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Edilizia: dal primo settembre riduzione contributiva

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L’INPS, con il Messaggio n. 5336 del 17 agosto 2015, ha comunicato che dal 1° settembre 2015 le aziende edili potranno inoltrare le istanze all’INPS per godere della riduzione contributiva che, per l’anno 2015, è pari all’11,50%. La riduzione contributiva, che compete per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2015, è la stessa concessa per l’anno precedente in quanto non è intervenuto il previsto decreto di attuazione annuale dello sgravio ex lege n. 341/1995.

La riduzione contributiva, prevista dalla L. n. 341/1995, riguarda esclusivamente il settore edile e consiste in una riduzione sui contributi dovuti – nella misura dell’11,50% – per le assicurazioni sociali diverse da quella pensionistica e si applica ai soli operai occupati con un orario di lavoro di 40 ore settimanali.

SOGGETTI ESCLUSI

Restano escluse dall’agevolazione le opere di installazione di impianti elettrici, idraulici ed altri lavori simili.

Le condizioni

Per usufruire dell’agevolazione i datori di lavoro del settore edile:

  • devono essere in possesso dei requisiti per il rilascio della certificazione di regolarità contributiva (Durc) anche da parte delle Casse Edili;
  • non devono aver riportato condanne passate in giudicato per le violazioni in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente alla data di applicazione dell’agevolazione.

INVIO E GESTIONE DELLE ISTANZE

Si ricorda che le domande devono essere inviate, esclusivamente in via telematica, avvalendosi del modulo “Rid-Edil”  disponibile nella funzionalità “invio nuova comunicazione” della sezione “comunicazioni on-line”, nel “cassetto previdenziale aziendale” del sito istituzionale (www.inps.it). Le domande presentate sono sottoposte a controllo automatizzato da parte dei sistemi informativi centrali dell’Istituto e definite entro il giorno successivo. In caso di esito positivo, viene aggiornata la posizione contributiva del datore di lavoro al fine di consentire il godimento del beneficio.

Fonte: inps.it

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