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Anticipazione NASpI per associazione in cooperativa: Circolare INPS n. 94/2015

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Con la circolare n. 94 del 12 maggio 2015, l’INPS ha dettato le istruzioni in materia di Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego – NASpI, tra cui l’anticipazione della prestazione per l’associazione in cooperativa il cui rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio.

Domanda di anticipazione per associazione in cooperativa. La domanda deve essere presentata in modalità telematica (1) entro 30 giorni dalla sottoscrizione di una quota di capitale sociale della cooperativa; nel caso di sottoscrizione di una quota di capitale di sociale durante il rapporto di lavoro subordinato alla cui cessazione è conseguita la NASpI, la domanda deve essere trasmessa entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda della prestazione NASpI.

Destinazione dell’anticipazione e obblighi del beneficiario. Il beneficiario della prestazione per la disoccupazione (2) che ha ottenuto l’anticipazione, ha l’obbligo di utilizzare l’importo anticipato per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di cooperativa il cui rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio e di instaurare con la stessa un rapporto di lavoro di cui all’art. 1 della Legge n. 142/2001, ovvero rapporto di lavoro subordinato, rapporto di lavoro autonomo o collaborazione aventi carattere non occasionale.

Nel caso di instaurazione di rapporto di lavoro subordinato, la cooperativa non può beneficiare dello sgravio contributivo per l’assunzione dei percettori della prestazione per la disoccupazione, pari al 50% dell’indennità residua che sarebbe spettata al lavoratore se non fosse stato assunto (sgravio introdotto dal DL n. 73/2013 convertito, con modificazioni, in Legge n. 99/2013).

Calcolo, misura e durata della NASpI. La prestazione è calcolata dividendo la retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi 4 anni per il totale delle settimane di contribuzione dello stesso periodo e moltiplicando il risultato del rapporto per il coefficiente 4,33. Se la retribuzione mensile nel 2015 risulta minore o uguale all’importo di 1.195,00 euro mensili, la prestazione mensile è pari al 75% della retribuzione; se la retribuzione mensile nel 2015 risulta maggiore dell’importo di 1.195,00 euro mensili, la prestazione mensile è pari al 75% della retribuzione incrementata di una somma pari al 25% per cento della differenza tra la retribuzione mensile e il predetto importo. L’indennità mensile non può in ogni caso superare nel 2015 l’importo massimo di 1.300,00 euro, rivalutato annualmente. La prestazione si riduce del 3 per cento ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione (dal 91° giorno della prestazione).

Per i soci di cooperativa di cui al DPR n. 602/1970, l’importo della NASpI per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1 maggio 2015, pur permanendo il meccanismo di allineamento progressivo dell’aliquota contributiva contro la disoccupazione, è pari a quello della generalità dei lavoratori.

La NASpI è erogata mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni, al netto di eventuali periodi contributivi che hanno già dato luogo alla prestazione, anche se oggetto di anticipazione in un’unica soluzione.

Note

 (1) La domanda di anticipazione deve essere presentata attraverso uno dei seguenti canali:

  • via WEB tramite sportello del cittadino accessibile dall’utente nei servizi online dell’Istituto;
  • tramite Patronato/intermediari dell’Istituto;

La domanda di anticipazione deve essere corredata da (Circolare INPS n. 145/2013 – punto 2.2):

  • estremi dell’iscrizione della cooperativa nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio competente per territorio;
  • estremi dell’iscrizione nell’Albo nazionale delle società cooperative;
  • lista dei soci corredata da una dichiarazione del Presidente della cooperativa attestante l’avvenuta iscrizione dell’interessato e l’attività allo stesso assegnata.

(2) La NASpI spetta ai lavoratori che hanno perduto involontariamente l’occupazione e che presentano i seguenti requisiti:
a) stato di disoccupazione (certificato dal CSL competente a seguito della dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa – la dichiarazione può anche essere resa contestualmente alla richiesta della NASpI)
b) 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione;
c) 30 giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.
 
Circolare INPS N. 92/2015 e Circolare INPS n. 145/2003
 
Fonte: Inps

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