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La CCIAA ammette la trasformazione da srl unipersonale a impresa individuale

Il Registro imprese ammette l’iscrizione dell’atto di trasformazione di una società unipersonale in impresa individuale: lo affermano gli Orientamenti della commissione tecnico-giuridica, composta da Unioncamere e Consiglio nazionale del notariato, pubblicati il 2 maggio 2019.

Questo il testo del documento:

È iscrivibile nel Registro delle Imprese l’atto di trasformazione di una società unipersonale, tanto di persone quanto di capitali, in impresa individuale, con applicazione analogica della disciplina degli artt. 2500-septies, 2500-octies e 2500-novies c.c. e in particolare del termine di efficacia differita di 60 giorni dall’ultimo degli adempimenti pubblicitari previsti dall’art. 2500 comma 3 c.c., salvo che consti il consenso dei creditori ovvero il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso ai sensi dell’art. 2500-novies c.c..

In tal caso la pubblicità al Registro delle Imprese avviene mediante la combinazione di tre adempimenti:
a) domanda di iscrizione della trasformazione in impresa individuale con effetto subordinato e differito al decorso senza opposizioni di creditori del relativo termine;
b) domanda di cancellazione della società (una volta divenuta efficace la trasformazione);
c) domanda di iscrizione dell’impresa individuale.

La cancellazione della società trasformata dal Registro delle Imprese è subordinata alla presentazione della richiesta di iscrizione nel Registro delle Imprese dell’impresa individuale derivante dalla trasformazione stessa.

Nota: resta ferma per le sole società di persone con unico socio, come già chiarito nelle linee guida (scheda n. 7.4.8), la possibilità di addivenire allo scioglimento della società e alla prosecuzione dell’attività come nuova impresa individuale mediante trasferimento dell’azienda sociale all’unico socio medesimo e volontaria omissione del procedimento legale di liquidazione.

 

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