Iva nel Paese UE di destinazione per i mezzi di trasporto “nuovi”

Per i mezzi di trasporto “nuovi” oggetto di scambio intracomunitario è prevista una disciplina Iva specifica per i soggetti non operanti nell’esercizio d’impresa, arte o professione, compresi i “privati consumatori” e gli enti, associazioni ed altre organizzazioni, non soggetti passivi Iva.

Lanozione di “mezzo di trasporto”, ai fini delle operazioni intracomunitarie, è dettata dall’art. 38, comma 4, del D.L. n. 331/1993, il quale fa riferimento:

  • alleimbarcazionidi lunghezza superiore a 7,5 metri, escluse quelle destinate ad attività commerciali o della pesca, o ad operazioni di salvataggio o di assistenza in mare;
  • agliaeromobilicon peso totale al decollo superiore a 1.550 Kg, esclusi quelli destinati ad imprese di navigazione aerea che effettuano prevalentemente trasporti internazionali;
  • aiveicolicon motore di cilindrata superiore a 48 c.c. o potenza superiore a 7,2 Kw, destinati al trasporto di persone o cose.

La stessa norma definisce i mezzi di trasporto che si considerano “nuovi”, per tali intendendosi quelli che soddisfanoalmeno unadelle condizioni relative:

  • allapercorrenza effettivadel mezzo anteriormente alla sua cessione a titolo oneroso, ossia chilometraggio non superiore a 6.000 Km, ore di volo non superiori a 400 e ore di navigazione non superiori a 100;
  • almomento della cessionedel mezzo, che deve avvenire non oltre a 6 mesi dalla data del provvedimento di prima immatricolazione o del provvedimento di iscrizione in pubblici registri o di altri provvedimenti equipollenti, se si tratta di veicoli a motore, ovvero non oltre a 3 mesi dalla data del provvedimento di prima immatricolazione o del provvedimento di iscrizione in pubblici registri o di altri provvedimenti equipollenti, se si tratta di aeromobili o di imbarcazioni.

Ai mezzi di trasporto “nuovi” oggetto di scambio intracomunitario si applica ilprincipio di destinazioneprevisto per le operazioni intracomunitarie, indipendentemente dalla qualifica delle controparti, che quindi possono anche non essere soggetti passivi Iva. Infatti:

  • l’art. 41, comma 2, lett. b), del D.L. n. 331/1993 considera “assimilate” allecessioni intracomunitarie, non imponibili Iva in Italia, “le cessioni a titolo oneroso di mezzi di trasporto nuovi (…), trasportati o spediti in altro Stato membro dai cedenti o dagli acquirenti, ovvero per loro conto,anche se non effettuate nell’esercizio di imprese, arti e professioni e anche se l’acquirente non è soggetto passivo d’imposta”;
  • specularmente, l’art. 38, comma 3, lett. e) del D.L. n. 331/1993 considera “assimilati” agliacquisti intracomunitari, imponibili Iva, “gli acquisti a titolo oneroso di mezzi di trasporto nuovi trasportati o spediti da altro Stato membro,anche se il cedente non è soggetto d’imposta ed anche se non effettuati nell’esercizio di imprese, arti e professioni”.

La tassazione nel Paese di destinazione, svincolata dallo status di soggetto Iva delle controparti, risponde ad una precisafinalità antielusiva, cioè quella di evitare, allo stesso tempo, fenomeni didistorsioni della concorrenza, in presenza di aliquote Iva diverse tra i diversi Stati membri, eperdite di gettitoper gli Stati che applicano aliquote più elevate (C.M. 23.02.1994, n. 13-VII-15-464/1994, par. B.14).

Per l’individuazione del regime applicabile agli scambi intracomunitari di mezzi di trasporto “nuovi” occorre comunque distinguere a seconda della qualifica del cedente e del cessionario (soggetti Iva o meno).

Dal punto di vista delcessionario italiano, se quest’ultimo:

  • è un soggetto Iva, l’operazione deve essere resa imponibile attraverso la procedura di integrazione prevista per gli scambi intracomunitari sulla base della fattura emessa dal cedente non residente, soggetto Iva. Nell’ipotesi in cui quest’ultimo non sia un soggetto Iva, l’acquisto intracomunitario è reso imponibile sulla base della documentazione relativa alla compravendita effettuata, emettendo cioè un’autofattura da annotare nei registri delle fatture emesse e in quello degli acquisti;
  • non è un soggetto Iva, l’imposta deve essere corrisposta secondo le modalità previste dal D.M. 19.01.1993. In pratica, l’acquirente deve presentare all’ufficio delle Entrate competente un’apposita dichiarazione, allegando una copia della fattura, se il cedente è un soggetto Iva, oppure una copia dell’atto relativo alla cessione o altra documentazione equipollente, se il cedente non è un soggetto Iva. La dichiarazione deve essere presentataentro 30 giorni dall’acquistoe, comunque, prima dell’immatricolazione, dell’iscrizione in pubblici registri o dell’emanazione di provvedimenti equivalenti relativi al mezzo acquistato. L’Ufficio delle entrate, all’atto della presentazione della dichiarazione, riscuote l’imposta dovuta e restituisce al dichiarante un esemplare della dichiarazione, con l’indicazione degli estremi della quietanza di pagamento.

Dal punto di vista delcedente italiano, se quest’ultimo.

  • è unsoggetto Iva, lafatturadeve contenere l’indicazione deidati identificatividel mezzo di trasporto ceduto (art. 21, comma 2, lett. m, del D.P.R. n. 633/1972);
  • nonè unsoggetto Iva, l’art. 46, comma 4, del D.L. n. 331/1993 dispone che, ai fini della prova dell’effetto traslativo della proprietà, i dati identificativi del mezzo di trasporto devono risultare dall’atto di cessioneo da altra documentazione equipollente. Per il soggetto nazionale, è possibile ottenere ilrimborso dell’Iva pagata sull’acquisto o sull’importazione, in misura non superiore all’ammontare dell’imposta che sarebbe applicata se la cessione fosse effettuata in Italia (art. 53, comma 1, del D.L. n. 331/1993). A tal fine, occorre presentare all’Ufficio delle entrate territorialmente competente,entro 60 giornidall’effettuazione dell’operazione, un’apposita richiesta, redatta in conformità almodello 38 RIC, approvato con il Provvedimento dell’Agenzia delle entrate 31.01.2002; il rimborso è eseguitoentro 120 giorni dalla richiesta, utilizzando i fondi della riscossione o i normali stanziamenti di bilancio (art. 5 del D.M. 19.01.1993).

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