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Cooperative: i lavoratori svantaggiati si contano per teste

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Per la determinazione della percentuale del 30 % dei soggetti svantaggiati delle cooperative sociali (di tipo b), prevale il conteggio per “teste”.


A chiarirlo è stato il Ministero del Lavoro con l’Interpello n. 17/2015, in seguito all’istanza di interpello avanzata dall’Associazione generale cooperative italiane, Confcooperative e Legacoop tesa ad avere delucidazione in merito alle modalità di computo da seguire per la corretta determinazione della percentuale minima del 30% dei soggetti svantaggiati ex art. 4 della L. n. 381/1991, recante la disciplina delle cooperative sociali.  Il dubbio era se suddetto calcolo doveva essere fatto per “teste” o in base alle ore lavorate.

Le Cooperative sociali di tipo b) che hanno lo scopo di gestire i servizi socio-sanitari ed educativi, nonchè lo svolgimenti di attività finalizzate all’inserimento lavorativo di “persone svantaggiate”, ai sensi dell’art. 4, co. 2 della L. n. 381/1991, “devono essere costituite con almeno il 30% dei lavoratori svantaggiati”, al fine di poter fruire dei benefici fiscali e della totale esenzione contributiva prevista dall’art. 4, co. 3 della suddetta legge.

In risposta al quesito avanzato, il Ministero del Welfare ha chiarito che la determinazione del 30% dei soggetti svantaggiati va effettuata per “teste” e non in base alle ore effettivamente svolte dai lavoratori stessi, in considerazione del fatto che l’art. 4, comma 2 della L. n. 381/1991, non richiama in alcun modo criteri afferenti all’orario di lavoro effettivamente svolto.

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