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Illegittima e iniqua la TARI sulle seconde case utilizzate per frazione di anno

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I Comuni nell’esercizio della loro potestà regolamentare devono operare il prelievo della TARI nell’ottica di chiamare a pagare i contribuenti in relazione, non solo alla superficie occupata, quanto piuttosto alla quantità ed alla qualità di rifiuti prodotti.

La tariffa di alcuni comuni, non disponendo della sistematica attività di rilevazione della produzione quantitativa di rifiuti per categoria economica, viene di solito calcolata in base al criterio del c.d. metodo normalizzato.

Il metodo normalizzato

Con il c.d. metodo normalizzato, il tributo non è calcolato sulla base della reale quantità di rifiuti conferiti dall’utente secondo, quindi, il principio “chi inquina paga” ma bensì in via presuntiva sulla base di coefficienti di produzione potenziale di rifiuti, venendo quindi a prevalere la natura tributaria del prelievo su quella, corrispettiva, prevista dai richiamati principi normativi.

Per i motivi sopra evidenziati i giudici della C.T. Prov. di Massa Carrara, con la sentenza n. 182/1/17, hanno affermato che se la TARI non è calcolata sulla base della reale quantità di rifiuti conferiti dall’utente, in ossequio al principio comunitario “chi inquina paga”, bensì in via presuntiva sulla base di coefficienti di produzione potenziale di rifiuti, è illegittima e iniqua se la residenza secondaria del contribuente è utilizzata per frazione d’anno.


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