Acquisti intracomunitari di veicoli con nuovi obblighi di comunicazione
Dal 5 aprile 2018 è in vigore il D.M. 26 marzo 2018, con cui il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti adegua le procedure dicontrollo telematico dei dati relativi ai veicoli importati in Italiaed oggetto di acquisto intracomunitario, al fine di contrastare e prevenire efficacemente anche fenomeni evasivi ed elusivi dell’IVA.
Il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti ha adeguato le procedure di controllo telematico dei dati relativi aiveicoli importati in Italiaed oggetto diacquisto intracomunitario, al fine di contrastare e prevenire efficacemente anche fenomeni evasivi ed elusivi dell’IVA.
I nuovi obblighi di comunicazione
I nuovi obblighi di comunicazione sono definiti dal D.M. 26 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 aprile e in vigore dalla stessa data.
Isoggetti operanti nell’esercizio di imprese
In particolare, il decreto stabilisce che isoggetti operanti nell’esercizio di imprese,arti e professioniche effettuanoacquisti di autoveicoli, di motoveicoli e di rimorchi provenienti da Stati UE o aderenti allo spazio economico europeo attraverso canali di importazione non ufficiali, comunicano al Dipartimento per i trasporti idati riepilogativi dell’operazione.
Tali soggetti assolvono gli obblighi connessi a tali acquisti intracomunitari, mediante versamento, con modello F24 Elide dell’imposta relativa alla prima cessione interna.
Isoggetti che non operano nell’esercizio di imprese,
Isoggetti che non operano nell’esercizio di imprese,arti e professionicomunicano al Dipartimento per i trasporti i dati riepilogativi degli acquisti a qualsiasi titolo effettuati di autoveicoli, di motoveicoli e di rimorchi, nuovi o usati, in altri Paesi UE. Gli stessi soggetti, nel caso di acquisto di veicoli nuovi, assolvono l’obbligo delversamento dell’IVAmediante modello di versamento F24 Elide.
Cessione a soggetti esteri
La comunicazione al Dipartimento dei Trasporti è effettuata anche nel caso dicessione a soggetti esteridegli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, non immatricolati in Italia.
Le case costruttrici
Lecase costruttricidi autoveicoli, di motoveicoli e di rimorchi assolvono alla comunicazione attraverso la trasmissione telematica, al sistema informativo centrale del Dipartimento per i trasporti terrestri, dell’abbinamento dei numeri di telaio con i rispettivi codici di antifalsificazione dei veicoli da immatricolare.
Lecase costruttrici costituite all’estero
Per lecase costruttrici costituite all’estero, la trasmissione telematica dell’abbinamento può essere effettuata esclusivamente per il tramite delle loro società costituite in Italia, regolarmente iscritte al Registro delle imprese e partecipate in via maggioritaria, o della lorostabile organizzazione italianaovvero, in assenza, per il tramite dei loromandatari unici ed esclusiviaccreditati presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Codice di immatricolazione/numero di omologazione
Assolti gli adempimenti di comunicazione, agli autoveicoli, ai motoveicoli e ai rimorchi di provenienza comunitaria é assegnato uncodice di immatricolazioneo unnumero di omologazionedal competente ufficio della motorizzazione civile.
ATTENZIONEConservazioneI documenti relativi all’acquisto del veicolo di provenienza comunitaria e all’eventuale cessione, devono essereconservati sino al 31 dicembre del settimo anno successivoa quello in cui si é realizzata l’operazione. |
Cosa deve essere comunicato
Soggetti operanti nell’esercizio di imprese
La comunicazione deisoggetti operantinell’esercizio di imprese, arti e professioni, relativa a ciascun autoveicolo, motoveicolo e rimorchio oggetto dell’acquisto intracomunitario, contiene:
- ilcodice fiscalee ladenominazionedel cessionario residente in Italia tenuto alla comunicazione;
- ilnumero di identificazione individualenonché ladenominazionedel fornitore, ovvero i dati anagrafici del fornitore desunti dalla copia di un suo documento d’identità qualora quest’ultimo non sia soggetto passivo IVA;
- ilnumero di telaiodell’autoveicolo, del motoveicolo e del rimorchio oggetto dell’acquisto con l’indicazione se si tratta di veicolo nuovo o usato, nonché l’eventuale data di prima immatricolazione all’estero (tali informazioni sono tratte, a seconda dei casi, dal certificato di omologazione comunitario o dalla carta di circolazione, emessa nel Paese UE di provenienza del veicolo e prodotta in visione in originale al momento della comunicazione, dalla quale deve potersi rilevare l’avvenuta radiazione per “esportazione”);
- ladatae ilprezzo di acquistodel veicolo (tali informazioni sono tratte dal documento di acquisto prodotto in visione in originale al momento della comunicazione).
Soggetti non operanti nell’esercizio di imprese
La comunicazione deisoggetti non operantinell’esercizio di imprese, arti e professioni contiene:
- ilcodice fiscale, ilnomee ilcognomedel soggetto non operante nell’esercizio di imprese, arti e professioni intestatario del documento d’acquisto, tenuto alla comunicazione, a nome del quale sarà immatricolato il veicolo;
- ilnumero di identificazione individualenonché ladenominazionedel soggetto passivo d’imposta intracomunitario, ovvero i dati anagrafici del fornitore desunti dalla copia di un suo documento d’identità qualora quest’ultimo non sia soggetto passivo d’imposta;
- ilnumero di telaiodell’autoveicolo, del motoveicolo e del rimorchio oggetto dell’acquisto, con l’indicazione se si tratta di veicolo nuovo o usato, nonché l’eventuale data di prima immatricolazione all’estero (tali informazioni sono tratte, a seconda dei casi, dal certificato di omologazione comunitario o dalla carta di circolazione, emessa nel Paese UE di provenienza del veicolo e prodotta in visione in originale al momento della comunicazione, dalla quale deve potersi rilevare l’avvenuta radiazione per “esportazione”);
- ladatae ilprezzo di acquistodel veicolo (tali informazioni sono tratte dal documento di acquisto prodotto in visione in originale al momento della comunicazione);
- ilcodice fiscale dell’intermediariodelegato a presentare la comunicazione, a titolo gratuito e in via occasionale, nei casi in cui questa non sia effettuata personalmente dal privato acquirente.
Cessione a soggetti esteri
Nel caso dicessione a soggetti esteridegli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, non immatricolati in Italia, entrambi i soggetti devono produrre una comunicazione contenente:
- il codice fiscale e la denominazione del soggetto residente tenuto alla comunicazione;
- il numero di telaio e il codice di immatricolazione ovvero il numero di omologazione del veicolo con l’indicazione, a seconda dei casi, se si tratta di veicolo nuovo o usato;
- la data e il prezzo dell’acquisto, nonché l’eventuale data di prima immatricolazione all’estero;
- la data della cessione;
- ilnumero di fattura(per i soli soggetti operanti nell’esercizio di imprese, arti e professioni) ed il prezzo di cessione;
- i dati identificati dell’acquirente straniero.
Come e quando comunicare i dati
Soggetti operanti nell’esercizio di imprese
Per isoggetti operantinell’esercizio di imprese, arti e professioni, le comunicazioni possono essere effettuate:
- tramite collegamento telematico diretto con il CED della Direzione generale per la motorizzazione, previa richiesta di accreditamento;
- presso un ufficio della motorizzazione civile;
- avvalendosi di un soggetto autorizzato all’esercizio di attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e abilitato all’utilizzo della procedura telematica dello sportello telematico dell’automobilista.
Soggetti non operanti nell’esercizio di imprese
Per isoggetti non operantinell’esercizio di imprese, arti e professioni, la comunicazione può essere effettuata alternativamente:
- presso un ufficio della motorizzazione civile;
- avvalendosi di un soggetto autorizzato all’esercizio di attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, e abilitato all’utilizzo della procedura telematica dello sportello telematico dell’automobilista.
Termine per l’invio della comunicazione
Iltermineper l’invio della comunicazione é stabilito in15 giorni successivi all’effettuazione dell’acquistoe, in ogni caso, prima della data di presentazione della domanda di immatricolazione. Lo stesso termine é previsto nel caso di comunicazione conseguente alla cessione a soggetti esteri degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, non immatricolati in Italia.
Fonte:MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTIe Sistema il Fisco Leggi d’Italia
