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Turisti: limiti alla circolazione del contante

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L’art. 1, c. 245, Legge di Bilancio 2019 ha stabilito che a partire dal 01/01/2019 le persone fisiche non residenti, di cittadinanza diversa da quella italiana ed europea (turisti extraUE) possono effettuare acquisti in contanti presso determinati soggetti nel territorio italiano fino ad € 15.000.

Soggetti cedenti

La deroga riguarda gli acquisti effettuati presso commercianti al dettaglio e soggetti assimilati ex art. 22 DPR 633/72 (alberghi, ristoranti, artigiani, ecc.) per i quali non sussiste l’obbligo di emissione della fattura ed agenzie di viaggio e turismo “che effettuano le operazioni per la organizzazione di pacchetti turistici costituiti da viaggi, vacanze, circuiti tutto compreso e connessi servizi” (art. 74‐ter DPR 633/72).

Per l’applicazione della deroga in questione il cedente e/o prestatore deve effettuare alcuni adempimenti

Adempimenti

Come primo adempimento e preventivamente alla cessione/prestazione il cedente/prestatore deve inviare, all’Agenzia delle Entrate, la seguente comunicazione:

COMUNICAZIONE DI ADESIONE ALLA DISCIPLINA DI DEROGA ALLE LIMITAZIONI DI TRASFERIMENTO DEL DENARO CONTANTE

L’invio può essere fatto direttamente dal venditore oppure tramite intermediario incaricato.

Al momento dell’effettuazione dell’operazione (cessione/prestazione) deve acquisire la fotocopia del passaporto del cessionario o del committente e una autocertificazione attestante che non è cittadino italiano e che ha la residenza fuori del territorio Italiano.

Come ultima cosa il cedente/prestatore ha l’obbligo di versare, nel primo giorno feriale successivo a quello di effettuazione dell’operazione, il denaro contante incassato in un conto corrente ad esso intestato, tra quelli precedentemente comunicati, presso un operatore finanziario, consegnando a quest’ultimo copia della ricevuta della comunicazione di adesione alla disciplina di deroga alle limitazioni di trasferimento del denaro contante.

Comunicazione annuale

Una volta all’anno, entro il 10 aprile dell’anno successivo per i soggetti che liquidano l’Iva mensilmente ed entro il 20 aprile dell’anno successivo per i soggetti che liquidano l’Iva trimestralmente, il cedente/prestatore che ha incassato le somme deve trasmettere il modello “comunicazione polivalente”, per tutte le somme incassate di importo pari o superiore a 1.000 (1) euro e fino a 15.000 euro.

Sanzioni

In caso di mancato o tardivo invio dello spesometro, attraverso il modello polivalente, si rende applicabile la sanzione di cui all’articolo 11 del decreto legislativo n. 471 del 1997, da euro 258,23 ad euro 2.065,83. E’ sempre possibile, naturalmente, per il contribuente rimediare agli errori applicando l’istituto del ravvedimento operoso, di cui all’art. 13 del D.Lgs. 472 del 1997, che prevede la riduzione delle sanzioni.

(1) le istruzioni fanno ancora riferimento al limite di euro 1.000 vigente nel 2012 pur il limite è stato portato ad € 3.000 a decorrere dal 2016.

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