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Dal 1° luglio al via l’assegno temporaneo per i figli minori

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Al via il processo che porterà all’introduzione del cosiddetto assegno unico a favore dei contribuenti, presumibilmente a decorrere dal prossimo 1° gennaio 2022.

Dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, ai nuclei familiari a cui non spetta l’assegno per il nucleo familiare viene riconosciuto un assegno temporaneo su base mensile, previo rispetto al momento della presentazione della domanda, di una serie di condizioni, quali:

  • essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare titolare del diritto di soggiorno, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea, in possesso del permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
  • essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
  • essere domiciliato o residente in Italia e avere i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d’età;
  • essere residente in Italia da almeno 2 anni, anche non continuativi, oppure essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.

L’assegno verrà corrisposto per ciascun figlio minore in base al numero dei figli stessi e alla situazione economica della famiglia attestata dall’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente); in particolare, gli importi risultano decrescenti al crescere del livello dell’ISEE. Se nel nucleo sono presenti più di due figli, l’importo unitario per ciascun figlio minore viene maggiorato del 30% e per ciascun figlio minore con disabilità, inoltre, gli importi sono maggiorati di 50 euro.

ESEMPIO: IMPORTO MENSILE PER FIGLIO

LIVELLO DI ISEE FINO A DUE FIGLI MINORI CON ALMENO TRE FIGLI MINORI
Fino a 7.000,00 euro 167,50 euro 217,80 euro
Da 15.000,01 a 15.100,00 euro 83,50 euro 108,60 euro
Da 20.000,01 a 20.100,00 euro 72,80 euro 94,80 euro
Da 25.000,01 a 25.100,00 euro 62,00 euro 81,10 euro
Da 30.000,01 a 30.100,00 euro 51,30 euro 67,30 euro
Da 49.900,01 a 50.000,00 euro 30,00 euro 40,00 euro
Oltre i 50.000,00 euro 0 0

Per beneficiare dell’assegno, gli aventi diritto dovranno presentare una domanda in modalità telematica all’INPS anche tramite un patronato, secondo le istruzioni che l’Istituto di previdenza diramerà entro il 30 giugno 2021.

L’assegno decorrerà dal mese di presentazione della domanda: per le domande presentate entro il 30 settembre 2021 saranno corrisposte le mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021.

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