionedelladomanda, il processononsi siaconclusocon pronunciadefinitiva».
In sostanza, la definizione delle liti può riguardare soltanto i rapportipendentialla data del24.4.2017e, comunque,non esauritialla data di presentazione della domanda.
L’Agenzia delle Entrate chiarisce che rimangonoesclusi:
- irapporti esauritialladatadel24.4.2017, in quanto già regolati da pronunce divenutedefinitivepermancata impugnazioneovvero già regolati dasentenzeemesse dallaCorte di Cassazionechenonabbiano disposto ilrinvioal giudice di merito;
- irapporti esauritialladatadipresentazionedelladomandadidefinizione, a seguito di deposito di sentenza emessa dalla Corte di Cassazione, che non abbia disposto il rinvio al giudice di merito.
Sono, inoltre, da considerarsi esauriti e, come tali, esclusi dalla definizione in esame, i rapporti per i quali, alla data del 24.4.2017 e a quella di presentazione della domanda, si sianogià perfezionatelamediazione tributariadi cui all’art. 17-bis, D.Lgs. 546/1992, ovvero laconciliazione giudizialedisciplinata dagli artt. 48, 48-bis e 48-ter del medesimo decreto.
I tecnici delle Entrate chiariscono, in definitiva, che sonoliti pendenti:
- le controversie per le quali alla data del 24.4.2017siastatopropostol’atto introduttivodelgiudiziodiprimo grado,non definitealla data di presentazione della domanda di definizione; in particolare, per i giudizi innanzi alle Commissioni tributarie, occorre fare riferimento alla data in cui ilricorso introduttivo, anche se ricadente nella disciplina del reclamo e della mediazione di cui all’art.17-bis, D.Lgs. 546/1992, è statonotificatoall’Ufficio,nonessendonecessarioche, entro il 24.4.2017, vi sia stata anche lacostituzione in giudizio;
- le liti interessate da unapronuncia in primooin secondo gradoi cui termini diimpugnazionenonsiano ancorascadutialla data del 24.4.2017;
- le litipendentiinnanzi algiudice del rinvioo, infine, quelle per le quali siano ancorain corso, al 24.4.2017, i termini per lariassunzione.
Al contrario,non possonoritenersidefinibilile cosiddette «liti potenziali», riconducibili alle situazioni in cui il ricorso di primo gradononsia statonotificatoalla data del24.4.2017, pur essendo pendenti, alla medesima data, i termini di impugnazione di un atto notificato al contribuente.
5. Termine di presentazione della domanda e controversia autonoma
Il co. 6 dell’art. 11, D.L. 50/2017 stabilisce: «Entro il 30 settembre 2017, per ciascuna controversia autonoma è presentata unadistinta domandadidefinizioneesente dall’imposta di bollo. Per controversia autonoma si intende quella relativa aciascun atto impugnato».
Tenuto conto che il 30.9.2017 cade di sabato, risultano applicabili le disposizioni recate dall’art.7, co. 1, lett. h), D.L. 13.5.2011, n. 70, conv. con modif. dalla L. 12.7.2011, n. 106, secondo cui «iversamentie gliadempimenti, anche se solo telematici, previsti da norme riguardanti l’Amministrazione economico-finanziaria che scadono il sabato o in un giorno festivo sono semprerinviatialprimo giorno lavorativo successivo». Pertanto, il termine per il pagamento e per la successiva presentazione della domanda di definizionescadeil2.10.2017.
Qualora con il medesimo ricorso introduttivo del giudizio siano stati impugnatipiù atti, il ricorrente è tenuto a presentareuna distinta domandaperciascunatto; ciascuna controversia autonoma deve essereintegralmente definita, nel senso chenonsonoammessedefinizioniparzialideisingoli attiimpugnati.
6. Determinazione degli importi dovuti
Il co. 1 dell’art. 11, D.L. 50/2017, prevede che la definizione avvenga «colpagamentoditutti gli importidi cui all’atto impugnato che hanno formato oggetto di contestazione in primo grado e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo (…)»; tale definizione prevede che gli importidebbanoesserecalcolatifino alsessantesimo giorno successivoallanotificadell’atto, escluse le sanzioni collegate al tributo e gli interessi di mora.
I tecnici delle Entrate evidenziano, nel richiamare la normativa contenuta nella Manovra correttiva 2017, che se la controversia riguardaesclusivamentegliinteressi di morao lesanzioni non collegateai tributi, per la definizione è dovuto il40%degli importi in contestazione. In caso di controversia relativaesclusivamenteallesanzionicollegateai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovutoalcun importoqualora il rapporto relativo aitributisia statodefinito, anche con modalità diverse dalla presente definizione.
La somma dovuta per la definizione, cosiddetto «importo lordo dovuto», è costituita:
- datuttigliimporti spettantiall’Agenzia delle Entrate, richiesti con l’atto impugnato, nella misura in cui sono stati contestati con l’atto introduttivo del giudizio di primo grado , conesclusionesolo dellesanzioni pecuniarie amministrativo-tributarie collegatealtributo. In particolare, osservano i tecnici delle Entrate, per quanto concerne gli interessi, occorre tener conto di quelli di cui all’atto impugnato calcolatifinoalla data dinotificadell’atto stesso;
- dagliinteressi per ritardata iscrizionearuolo(art. 20, D.P.R. 29.9.1973, n. 602), calcolati sull’importo dei tributi recati dall’atto impugnato per il periodo che va dalla data dinotificadell’atto medesimo fino alsessantesimo giorno successivo.
7. Perfezionamento della definizione, termini e modalità di pagamento
La C.M. 22/E/2017 evidenzia che per espressa disposizione del co. 5 dell’art. 11, D.L. 50/2017 la definizione siperfezionacon ilpagamento, entro il termineperentoriodel2.10.2017, dell’intera sommadaversare, ossia dell’intero importo netto dovuto, oppure della prima rata e con la presentazione della domanda entro lo stesso termine. Qualora non vi siano importi da versare, la definizione siperfezionacon lasola presentazionedelladomanda, entro il medesimo termine perentorio.
Il pagamentoratealeèammessosoltanto nel caso in cui l’importo netto dovuto siasuperiorea2.000 europer ciascuna controversia autonoma; conseguentemente le somme inferiori o pari a tale cifra vanno sempre versate in unica soluzione entro il citato termine perentorio del 2.10.2017.
8. Somme superiori a duemila euro
Le sommesuperioria2.000 europossono essere versate in unmassimodi3 rate, di cui le prime due aventi scadenza nel 2017 e la terza nel 2018.
Più precisamente:
- laprima rata, di importo pari al40%del totale, va pagata entro il termine del2.10.2017;
- laseconda rata, di importo pari all’ulteriore40%del totale, va versata entro il termine del30.11.2017;
- laterzaeultimarata, di importo pari al residuo20%, va versata entro il termine del 30.6.2018 che, in quanto cadente di sabato, risulta prorogato al2.7.2018.
In sostanza, la norma consente il versamentofinoa unmassimodi3 rate; èfacoltàdel contribuente eseguire il versamento anche in2 rate, tenendo tuttavia presente che in tal caso la prima rata deve essere comunque diimportopari al40%del totale e va pagata entro il termine del2.10.2017, mentre la seconda e ultima rata deve essere di importo pari alresiduo 60%deltotalee va pagata entro il termine del30.11.2017.
Per ciascuna controversia autonoma va effettuato unseparato versamento. Di conseguenza, se con il medesimo ricorso introduttivo del giudizio sono stati impugnati più atti ovvero se più giudizi sono stati riuniti dall’organo giurisdizionale, il contribuente ètenutoad effettuareseparati versamentiperciascun atto impugnato.
Come chiarito nella relazione illustrativa, nonché dalla scheda di lettura del dossier che ha accompagnato la Manovra correttiva 2017, l’omesso versamentodellerate successiveallaprima non determinal’inefficaciadella definizione; esso comporta l’applicazione dell’art. 15-ter, D.P.R. 602/1973, richiamato dall’art. 8, co. 4 del citato D.Lgs. 218/1997, ai sensi del quale il mancato pagamento di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l’iscrizione a ruolodeiresidui importidovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché dellasanzionepari al30%dell’importo non versato prevista per il ravvedimento operoso (di cui all’art. 13, D.Lgs. 18.12.1997, n. 471),aumentatadellametàe applicata sulresiduo importodovuto a titolo diimposta.
Sembra quindi applicabile anche nel caso di specie l’ipotesi dilieve inadempimento, cheescludeladecadenzadalbeneficiodellarateazionenei seguenti casi:
- insufficiente versamento della rata, per unafrazione non superiore al 3%e, in ogni caso, a10.000 euro;
- tardivo versamentodellaprima rata,non superiorea7 giorni.
9. Effetti del perfezionamento
La C.M. 22/E/2017 passa in rassegna glieffettidel perfezionamento; in particolare l’ultimo periodo del co. 7 dell’art. 11, D.L. 50/2017 dispone: «Glieffettidelladefinizione perfezionata prevalgonosu quelli delle eventuali pronunce giurisdizionalinon passate in giudicatoprima dell’entrata in vigore del presente articolo».
In altri termini, con il perfezionamento ladefinizione agevolata retroagisceeprevalesull’efficacia di eventualisentenzedepositateprimadel24.4.2017enonpassate ingiudicatoalla data di presentazione della domanda di definizione agevolata della controversia. Pertanto, a seguito del perfezionamento della definizione della lite, tali sentenze, in deroga a quanto disposto dall’art. 68, D.Lgs. 546/1992,cessanodicostituire titoloper eventualirimborsiosgravi.
Lestesse considerazionivalgono anche per lesentenze eventualmente depositate dopoil24.4.2017.
10. Codici tributo per versare l’importo dovuto
Occorre preliminarmente evidenziare che, con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 21.7.2017, emanato ai sensi dell’art. 11, co. 12, D.L. 50/2017, sono statedefinite, tra l’altro, lemodalitàdiversamentodellesommedovute a seguito delladefinizione agevolatadelle controversie tributarie.
Con la R.M. 1.8.2017, n. 108/E dell’Agenzia delle Entrate sono stati istituiti icodici tributoper ilversamento,tramite Mod. F24, delle somme dovute a seguito delladefinizione agevolatadellecontroversie tributarie.
Per consentire il versamento tramite Mod. F24 delle suddette somme, i codici tributo sono da esporre nellasezione«Erario» esclusivamente in corrispondenza della colonna«importi a debito versati»; si riportano nella Tabella n. 1 anche le modalità di compilazione degli altri campi delmodello di pagamento.
Tabella n. 1 – Modalità di compilazione del Mod. F24
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Codice tributo | Denominazione | Rateazione/Regione/Prov./mese rif. |
8121 | IVA e relativi interessi – Definizione delle controversie tributarie – art. 11 D.L. n. 50/2017 | NON COMPILARE |
8122 | Altri tributi erariali e relativi interessi – Definizione delle controversie tributarie – art. 11 D.L. n. 50/2017 | NON COMPILARE |
8123 | Sanzioni dovute relative ai tributi erariali – Definizione delle controversie tributarie – art. 11 D.L. n. 50/2017 | NON COMPILARE |
8124 | IRAP e addizionale regionale all’ IRPEF e relativi interessi – Definizione delle controversie tributarie – art. 11 D.L. n. 50/2017 | CODICE REGIONE (tabella T0 – codici delle Regioni e delle Province autonome) |
8125 | Sanzioni dovute relative all’IRAP e all’addizionale regionale all’IRPEF – Definizione delle controversie tributarie – art. 11 D.L. n. 50/2017 | CODICE REGIONE (tabella T0 – codici delle Regioni e delle Province autonome) |
8126 | Addizionale comunale all’IRPEF e relativi interessi – Definizione delle controversie tributarie – art. 11 del D.L. n. 50/2017 | CODICE CATASTALE (tabella T4 – codici catastali dei Comuni) |
8127 | Sanzioni dovute relative all’addizionale comunale all’IRPEF – Definizione delle controversie tributarie – art. 11 D.L. n. 50/2017 | CODICE CATASTALE (tabella T4 – codici catastali dei Comuni) |
11. On line il servizio per la domanda
Con il Comunicato stampa del 9.8.2017, l’Agenzia delle Entrate ha fatto presente che da tale data èpossibile inviare, tramite i servizitelematicidelle Entrate, ladomanda di definizione agevolatadellecontroversie tributarie. Sul sito www.agenziaentrate.gov.it è infatti disponibile l’applicazione «DCT», che consente di compilare e trasmettere online, entro il2.10.2017, l’istanza per definire le liti fiscali.
Per inviare la domanda è sufficiente accedere alla propria area riservata dei canali Entratel o Fisconline e, all’interno della sezione «Servizi per > Richiedere», utilizzare la funzione «Domanda definizione agevolata controversie tributarie pendenti (art. 11, D.L. 50/2017)» per lacompilazionee latrasmissione.
Per usufruire della definizione agevolata il contribuente deve presentaretelematicamenteunadomandadidefinizioneperogni controversia tributaria autonoma, ovvero relativa al singolo atto impugnato. Ciò può avvenire tramite un intermediario abilitato o recandosi presso un qualsiasi Ufficio territoriale dell’Agenzia, ovvero in maniera diretta per i contribuenti abilitati ai servizi telematici.
Informativa per i clienti di studio
Fonte: Circolare Frizzera
