Il quadro economico e sociale italiano presenta un sistema produttivo caratterizzato per circa il 95% da imprese con meno di 10 dipendenti, in media sottocapitalizzate e con una struttura di governance spesso familiare.
Inoltre, l’aggravarsi e il protrarsi della crisi economica ha reso estremamente difficoltoso l’accesso al credito bancario per queste realtà imprenditoriali. In tale contesto il Legislatore italiano è intervenuto stimolando il ricorso a canali di finanziamento alternativi al sistema bancario per le imprese non quotate e, al contempo, favorendo l’ingresso degli investitori professionali nel sistema produttivo delle piccole e medie imprese (pmi). Tale obiettivo è stato perseguito mediante la mitigazione degli ostacoli di natura fiscale e civilistica all’emissione di «particolari» titoli obbligazionari da parte di imprese non quotate, rendendo più «appetibili» siffatti strumenti sia per gli emittenti che per gli stessi sottoscrittori.
1. Strumenti di finanziamento alle Pmi
Negli anni recenti, per la crescita e lo sviluppo economico del nostro Paese, sono state prese iniziative volte ad introdurre la possibilità per le piccole e medie imprese (pmi) di ottenere nuove risorse finanziarie attraverso l’emissione di mini bond, ossia obbligazioni o cambiali finanziarie, quale canale alternativo al tradizionale finanziamento bancario, agevolandone la relativa sottoscrizione attraverso alcuni privilegi di carattere fiscale.
Nel dettaglio, il Legislatore nazionale ha, dapprima, riconosciuto la possibilità di superare i limiti all’emissione di obbligazioni previsti dall’art. 2412 c.c., e, successivamente, ha completato il percorso avviato consentendo alle società non quotate di emettere obbligazioni beneficiando dello stesso regime legale e fiscale previsto per le società quotate.
2. Mini bond
Nell’ambito delle recenti misure adottate per la crescita e lo sviluppo economico del nostro Paese sono state introdotte una serie di novità volte a stimolare la competitività, la crescita economica e la stabilità finanziaria tra le quali particolare rilevanza assumono i cd. mini bond, ossia strumenti di debito che possono essere emessi da società non quotate di piccola e media dimensione (a esclusione delle micro imprese, ossia imprese con meno di 10 dipendenti e aventi un fatturato annuo o un totale attivo inferiore a 2 milioni di euro).
Tecnicamente i mini bond sono obbligazioni vere e proprie, ossia titoli di debito a medio e lungo termine che un’impresa non quotata può emettere per reperire fondi da parte di investitori qualificati con il principale scopo di finanziarsi. Pertanto, sono una forma di prestito concesso dall’investitore all’emittente e rappresentano un’opportunità tanto per le imprese quanto per gli stessi investitori – anche internazionali – alla ricerca di nuove occasioni di investimento a rendimento elevato.
È richiesto il rispetto dei seguenti requisiti:
- l’emittente deve essere una società (ad es. società di capitali, società cooperative, mutue assicuratrici) diversa da banche e da micro imprese;
- l’investitore deve essere «qualificato» (es. banche);
- l’investitore qualificato non deve essere riconducibile alla proprietà dell’impresa emittente (ossia detenere più del 2% del capitale o patrimonio dell’emittente), nemmeno parzialmente, anche in via indiretta o per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona.
Il primo tassello della riforma è stato l’emanazione del D.L. 83/2012 (cd. «Decreto Crescita»), successivamente modificato dal D.L. 179/2012 (cd. «Decreto Crescita bis»), qui di seguito definiti anche i «Decreti Crescita», che modificano l’art. 2412 c.c., attraverso l’eliminazione dei limiti quantitativi generalmente previsti per l’emissione di obbligazioni emesse da società non quotate.
In particolare, l’art. 32, co. 26, D.L. 83/2012 prevede espressamente che: «all’articolo 2412 del codice civile, il quinto comma è sostituito dal seguente: «I commi primo e secondo non si applicano alle emissioni di obbligazioni destinate ad essere quotate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione ovvero di obbligazioni che danno il diritto di acquisire ovvero di sottoscrivere azioni».
Secondo il testo ante modifica, era consentita l’emissione di obbligazioni per una somma complessivamente non eccedente il doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili nell’ultimo bilancio sociale. Siffatto limite, tuttavia, poteva essere superato solo nelle ipotesi in cui le obbligazioni emesse in eccedenza fossero sottoscritte da soggetti sottoposti a vigilanza prudenziale o se le obbligazioni fossero state emesse da parte di una società per azioni quotata.
Orbene, il «Decreto Crescita» ha esteso la possibilità di emettere obbligazioni superiori al doppio del patrimonio netto a tutte le società (diverse dalle banche e dalle micro imprese) che, pur non essendo quotate, quotino le obbligazioni emesse in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione e nel caso di emissione di titoli obbligazionari che danno il diritto di acquisire ovvero di sottoscrivere azioni.
Pertanto, alla luce della nuova disciplina, il limite quantitativo sopra descritto non trova applicazione:
- né alle società per azioni con azioni quotate;
- né alle società con azioni non quotate, a condizione che le obbligazioni emesse siano destinate alla quotazione in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione, oppure conferiscano il diritto di acquisire o sottoscrivere azioni.
Per venire incontro a tale esigenza, Borsa Italiana, a far data dall’11.2.2013, ha attivato all’interno del sistema multilaterale di negoziazione ExtraMOT, un nuovo segmento, l’ExtraMOT PRO, che specificamente si rivolge agli emittenti di mini bond di cui alla nuova normativa legislativa ed ha come destinatari i soli investitori professionali.
La legge di conversione del D.L. 83/2012 (L. 134/2012) ha, inoltre, eliminato alcuni requisiti previsti dal testo originario, tra cui la necessaria presenza di uno sponsor (che poteva essere una banca, un’impresa di investimento, una SGR, una SICAV con succursale in Italia, una società di gestione armonizzata) con il ruolo di assistere e supportare l’impresa emittente nella gestione della procedura di emissione, nonché la certificazione dell’ultimo bilancio da parte di un revisore contabile o di una società di revisione iscritta nel Registro dei revisori contabili ed infine ha eliminato il necessario collocamento presso investitori qualificati.
3. Aspetti fiscali
Al fine di rendere il ricorso all’emissione di mini bond da parte di società non quotate una reale alternativa al finanziamento bancario, la recente normativa ha introdotto alcune novità di carattere fiscale volte ad incrementare il livello di interesse verso questi strumenti finanziari da parte dei potenziali investitori.
Le principali modifiche in materia possono così riassumersi:
- deducibilità degli interessi passivi per gli emittenti: l’art. 32, co. 8, D.L. 83/2012 ha previsto che la disposizione di cui all’art. 3, co. 115, L. 549/1995 non si applichi alle cambiali finanziarie e alle obbligazioni e titoli similari al ricorrere di determinate circostanze. Nello specifico, per le cambiali finanziarie e per le obbligazioni e titoli similari emessi da società con azioni non quotate (diverse dalle banche e dalle micro imprese) e negoziati su mercati regolamentati, ovvero presso sistemi multilaterali di negoziazione dei Paesi dell’Unione europea o di Paesi aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo inclusi nella white list, gli interessi passivi sono deducibili ai fini Ires nei limiti del 30% del risultato operativo lordo (ROL), secondo quanto previsto ai sensi dell’art. 96, D.P.R. 917/1986;
- deducibilità degli interessi passivi per gli investitori: per quanto attiene al regime di tassazione in capo agli investitori, con il co. 9 del citato art. 32 è stato modificato il regime di tassazione degli interessi ed altri proventi delle obbligazioni, titoli similari e delle cambiali finanziarie emessi da società residenti non quotate stabilendo che, in luogo della ritenuta di cui all’art. 26, co. 1, D.P.R. 600/1973, si applichi la disciplina prevista per le obbligazioni emesse dai ccdd. «grandi emittenti» di cui al D.Lgs. 1.4.1996, n. 239, a condizione che le obbligazioni, i titoli similari e le cambiali finanziarie siano negoziati in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione degli Stati UE e degli Stati SEE inclusi nella white list, ovvero, qualora tali obbligazioni, titoli similari e cambiali finanziarie non siano negoziati, siano detenuti da uno o più investitori qualificati ai sensi dell’art. 100 del TUF;
- costi di emissione: si rileva infine che, con il co. 13 dell’art. 32 citato è stato disposto, a favore delle società emittenti, che «Le spese di emissione delle cambiali finanziarie, delle obbligazioni e dei titoli similari di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, primo comma, sono deducibili nell’esercizio in cui sono sostenute indipendentemente dal criterio di imputazione a bilancio». In buona sostanza, come è stato chiarito nella C.M. 29/E/2014, le spese di emissione dei titoli in commento possono essere dedotte secondo il principio di cassa, indipendentemente dall’imputazione a Conto economico, con conseguente deduzione delle suddette spese in via anticipata. Tuttavia, come precisato dalla stessa Agenzia delle Entrate, «la norma non intende superare in modo assoluto il criterio generale di deducibilità per competenza delle suddette spese di emissione, seguendo la ripartizione contabile effettuata in più esercizi e lungo la durata dell’operazione di finanziamento» e, pertanto, la deducibilità per cassa delle spese di emissione dei titoli obbligazionari, titoli similari e delle cambiali finanziarie, deve essere considerata una facoltà e non un obbligo.
Il requisito della quotazione deve essere verificato al momento dell’emissione delle obbligazioni e dei titoli similari e delle cambiali finanziarie, pertanto in caso di successivo delisting, ossia qualora in un momento successivo all’emissione tali titoli perdano il requisito della quotazione, continuerà ad applicarsi agli interessi e agli altri proventi derivanti dai titoli il regime di deducibilità di cui all’art. 96, D.P.R. 917/1986.
L’ultima spinta alla diffusione dei mini bond è arrivata dal D.L. 91/2014, conv. con modifi. dalla L. 116/2014, che ha previsto un regime fiscale più vantaggioso per gli interessi e gli altri proventi derivanti da obbligazioni.
L’art. 12, D.L. 145/2013 (cd. «Decreto Destinazione Italia») conv. con modif. dalla L. 9/2014, reca, significative novità riguardanti il regime fiscale agevolato dell’imposta sostitutiva su finanziamenti bancari, emissioni obbligazionarie e relative garanzie accessorie, nonché rilevanti interventi normativi in tema di cd. mini bond, cambiali finanziarie e operazioni di cartolarizzazione. In particolare, l’art. 12, co. 4, rende opzionale l’applicabilità dell’imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio/lungo termine di cui all’art. 15, D.P.R. 601/1973. L’art. 15 citato prevede che i finanziamenti erogati da banche e istituti di credito italiani o da stabili organizzazioni in Italia di banche estere, stipulati in Italia e aventi durata superiore a 18 mesi, siano esenti dalle ordinarie imposte d’atto (imposta di registro, imposta di bollo, imposte ipotecarie e catastali) e scontino, in luogo dei tributi suddetti, un’imposizione «sostitutiva» nella misura dello 0,25% dell’ammontare del finanziamento erogato. Si tratta di un’imposta che, con un meccanismo di applicazione cd. «ad ombrello», copre tutti i provvedimenti, atti, contratti e formalità inerenti ai finanziamenti, alla loro esecuzione, modificazione estinzione, alle garanzie di qualunque tipo e da chiunque prestate e alle eventuali surroghe, sostituzioni, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni, comprese le cessioni del credito derivanti dai finanziamenti stessi.
L’art. 12, co. 5, prevede anche la disapplicazione della ritenuta del 20% (di cui all’art. 26, co. 1, D.P.R. 600/1973) sugli interessi corrisposti a valere su obbligazioni e titoli similari (e cambiali finanziarie) emessi da società non finanziarie non quotate, qualora tali interessi siano corrisposti a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari le cui quote siano detenute esclusivamente da investitori qualificati ai sensi dell’art. 100, D.Lgs. 1.9.1993, n. 385 (TUB) e il cui patrimonio sia investito prevalentemente in tali obbligazioni, titoli o cambiali finanziarie. Tale norma è evidentemente volta a favorire il ricorso all’indebitamento mediante mini bond e cambiali finanziarie da parte di soggetti di piccole dimensioni, che non hanno abbastanza forza finanziaria per collocare autonomamente i propri titoli sul mercato finanziario e che potrebbero trarre beneficio dall’intervento di fondi di investimento in valori mobiliari.
Inoltre, va menzionato l’intervento afferente le eventuali garanzie del prestiti obbligazionari, come quello rappresentata dall’estensione dell’operatività del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (di cui all’art. 2, co. 100, lett. a), L. 23.12.1996, n. 662); l’art. 12, co. 6-bis prevede espressamente la possibilità di estendere la garanzia del Fondo in favore delle SGR che, in nome e per conto di fondi comuni d’investimento da esse gestite, sottoscrivano obbligazioni e titoli similari emessi da piccole e medie imprese. Con il D.M. 5.6.2014, sono stati definiti i requisiti e le caratteristiche delle operazioni ammissibili, le modalità di concessione della garanzia, i criteri di selezione, nonché l’ammontare massimo delle disponibilità finanziarie del fondo da destinare alla copertura del rischio derivante dalla concessione della garanzia.
4. Misura a favore del credito alle imprese
L’art. 22, D.L. 24.6.2014, n. 91 riveste particolare interesse per le Pmi in quanto introduce nuovi canali di finanziamento, grazie all’intervento di imprese di assicurazione e SACE S.p.A., società di cartolarizzazione (SPV) e di fondi di credito (OICR), che si affiancano a quello bancario.
In particolare, con riferimento alle imprese di assicurazione e SACE il decreto sottrae determinate attività delle imprese di assicurazione all’obbligo, previsto dal combinato disposto degli artt. 106 e 114, co. 1, TUB, di sottoporsi all’autorizzazione in caso di esercizio nei confronti del pubblico dell’attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma (con conseguente obbligo di iscrizione in un apposito Albo tenuto dalla Banca d’Italia). Scopo della norma è quello di semplificare la concessione di finanziamenti seguendo una diversa e più snella linea procedurale rispetto a quella del TUB.
Tale eccezione, con conseguente estensione delle imprese di assicurazione tra i soggetti che possono erogare finanziamenti, viene però subordinata ad alcune condizioni:
- destinatari: soggetti diversi dalle persone fisiche e dalle micro imprese, che siano selezionati da una banca o da uno degli intermediari finanziari di cui all’art. 106, TUB;
- soggetto selezionatore: l’intermediario che ha selezionato il/i borrower/borrowers deve partecipare al finanziamento mantenendo un «significativo interesse economico» fino alla scadenza dell’operazione.
Anche con riferimento alle società di cartolarizzazione, la concessione dei finanziamenti alle imprese è subordinata al fatto che le operazioni finanziarie siano comunque gestite da istituti di credito. In più si prevede che i titoli emessi dalle SPV per finanziare i prestiti alle imprese possano essere collocati solo presso investitori istituzionali.
Con riferimento agli OICR, tali soggetti non saranno più limitati ad investire in finanziamenti concessi da terzi, ma potranno erogare direttamente crediti a valere sul patrimonio dell’OICR, vale a dire sulle disponibilità che sono state raccolte presso gli investitori del fondo. Si consente in tal modo di istituire i ccdd. «fondi di credito», ossia organismi di investimento collettivo del risparmio abilitati sia ad investire in finanziamenti concessi da terzi, sia ad erogare direttamente crediti a valere sulle disponibilità raccolte presso gli investitori del fondo.
Il decreto ha introdotto un regime fiscale vantaggioso per gli interessi e gli altri proventi derivanti dalla sottoscrizioni di siffatti strumenti. In particolare, al fine di incentivare l’erogazione di finanziamenti da parte delle nuove categorie di finanziatori, viene introdotta l’esenzione dall’applicazione della ritenuta del 26% sugli interessi e altri proventi corrisposti da imprese italiane in relazione ai finanziamenti esteri a medio e lungo termine ricevuti dai soggetti di cui sopra. In particolare, la nuova disciplina è volta ad eliminare il rischio di doppia imposizione giuridica, che economicamente risulta di norma traslato sul debitore, al fine di favorire l’accesso delle imprese a costi competitivi anche a fonti di finanziamento estere (tra cui i ccdd. «fondi di credito», che disporrebbero di ampie riserve di liquidità). Al contempo, la soppressione della ritenuta «in uscita» sopprime anche una potenziale discriminazione fra finanziatori UE, rispetto a quelli residenti in Italia, in quanto la ritenuta del 26% trovava applicazione solo sugli interessi su finanziamenti contratti con i non residenti. Si ricorda che prima della modifica in esame, ai fini del trattamento fiscale degli interessi in oggetto, bisognava fare riferimento alle norme generali: l’art. 26, co. 5, D.P.R. 600/1973, con cui si prevede che i soggetti sostituti d’imposta devono operare una ritenuta del 26% a titolo di acconto e con obbligo di rivalsa sui redditi di capitale da essi corrisposti. La stessa disposizione prevede delle eccezioni per alcune fattispecie, che riguardano: a) l’esenzione dalla ritenuta per il caso di interessi percepiti da società o enti commerciali residenti in Italia e da stabili organizzazioni di società non residenti o comunque percepiti nell’esercizio di imprese commerciali (e tassati in Italia ai fini Ires); b) la riduzione della ritenuta quando gli interessi sono percepiti da soggetti residenti in uno Stato con cui è in vigore una convenzione contro le doppie imposizioni (ad esempio quando gli interessi sono corrisposti ad una banca residente in uno Stato europeo diverso dall’Italia).
Da ultimo, giova rilevare come le operazioni di finanziamento sono soggette anche ad imposizione indiretta dato che si traducono, nella stipula del contratto, nella stipula di numerosi atti accessori e collegati, nella dazione di varie garanzie per assicurare il denaro prestato. L’art. 15, D.P.R. 601/1973, prevede l’esenzione dall’imposta di registro, dall’imposta di bollo, dalle imposte ipotecarie e catastali e dalle tasse sulle concessioni governative per tutte «le operazioni relative ai finanziamenti a medio e lungo termine e tutti i provvedimenti, atti, contratti e formalità inerenti alle operazioni medesime, alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, alle garanzie di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi momento prestate e alle loro eventuali surroghe, sostituzioni, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni, anche parziali, ivi comprese anche le cessioni di credito stipulate in relazione a tali finanziamenti». In sostituzione delle imposte ordinarie, si prevede che sia dovuta un’imposta sostitutiva pari allo 0,25% dell’ammontare complessivo dei finanziamenti.
I requisiti per l’applicazione dell’imposta sostitutiva sui finanziamenti sono i seguenti:
- deve trattarsi di operazioni di credito a medio o lungo termine, ossia aventi una durata di almeno 18 mesi più un giorno (cd. «requisito oggettivo»);
- il soggetto erogatore del finanziamento deve essere un istituto di credito esercente il credito a medio e lungo termine (cd. requisito soggettivo);
- i finanziamenti devono essere erogati in base a contratti stipulati in Italia (cd. «requisito di territorialità»; infatti dato che l’imposta di registro per effetto dell’art. 2, D.P.R. 131/1986 colpisce gli atti formati nel territorio dello Stato italiano, alle operazioni di finanziamento poste in essere da istituti di credito italiani fuori dal territorio nazionale non può applicarsi il regime fiscale dell’imposta sostitutiva, bensì solo il regime in vigore nello Stato estero interessato; si veda la R.M. 10.4.2000, n. 45/E).
La presenza di tali requisiti secondo il quadro normativo originario rendeva il regime dell’imposta sostitutiva automaticamente applicabile, indipendentemente dalla volontà delle parti. Poi, con l’art. 12, co. 4, D.L. 145/2013 l’applicazione dell’imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio e lungo termine è stata resa opzionale. Ora, per effetto della modifica da ultimo introdotta dal D.L. 91/2014, si prevede che rientrino nell’ambito di applicazione dell’imposta sostitutiva, oltre alle cessioni di credito stipulate in relazione ai finanziamenti che beneficiano del regime, anche le eventuali successive cessioni dei relativi contratti o crediti, nonché i trasferimenti delle garanzie ad essi relativi. Il D.L. 91/2014 introduce poi una disposizione che aggiunge l’art. 17-bis al D.P.R. 601/1973, al fine di ampliare l’ambito dei soggetti ammessi a fruire del regime opzionale per l’imposta sostitutiva, sui finanziamenti a medio e lungo termine. In tal modo la norma si applica anche ai soggetti non residenti, anche non bancari, quali le imprese di assicurazione, le società di cartolarizzazione e gli organismi di investimento collettivo del risparmio, con la finalità di incrementare l’offerta fiscalmente agevolata di credito alle imprese.
5. Micro credito alle imprese
L’art. 111, TUB dispone che, in presenza di specifiche condizioni, i soggetti iscritti in un apposito elenco (di cui all’art. 111, TUB, che individua i requisiti per esercitare l’attività di micro credito) possano concedere finanziamenti a persone fisiche (titolari di partita Iva da meno di 5 anni e con un massimo di 5 dipendenti) e a società (di persone, a responsabilità limitata semplificata, associazioni o società cooperative, titolari di partita Iva da meno di 5 anni e con un massimo di 10 dipendenti) per l’avvio o l’esercizio di attività di lavoro autonomo o di micro impresa. Lo strumento del micro credito ha trovato una prima regolamentazione a seguito dell’entrata in vigore del D.M. 17.10.2014, n. 176, avvenuta in data 16.12.2014.
Il finanziamento deve essere finalizzato, alternativamente:
- all’acquisto di beni, ivi incluse le materie prime necessarie alla produzione di beni o servizi e le merci destinate alla rivendita, o di servizi strumentali all’attività svolta, compreso il pagamento dei canoni delle operazioni di leasing e il pagamento delle spese connesse alla sottoscrizione di polizze assicurative;
- alla retribuzione di nuovi dipendenti o soci lavoratori;
- al pagamento di corsi di formazione finalizzati ad incrementare la qualità professionale e le capacità tecniche e gestionali del lavoratore autonomo, dell’imprenditore e dei relativi dipendenti;
- al pagamento di corsi di formazione anche di natura universitaria o post universitaria volti ad agevolare l’inserimento nel mercato del lavoro delle persone fisiche beneficiarie del finanziamento.
Quanto alle caratteristiche e all’ammontare massimo del finanziamento erogabile dall’operatore di micro credito è espressamente statuito che il mutuo:
- non può essere assistiti da garanzie reali;
- non può eccedere il limite di 25.000 euro per ciascun beneficiario, soglia che può essere aumentata di ulteriori 10.000 euro qualora il contratto di finanziamento preveda l’erogazione frazionata, subordinando i versamenti successivi al verificarsi delle seguenti condizioni: a) il pagamento puntuale di almeno le ultime sei rate pregresse; b) lo sviluppo del progetto finanziato, attestato dal raggiungimento di risultati intermedi stabiliti dal contratto e verificati dall’operatore di micro credito. Peraltro, l’operatore di micro credito può concedere allo stesso soggetto finanziato un nuovo finanziamento per un ammontare, che sommato al debito residuo, non superi il limite di 25.000 euro o, nei casi di erogazione frazionata, di 35.000 euro.
Con specifico riferimento al rimborso dei finanziamenti quest’ultimo è regolato sulla base di un piano con rate aventi cadenza al massimo trimestrale. La data di inizio del pagamento delle rate può essere posposta per giustificate ragioni connesse con le caratteristiche del progetto finanziato.
Per quanto riguarda, invece, la durata massima del finanziamento non può essere superiore a 7 anni, ad eccezione dei finanziamenti concessi per la formazione anche di natura universitaria o post universitaria, per i quali la durata deve essere coerente con il piano di formazione finanziato e in ogni caso non superiore a 10 anni.
Inoltre, il finanziamento dovrà essere restituito, alle scadenze previste, con applicazione di un tasso massimo pari a quello rilevato per la categoria di operazioni risultante dall’ultima rilevazione trimestrale effettuata ai sensi della L. 7.3.1996, n. 108, moltiplicato per un coefficiente pari a 0,8. Il tasso è lievemente superiore a quello mediamente concesso dagli istituti bancari in quanto si tratta di un prestito senza garanzie reali.
Con D.M. 24.12.2014, sono state disciplinate, invece, le modalità di concessione della garanzia del Fondo per le Pmi (di cui alla L. 662/1996) su finanziamenti di micro credito destinati alla micro imprenditorialità. Con il D.M. Sviluppo economico 18.3.2015 sono state apportate, infine, sostanziali modifiche al citato D.M. 24.12.2014, stabilendo una dettagliata procedura per la prenotazione della garanzia, attivabile facoltativamente dal soggetto richiedente il finanziamento. La prenotazione può essere effettuata on line, accedendo all’apposita procedura telematica presente sul sito (http://www.fondigaranzia.it/microcredito.html).
La prenotazione non è un passaggio necessario per ottenere la garanzia. Infatti, imprese e professionisti si possono rivolgere direttamente a banche, intermediari vigilati, operatori di micro credito o Confidi che, anche in assenza di prenotazione, possono effettuare la richiesta di ammissione alla garanzia per un’operazione di micro credito. Inoltre, è possibile fare più richieste di prenotazione, a condizione che la somma degli importi non superi il limite di 35.000 euro.