Laregistrazione al MOSS(Mini One Stop Shop) in Italia è ammessa esclusivamente per:
- i soggetti passivi domiciliati o residentifuoridell’Unione europea, non stabiliti né identificati in alcuno Stato membro (art. 74-quinquies, comma 1, del D.P.R. 633/1972);
- i soggetti passivi domiciliatiin Italiao ivi residenti che non abbiano stabilito il domicilio all’estero, identificati in Italia (art. 74-sexies, comma 1, del D.P.R. 633/1972);
- i soggetti passivi domiciliati o residentifuoridell’Unione europea che dispongano di una stabile organizzazione in Italia; in caso di possesso di una stabile organizzazione anche in altro Stato membro, l’opzione per la registrazione al MOSS in Italia non può essere revocata prima del termine del secondo anno successivo a quello del suo esercizio (art. 74-sexies, comma 2, del D.P.R. 633/1972).
Ilnumero di partita IVAdi cui sono già in possesso i soggetti passivi italiani e quelli extra-UE con stabile organizzazione in Italia è utilizzato anche a seguito dell’opzione per il regime speciale.
Ilprovvedimento dell’Agenzia delle Entrate 30 settembre 2014, n. 122854ha definito le modalità operativeper poter presentare la richiesta di registrazione al MOSS, riguardante sia il “regime UE” (da parte delle imprese italiane e di quelle extracomunitarie con stabile organizzazione in Italia), sia il “regime non UE” (da parte delle imprese extracomunitarie prive di stabile organizzazione e di identificazione IVA nella UE).
Si ricorda che la registrazione avviene esclusivamente, in via diretta ed elettronica, attraverso lefunzionalità rese disponibili sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate.
Nello specifico:
- i soggetti passivi domiciliati nel territorio dello Stato, o ivi residenti che non abbiano stabilito il domicilio all’estero, identificati ai fini IVA in Italia, nonché i soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dall’Unione europea che dispongono di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato, utilizzano le funzionalità ad essi rese disponibili,tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, previo inserimento delle proprie credenziali personali;
- i soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dall’Unione europea, non stabiliti né identificati in alcuno Stato membro, che scelgono di identificarsi in Italia, richiedono la registrazione compilando unmodulo on line disponibile sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate, nella sezione a libero accesso redatta in lingua inglese. L’Agenzia, per il tramite delCentro Operativo di Venezia, effettuate le necessarie verifiche, comunica al richiedente, viamail, al fine di completare il processo di registrazione, il numero di identificazione IVA attribuito; il codice identificativo per l’accesso ai servizi telematici dell’Agenzia, lapassworddi primo accesso e le prime 4 cifre del codice PIN, unitamente alle istruzioni per accedere alle funzionalità, esposte in lingua inglese.
Ilprovvedimento dell’Agenzia delle Entrate 23 aprile 2015, n. 56191ha approvato gli schemi di datiper la richiesta della registrazione al MOSS in Italia.
Ai sensi dell’art. 74-quinquies, commi 4 e 8, del D.P.R. 633/1972, lavariazionedei dati presentati ai fini della registrazione, l’intenzione di non fornire più i servizi digitali, nonché la perdita dei requisiti richiesti per avvalersi del regime speciale, vannocomunicati all’Agenzia delle Entrate per via telematicautilizzando – come specificato dal provvedimento n. 56191/2015 – le funzionalità disponibili sul sito Internet dell’Agenzia. La comunicazione deve avvenireentro il decimo giorno del mese successivoa quello di variazione dei dati (art. 57-noviesdel Reg. UE n. 282/2011).
Di regola, la registrazione al MOSS decorredal primo giorno del trimestre successivoa quello in cui il soggetto passivo ha comunicato all’Agenzia delle Entrate l’intenzione di avvalersi del regime speciale, fornendo le informazioni richieste. Se, tuttavia, anteriormente alla registrazionesono state effettuate operazioni rientranti nel MOSS, è possibile beneficiare del regime speciale sin dalla prima prestazione resa a condizione che ne sia data comunicazione all’Agenziaentro il decimo giorno del mese successivoalla sua effettuazione.
Come previsto dall’art. 74-quinquies, comma 5, del D.P.R. 633/1972, i soggetti registrati al MOSS sonoesclusi dal regime specialese:
- comunicanodi non fornire più servizi digitali;
- si può altrimenti presumere che le loro attività di fornitura di servizi digitali siano cessate;
- non soddisfano più i requisiti necessari per avvalersi del regime speciale;
- persistono a non osservare le disposizioni relative al regime speciale.
L’Amministrazione finanziaria, nei casi indicati, emette ilprovvedimento motivato di esclusionedal regime speciale, avverso il quale è ammesso ricorso (art. 54-ter, comma 4, del D.P.R. 633/1972) e resta in ogni caso inteso che gli obblighi IVA relativi ai servizi digitali resi successivamente all’esclusione devono essere adempiutidirettamentepresso lo Stato membro di consumo.