La nuova normativa antiriciclaggio per i professionisti
Il D.Lgs. 25.5.2017, n. 90, in vigoredal 4.7.2017, ha recepito la Direttiva 2015/849/UE, introducendo alcune disposizionipiù severein materia diantiriciclaggioecontrastoalfinanziamentodelleattività terroristiche.
Tra le novità che interessano i professionisti, l’obbligodisegnalarel’operazione sospettaprimache vengacompiutala stessa o la prestazione professionale.
Un’altra modifica riguarda lecomunicazioni oggettive, contenenti dati e informazioni, che dovranno essere inviate all’Uif con cadenzaperiodica.
È, invece,esclusol’obbligodiadeguata verificadellaclientelaper la redazione o la trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighifiscalie per gli adempimenti in materia diamministrazionedelpersonale.
È altresì stabilito ilriordinodellesanzioni amministrativeattraverso un sistema di misure graduato in funzione dellagravitàdelleviolazionie con il riconoscimento del principio delfavor reiper le violazioni irrogate, manonancora divenutedefinitiveal4.7.2017.
1. Nuovi obblighi antiriciclaggio: soggetti obbligati
Il D.Lgs. 25.5.2017, n. 90, in vigoredal 4.7.2017, ha attuato la Direttiva 2015/849/Ue, modificando la disciplina contenuta nel D.Lgs. 21.11.2007, n. 231: in primo luogo, è stataampliatalaplateadeiprofessionistitenuti all’osservanza degli obblighi prescritti dalla normativa sulla prevenzione al riciclaggio. In particolare, saranno tenuti alrispetto integraledella nuova legislazione (adeguata verifica della clientela, conservazione e segnalazione di operazioni sospette) anchetuttiisindaci non revisori, aprescinderedaltipodisocietàin cui esplicano il proprio incarico.
L’art. 46 del novellato D.Lgs. 231/2007 continua a prevedere, analogamente a quanto prescritto dall’art. 52 del vecchio testo del Decreto, che icomponentidelcollegio sindacale, delconsigliodisorveglianzae delcomitatoper ilcontrollosullagestionesono tenuti avigilaresull’osservanzadelle norme sulla prevenzione del riciclaggio e a rispettare i correlati e specifici obblighi di comunicazione. Questi soggetti sono tenuti acomunicare, senza ritardo, al legale rappresentante (o ad un suo delegato) leoperazioni potenzialmente sospettedi cui vengano a conoscenza nell’esercizio delle proprie funzioni, nonché asegnalareallecompetenti autoritàdivigilanzadisettoree alle amministrazioni e organismi interessati ifattiche possono integrareviolazioni gravi(oppure ripetute, sistematiche o plurime).
Il novellato art. 3, co. 4, lett. d) ed e), D.Lgs. 231/2007 annovera, ora, qualisoggetti obbligatial rispetto della normativa antiriciclaggio, anche irevisori legalie lesocietàdirevisione legalecon o senzaincarichi di revisioneinentidiinteresse pubblicoo sottoposti aregime intermedio. Rispetto alla prima versione pubblicata del provvedimento attuativo della Direttiva 2015/849/Ue, sono statieliminati, dal novero dei soggetti obbligati alle regole sull’antiriciclaggio, i professionisti che svolgono l’incarico dicuratori fallimentariecommissari giudizialinelle procedure concorsuali di cui al R.D. 16.3.1942, n. 267 (Legge fallimentare), con riferimento al fallito e alle parti in causa.
2. Adeguata verifica della clientela
Il D.Lgs. 90/2017 introduce significativenovitàin merito agli obblighi diadeguata verificadellaclientelada parte dei soggetti tenuti al rispetto delle regole in materia di riciclaggio. In primo luogo, èvenuta menoognidistinzionefra obblighi di adeguata verifica richiesti agliintermediari finanziari, aiprofessionistie airevisorilegalie da parte di altri soggetti: sono state, infatti, introdotte,disposizioni generalipertuttiisoggetti obbligatiallaverificadelclientee deltitolare effettivocon riferimento ai rapporti e alle operazioni inerenti allo svolgimento dell’attività istituzionale o professionale.
Con riguardo agli obblighi di adeguata verifica imposti dalla Direttiva comunitaria, è stataampliatala platea dei soggetti qualificati come «personepoliticamenteesposte» nei confronti delle quali devono essere effettuaticontrolli più approfonditi. Oltre alle alte cariche dello Stato, ai ministri e parlamentari, ai vertici della magistratura, agli assessori e consiglieri regionali, ai parlamentari europei e ai direttori generali delle Asl e delle aziende ospedaliere, rientrano, ora, nella definizione di «persona politicamente esposta», anche isindacideicomunicon popolazionenon inferiorea15.000 abitantie iverticidelle società da questipartecipate.
L’art. 17, co. 1, lett. a), D.Lgs. 231/2007, così come modificato dal D.Lgs. 90/2017, stabilisce che si deve procedere all’adeguata verifica «in occasione dell’instaurazionedi unrapporto continuativoo delconferimentodell’incaricoper l’esecuzione di unaprestazione professionale», intendendosi per tale «una prestazione intellettuale o commerciale resa in favore del cliente, a seguito del conferimento di un incarico, della quale si presume che abbia una certa durata».
La successiva lett. b) del citato articolo dispone, altresì, la necessità di procedere all’adeguata verifica«in occasione dell’esecuzione di un’operazione occasionale, disposta dal cliente, che comporti la trasmissione o la movimentazione dimezzidipagamentodi importopariosuperioreadEuro 15.000,00». Dalla lettura della novellata disposizione, è ragionevole presumere, dunque, cheogni attività professionale– aprescinderedalvaloredella prestazione – comporti l’obbligo in capo al professionista di adempiere agli obblighi diadeguataverifica.
È, inoltre, ammessa la possibilità di adottare misure diadeguata verificadellaclientelacd.semplificatein presenza di unbasso rischiodi riciclaggio o finanziamento del terrorismo e, in particolare, nei casi in cui, ad esempio, il cliente sia una società quotata, una pubblica Amministrazione, o un’istituzione o organismo con funzioni pubbliche, oppure il cliente risieda in aree geografiche a basso rischio. L’adeguata verifica semplificatanon esimecomunque il professionista dall’effettuare l’analisidelrischiodelclientee nemmeno dall’obbligo diindividuareiltitolare effettivo(quando ciò si renda necessario) e di acquisire da quest’ultimo idatie leinformazioniutilialla valutazione dello scopo e alla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale: la semplificazione in parola riguarda esclusivamente l’estensione e la frequenza degli adempimenti previsti per le verifiche ordinarie.
Per quanto concerne, invece, ilmomentoin cui si deve procedere all’adeguata verificadellaclientela, l’art. 18, co. 2, D.Lgs. 231/2007 prescrive che tale verifica deve avvenire «primadell’instaurazionedelrapportocontinuativoo del conferimento dell’incaricoper lo svolgimento di una prestazione professionale». In presenza di unbasso rischiodi riciclaggio o finanziamento del terrorismo, la verifica dell’identità del cliente, dell’esecutore e del titolare effettivopuòessereposticipataad unmomento successivoall’instaurazione del rapporto o al conferimento dell’incarico per lo svolgimento della prestazione professionale. In particolare, è previsto che l’acquisizione dei dati identificativi dei predetti soggetti e dei dati relativi alla tipologia e all’importo dell’operazione possa perfezionarsientroil termine di30 giornidall’instaurazione del rapportoo dalconferimentodell’incarico.
Gli obblighi di adeguata verifica della clientela, anche semplificata,non devonoessereosservati, a norma dell’art. 17, co. 7, D.Lgs. 231/2007, in relazione allo svolgimento dell’attività dimera redazioneetrasmissione, ovvero disola trasmissione, delledichiarazioniderivanti daobblighi fiscalie degli adempimenti in materia diamministrazionedelpersonale. Sul punto si dovrebbe ritenere, con un’interpretazioneestensivadel dettato normativo, che la predetta esclusione possa riguardare anche le ipotesi in cui iprofessionistisi limitano atrasmettere elenchidifornitorieclienti,questionaricompilati a seguito di esplicite richieste da parte dell’Agenzia delle Entrate esimili.
Nel caso in cui il professionista ravvisi l’impossibilitàdicompletarelaverificadell’identitàdelcliente, esso è tenuto adastenersidall’instaurare, eseguire o proseguire la prestazione professionale e dovrà valutare, sussistendone i presupposti, la possibilità di effettuare o meno unasegnalazionedioperazione sospetta(Sos) ai sensi dell’art. 35, D.Lgs. 231/2007, di cui si dirà in seguito.
3. Identificazione del titolare effettivo
Nell’ambito dell’adeguata verifica, assume particolare rilevanza l’identificazionedeltitolare effettivoe l’accertamento della sua identità attraverso l’adozione di misure proporzionate al rischio. Sul punto, l’art. 20, D.Lgs. 231/2007, così come novellato dal D.Lgs. 90/2017, definisce «titolare effettivo» lapersona fisicao le persone fisiche cui èattribuibile, in ultima istanza, laproprietà direttaoindirettadell’enteovvero il relativocontrollo.
Nel caso in cui il cliente sia unasocietà di capitali, è espressamente stabilito che l’indicazione dellaproprietà direttasia riferita allatitolaritàdi unapartecipazione superioreal25%delcapitale, detenuta da unapersonafisica, mentre l’indicazione dellaproprietà indirettasia rappresentata dallatitolaritàdi unapercentualedipartecipazioni superioreal25%del capitale posseduto per iltramitedi unasocietà controllante, unafiduciariao perinterposta persona.
Nella particolare ipotesi distrutture societarie complesse, ovvero in presenza di un eccessivo frazionamento della compagine societaria, che rendano complicata la puntuale identificazione della titolarità effettiva dell’ente, è previsto che il titolare effettivo debbacoinciderecon lapersona fisica(o con le persone fisiche) che controlla lamaggioranzadeivoti esercitabilinell’assembleaordinariao di voti sufficienti per un’influenza dominantein tale assemblea o, ancora, tramite l’individuazione divincoli contrattualiche consentano a una persona di disporre in assemblea un’influenza dominante. Qualora i criteri appena descritti non consentano di individuare il titolare effettivo, quest’ultimo deve essere identificato nellapersona fisica titolaredipoteridiamministrazioneodirezionedell’entequali amministratori e/o, in caso di ampie deleghe, il direttore generale.
Un’ulteriore novità introdotta dal D.Lgs. 90/2017 attiene all’obbligo, in capo alleimpresedotate dipersonalità giuridicae allepersone giuridiche private diversedalle imprese e tenute all’iscrizione nelRegistro delle imprese, dicomunicareleinformazioniattinenti alla propriatitolarità effettiva. Sotto il profilo operativo, si tratterà diintegrarei dati già contenuti nel sistema gestito dalle Camere di Commercio con l’inserimento di un nuovo elemento informativo. Tale normanonè, tuttavia,immediatamente operativa. Occorrerà, infatti, attendere l’adozione di unapposito DecretodelMinisterodell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico, da emanarsientroil4.7.2018, che dovrà illustrare i criteri per l’individuazione dei seguenti elementi:
- datieinformazionisullatitolarità effettivadi persone giuridiche e trust oggetto di comunicazione al Registro delle imprese;
- terminiemodalitàdiaccessoa questeinformazionida parte dei soggetti autorizzati;
- modalitàdiconsultazioneedaccreditamentoda parte dei soggetti obbligati.
4. Segnalazione di operazione sospetta
Quando vi sonofondati motiviper ritenere che sianoin corsoo siano statetentateocompiute operazionidiriciclaggioofinanziamentodel terrorismo, i soggetti obbligati sono tenuti atrasmettereunasegnalazionedioperazione sospetta(Sos) all’Unità di Informativa Finanziaria (Uif). In particolare, l’art. 35, D.Lgs. 231/2007 precisa che la segnalazione all’Uif deve essere effettuataprimadicompierel’operazione, quando si conosce, sospetta o ci sianomotivi ragionevoliper sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. Può essere considerato elemento di sospetto ilricorso frequenteeingiustificatoadoperazioniincontanti, anche se non eccedenti la soglia di cui all’art. 49, D.Lgs. 231/2007, oppure il prelievo o versamento di denaro contante per importinon coerenticon ilprofilodirischiodel cliente. Al ricorrere di tali fattispecie, i soggetti obbligati si devonoasteneredall’effettuare l’operazione finché non viene effettuata lasegnalazionedi operazione sospetta, fatti salvi i seguenti casi:
- l’operazionedeveessereeseguita, in quanto sussiste unobbligodileggedi ricevere l’atto;
- l’operazionenon puòessererinviata, tenuto conto della normale operatività;
- ildifferimentodell’operazione potrebbeostacolareleindagini.
Conseguentemente, rispetto al passato, si rendemaggiormente tassativalasegnalazionedi un’operazione sospetta «prima» di compiere l’operazione o la prestazione professionale e, fra gli elementi di sospetto, il ricorso frequente e ingiustificato alcontanteperdeil riferimento a importi pari o superiori a15.000 euro, facendosi ora riferimento unicamente all’eventuale incoerenzadi tali transazioni con il profilo di rischio del cliente.
È, inoltre, stabilita, l’esclusioneper iprofessionistidall’obbligodisegnalazionedelleoperazioni sospette(Sos) per le informazioni che ricevono da un loro cliente o ottengono riguardo allo stesso nel corso dell’esame della posizione giuridica o dell’espletamentodeicompiti di difesao dirappresentanzain unprocedimentoinnanzi a un’autorità giudiziariao in relazione a questo, anche tramite una convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati, compresa la consulenza sull’eventualità di intentarlo o evitarlo, ove tali informazioni siano ricevute o ottenuteprima,duranteodopoil procedimento stesso.
È stataeliminatala previsione secondo cui lasegnalazionesi consideratardivaove effettuata, nonostante la preesistenza degli elementi di sospetto,solo successivamenteall’avviodiattività ispettivepresso il soggetto obbligato, da parte delle autorità, e comunqueove effettuata decorsi 30 giornidalcompimentodell’operazione sospetta.
5. Nuove «comunicazioni oggettive»
In esito al recepimento della Direttiva 2015/849/Ue e fermi gli obblighi di segnalazione di operazione sospetta (Sos) appena commentati, il novellato art. 47, D.Lgs. 231/2007 introduce l’obbligoper i soggetti obbligati (e, quindi, anche professionisti e studi professionali) ditrasmettereall’Uif, con cadenza periodica (presumibilmente ogni anno), una serie didatieinformazioniconsiderate arischiodiriciclaggioofinanziamentodel terrorismo sulla base dicriteri oggettivi(cd. «comunicazioni oggettive»).
Tali dati e informazioni saranno utilizzati per l’approfondimentodi operazioni sospette, e per effettuare l’analisi di fenomeni o tipologie di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. Per l’esecuzione di tale adempimento occorrerà attendere leistruzionidell’Uif, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, da pubblicarsi nellaGazzetta Ufficiale, mediante le quali dovranno essere:
- individuatile operazioni, i dati e le informazioni di cui sopra;
- definitele relativemodalitàditrasmissione;
- individuate espressamentele ipotesi in cui l’invio di una comunicazione oggettivaescludel’obbligo di unasegnalazionedioperazione sospetta(Sos).
6. Regime sanzionatorio
Ai sensi dell’art. 56, co. 1, D.Lgs. 231/2007, il professionista che, in violazione degli obblighi in tema di adeguata verifica della clientela,omettediacquisireeverificareidati identificativie le informazioni sul cliente (titolare effettivo e/o esecutore se diverso dal cliente), sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale, è soggetto allasanzione amministrativapari adeuro 2.000. Al medesimo regime sanzionatorio soggiace anche il professionista chenon provvede, per10 anni, allaconservazionedeidati(in tutto o in parte), delleinformazionie deidocumentiche è tenuto ad acquisire (art. 57, co. 1, D.Lgs. 231/2007). Tali omissioni, qualora isolate, vengono, tuttavia,considerate violazionidiminore gravitàe, conseguentemente, in virtù delle nuove disposizioni normative sui criteri per l’applicazione delle sanzioni, possono essereridotteda1/3a2/3(art. 67, co. 2, D.Lgs. 231/2007).
Diversamente, nei casi di «violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime» in tema di inosservanza degli obblighi di adeguata verifica e conservazione, lesanzionidiventanoestremamente più incisive, con importi compresi traeuro 2.500edeuro 50.000.
In merito alle operazioni sospette, si segnala che il nuovo art. 58, D.Lgs. 231/2017, nei casi in cui ilfatto non costituisca reato, prevede – in capo ai soggetti obbligati che omettono di effettuare la Sos – l’applicazione di unasanzione amministrativa pecuniariain misura fissa pari adeuro 3.000in luogo della previgente sanzione proporzionale dall’1% al 40% dell’importo dell’operazione non segnalata, ovvero l’applicazione dellasanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000adeuro 300.000, nelle ipotesi diviolazioni gravi,ripetuteosistematicheovveroplurime. Inoltre, nell’eventualità in cui quest’ultime violazioni producano unvantaggio economicodeterminatoodeterminabilee, comunque,non inferioreadeuro 450.000, l’importo massimo della sanzione di cui sopra èelevatofino aldoppiodell’ammontaredelvantaggio medesimo, mentre èelevatofino ad1 milione di euro, qualora il predettovantaggio nonsiadeterminatoodeterminabile.
Trovano applicazionesolamentelesanzionirelative alleomesse Sosqualora i soggetti obbligati, con una o più azioni od omissioni, commettano, anche in tempi diversi,unaopiù violazionidellastessao di diverse norme previste in materia diadeguata verificadella clientela e diconservazioneda cui derivi, come conseguenza immediata e diretta, l’inosservanzadell’obbligo di segnalazione di operazione sospetta.
È altresì disposto che,primadellascadenzaprevista per l’impugnazionedeidecretidelMefche irrogano la sanzione, il destinatario possarichiedere, a norma dell’art. 68, D.Lgs. 231/2007, che l’ammontare dellasanzionevengaridottodi1/3. Facoltà quest’ultimapreclusa, però, per chi se ne siagià avvalsonei5 anniprecedenti.
È, infine, introdotta, una disposizionetransitoriache estende l’applicazione dell’istituto in argomento atuttiidecreti sanzionatoriche, pur essendogiàstatinotificatiagli interessati,nonsonoancoradivenutidefinitivi, in quanto il relativo giudizio è ancora pendente al 4.7.2017.
TABELLA N. 1 – NOVITÀ ANTIRICICLAGGIO PER PROFESSIONISTI | |
Destinatari | Sono tenuti al rispetto integrale della disciplina anche isindaci non revisori, a prescindere dal tipo di società in cui esplicano il proprio incarico, e irevisori legalie lesocietàdirevisione legalecon o senza incarichi di revisione in enti di interesse pubblico o sottoposti a regimi intermedio |
Adeguata verifica della clientela | ›Ogni attività professionale(a prescindere dal valore della prestazione) comporta l’obbligo in capo al professionista di adempiere agli obblighi di adeguata verifica,primadell’instaurazionedelconferimentodell’incarico; ›in presenza di un basso rischio di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, si possono applicare misure di adeguata verifica della clientela «semplificate»; › gli obblighi di adeguata verifica della clientela, anche semplificata, non devono essere osservati, in relazione allo svolgimento dell’attività di mera redazione e trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali e agli adempimenti in materia di amministrazione del personale |
Titolare effettivo | Leimpresedotate dipersonalità giuridicae lepersone giuridiche privatediverse dalle imprese hanno l’obbligo dicomunicareleinformazioniattinenti allapropria titolarità effettivaal Registro delle Imprese |
Segnalazione di operazione sospetta | Èobbligatoriotrasmettere unasegnalazionedioperazione sospetta(Sos) alla Uif, quando vi sonofondati motiviper ritenere che siano in corso o siano state tentate o compiute operazioni di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. Èeliminatala previsione della segnalazione di operazione sospettatardiva |
Regime sanzionatorio | È previsto ilriordinodellesanzioni amministrative, mediante un sistema di misure graduato in funzione della gravità delle violazioni, con riconoscimento del principio delfavor reiper le violazioni irrogate ma non ancora divenute definitive alla data di entrata in vigore del decreto |
Fonte: Articolo interamente estratto da Frizzera “Circolare informativa per la clientela n. 24 del 29 giugno 2017” ed inserita nella newsletter di studio.

