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Jobs Act: il libro unico diventa telematico

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Tra le semplificazioni del Jobs Act è stato previsto che la tenuta, l’aggiornamento e la conservazione dei dati contenuti nel libro unico del lavoro avvengano in modalità telematica.

Dal 1° gennaio 2017, la tenuta, l’aggiornamento e la conservazione dei dati contenuti nel libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 avverrà in modalità telematica presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il decreto rinvia ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore, l’individuazione delle modalità tecniche e organizzative per l’interoperabilità della tenuta, aggiornamento è conservazione dei dati.
L’altra novità che interessa il libro unico del lavoro riguarda le sanzioni.
Il decreto prevede che in caso di omessa o infedele registrazione dei dati dalle quali conseguono differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali relative alle scritture complessivamente omesse e non a ciascun singolo dato di cui manchi la registrazione e ovvero alla infedele registrazione delle scritturazioni dei dati diverse rispetto alla qualità o quantità della prestazione lavorativa effettivamente resa o alle somme effettivamente erogate, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:
– fino a cinque lavoratori da 150 a 1.500 euro;
– se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero a un periodo superiore a sei mesi da 500 a 3.000 euro;
– se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero a un periodo superiore a dodici mesi la sanzione va da 1.000 a 6.000 euro.
La mancata conservazione del LUL è invece sanzionata da 100 a 600 euro.
Come si può notare la novità riguarda le modalità di determinazione della sanzione per la quale non assume rilevanza il singolo dato. Infatti, viene espressamente puntualizzato che occorre fare riferimento alle scritture complessivamente omesse e non a ciascun singolo datoLa determinazione della sanzione è poi collegata al numero dei lavoratori interessati dalla violazione e dal periodo a cui essa si riferisce. Non si applicano le sanzioni se le violazioni derivano da errore meramente materiale.
Nessuna novità sulla consegna del prospetto paga al lavoratore.
In buona sostanza non è obbligatoria la consegna del libro unico del lavoro, ma rimane confermato l’obbligo di consegna del prospetto paga ai sensi della legge n.4/1953 che comunque deve contenere dati coerenti con quelli del LUL.
In caso di mancata o ritardata consegna, o nei casi di omissione o inesattezza nelle registrazione, si applica al datore di lavoro la seguente sanzione amministrativa:
– da 150 a 900 euro;
– da 600 a 3.600 euro se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero a un periodo superiore a sei mesi la sanzione;
– da 1.200 a 7.200 euro se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero a un periodo superiore a dodici mesi la sanzione.
L’obbligo di consegna del prospetto paga rimane comunque confermato che può essere assolto anche mediante consegna del LUL che di prassi è infatti sostanzialmente il cedolino paga completo di ulteriori dati previsti dall’art.39 del D.L.n.112/2008.
Altra novità riguardante i libri obbligatori in materia di lavoro interessa il registro degli infortuni sul lavoro per il quale è prevista l’abolizione dell’obbligo di tenuta a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto.
Si tratta di una previsione attesa in quanto alcune regioni, che hanno competenza in materia, avevano già previsto semplificazioni eliminando la vidimazione.
Ma soprattutto le procedure in materia di denuncia degli infortuni, peraltro anch’esse interessate da numerose modifiche contenute nel decreto in commento, hanno reso la tenuta del registro sostanzialmente un inutile peso burocratico dal quale peraltro derivavano pesanti sanzioni.
A tal fine, ricordiamo che il provvedimento entrerà in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
Fonte: Ministero del Lavoro

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