Assunzione parenti o affini, il datore di lavoro deve dichiararlo!


Assunzione-parente-o-affino,-il-datore-di-lavoro-deve-dichiararlo!-studiorussogiuseppe

L’Inps, con il messaggio 2819/2022 , ha reso noto che, in fase di prima iscrizione, il datore di lavoro dovrà dichiarare se tra i lavoratori assunti siano presenti soggetti ai quali lo stesso è legato da rapporti di coniugio, di parentela entro il terzo grado o di affinità entro il secondo grado; in caso di risposta affermativa, dovrà inserire nell’apposito campo il codice fiscale del lavoratore e scegliere nel menu a tendina il tipo di relazione che lo lega al dipendente.

Questo perché, nell’ipotesi di prestazioni di lavoro tra parenti e affini conviventi, in virtù del vincolo che lega i soggetti coinvolti (datore di lavoro e dipendenti) e della relativa comunione di interessi, la prestazione lavorativa si presume a titolo gratuito ed è, pertanto, necessario verificare l’eventuale sussistenza dei requisiti della subordinazione.

Al riguardo, l’Inps comunica che il modulo “iscrizione azienda” è stato implementato con il campo “dichiarazione di parentela”. La dichiarazione viene richiesta nelle ipotesi in cui nell’istanza di iscrizione venga selezionata una delle seguenti forme giuridiche: azienda agricola, impresa familiare, impresa individuale, persona fisica, proprietario di fabbricato, società di fatto, società in accomandita semplice, società in nome collettivo, società semplice, studio.

Iscriviti alla Newletter

Non inviamo spam! Leggi la nostra Informativa sulla privacy per avere maggiori informazioni.


Lascia un commento:

Rispondi