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Modalità di registrazione al MOSS e cause di esclusione

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Il «Mini One Stop Shop» (Moss) è il cosiddetto sportello unico che prevede l’applicazione dell’Iva dovuta nel Paese di destinazione e di consumo dell’operazione mediante versamento nel Paese in cui l’operatore è identificato ai fini dell’imposta. «Sportello unico» significa, dunque, l’accentramento degli adempimenti di versamento e di dichiarazione in un unico Paese, in riferimento a operazioni che siano rilevanti ai fini Iva in altri Stati membri.

A cosa serve?

Il Moss si applica ai servizi di telecomunicazione, di tele e radio diffusione e quelli forniti per via elettronica, in particolare quelli di cui all’allegato II alla direttiva 2006/112/CE, forniti a un soggetto non passivo dell’imposta, cioè, ad un consumatore finale.

Le prestazioni rese a soggetti passivi dell’Iva restano, invece, regolate dalla regola generale B2B, cioè, mediante “reverse charge” a cura del committente.

Servizi forniti per via elettronica

I servizi forniti per via elettronica:

  1. siti web e web–hosting, gestione a distanza di programmi e attrezzature;
  2. software e relativo aggiornamento;
  3. immagini, testi e informazioni e messa a disposizione di basi di dati;
  4. musica, film, giochi, compresi i giochi di sorte o d’azzardo, programmi o manifestazioni politici, culturali, artistici, sportivi, scientifici o di intrattenimento;
  5. di prestazioni di insegnamento a distanza.

Registrazione al MOSS

La registrazione al MOSS (Mini One Stop Shop) in Italia è ammessa esclusivamente per:

  • i soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell’Unione europea, non stabiliti né identificati in alcuno Stato membro (art. 74-quinquies, comma 1, del D.P.R. 633/1972);
  • i soggetti passivi domiciliati in Italia o ivi residenti che non abbiano stabilito il domicilio all’estero, identificati in Italia (art. 74-sexies, comma 1, del D.P.R. 633/1972);
  • i soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell’Unione europea che dispongano di una stabile organizzazione in Italia; in caso di possesso di una stabile organizzazione anche in altro Stato membro, l’opzione per la registrazione al MOSS in Italia non può essere revocata prima del termine del secondo anno successivo a quello del suo esercizio (art. 74-sexies, comma 2, del D.P.R. 633/1972).

Il numero di partita IVA di cui sono già in possesso i soggetti passivi italiani e quelli extra-UE con stabile organizzazione in Italia è utilizzato anche a seguito dell’opzione per il regime speciale.

Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 30 settembre 2014, n. 122854 ha definito le modalità operative per poter presentare la richiesta di registrazione al MOSS, riguardante sia il “regime UE” (da parte delle imprese italiane e di quelle extracomunitarie con stabile organizzazione in Italia), sia il “regime non UE” (da parte delle imprese extracomunitarie prive di stabile organizzazione e di identificazione IVA nella UE).

Si ricorda che la registrazione avviene esclusivamente, in via diretta ed elettronica, attraverso le funzionalità rese disponibili sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate.

Nello specifico:

  • i soggetti passivi domiciliati nel territorio dello Stato, o ivi residenti che non abbiano stabilito il domicilio all’estero, identificati ai fini IVA in Italia, nonché i soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dall’Unione europea che dispongono di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato, utilizzano le funzionalità ad essi rese disponibili, tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, previo inserimento delle proprie credenziali personali;
  • i soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dall’Unione europea, non stabiliti né identificati in alcuno Stato membro, che scelgono di identificarsi in Italia, richiedono la registrazione compilando un modulo on line disponibile sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate, nella sezione a libero accesso redatta in lingua inglese. L’Agenzia, per il tramite del Centro Operativo di Venezia, effettuate le necessarie verifiche, comunica al richiedente, via mail, al fine di completare il processo di registrazione, il numero di identificazione IVA attribuito; il codice identificativo per l’accesso ai servizi telematici dell’Agenzia, la password di primo accesso e le prime 4 cifre del codice PIN, unitamente alle istruzioni per accedere alle funzionalità, esposte in lingua inglese.

Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 23 aprile 2015, n. 56191 ha approvato gli schemi di dati per la richiesta della registrazione al MOSS in Italia.

Ai sensi dell’art. 74-quinquies, commi 4 e 8, del D.P.R. 633/1972, la variazione dei dati presentati ai fini della registrazione, l’intenzione di non fornire più i servizi digitali, nonché la perdita dei requisiti richiesti per avvalersi del regime speciale, vanno comunicati all’Agenzia delle Entrate per via telematica utilizzando – come specificato dal provvedimento n. 56191/2015 – le funzionalità disponibili sul sito Internet dell’Agenzia. La comunicazione deve avvenire entro il decimo giorno del mese successivo a quello di variazione dei dati (art. 57-novies del Reg. UE n. 282/2011).

Di regola, la registrazione al MOSS decorre dal primo giorno del trimestre successivo a quello in cui il soggetto passivo ha comunicato all’Agenzia delle Entrate l’intenzione di avvalersi del regime speciale, fornendo le informazioni richieste. Se, tuttavia, anteriormente alla registrazione sono state effettuate operazioni rientranti nel MOSS, è possibile beneficiare del regime speciale sin dalla prima prestazione resa a condizione che ne sia data comunicazione all’Agenzia entro il decimo giorno del mese successivo alla sua effettuazione.

Come previsto dall’art. 74-quinquies, comma 5, del D.P.R. 633/1972, i soggetti registrati al MOSS sono esclusi dal regime speciale se:

  • comunicano di non fornire più servizi digitali;
  • si può altrimenti presumere che le loro attività di fornitura di servizi digitali siano cessate;
  • non soddisfano più i requisiti necessari per avvalersi del regime speciale;
  • persistono a non osservare le disposizioni relative al regime speciale.

L’Amministrazione finanziaria, nei casi indicati, emette il provvedimento motivato di esclusione dal regime speciale, avverso il quale è ammesso ricorso (art. 54-ter, comma 4, del D.P.R. 633/1972) e resta in ogni caso inteso che gli obblighi IVA relativi ai servizi digitali resi successivamente all’esclusione devono essere adempiuti direttamente presso lo Stato membro di consumo.

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