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S.r.l. semplificate: cessione delle quote sociali a persone giuridiche

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Nelle S.r.l. semplificate la partecipazione alla compagine societaria di soggetti diversi dalle persone fisiche comporta la modifica della società a responsabilità limitata semplificata in società a responsabilità limitata ordinaria, modifica che dovrà essere oggetto di delibera dall’assemblea dei soci ex art. 2480 c.c. A seguito di una modifica dell’oggetto sociale della società a responsabilità limitata semplificata deve essere depositato anche lo statuto aggiornato (e non solo il verbale assembleare modificativo), in quanto parte integrante dell’atto costitutivo modificato.

A chiarirlo è il Ministero dello Sviluppo Economico in risposta ad alcuni quesiti sollevati dalla Camera di Commercio di Ancona, in particolare rispetto ai seguenti temi:

1. legittimità dei soggetti diversi dalle persone fisiche a partecipare alla compagine sociale di società a responsabilità limitata semplificata a seguito di cessioni di quote o di altre operazioni che comportino una modificazione della compagine sociale;

2. necessità di depositare -a seguito della modifica dell’atto costitutivo standard previsto dalla normativa – anche lo statuto della S.r.l.s.

In relazione al primo tema, ai sensi del primo comma dell’art. 2463-bis c.c., “la società a responsabilità limitata semplificata può essere costituita con contratto o atto unilaterale solo da persone fisiche”. La disposizione richiamata nulla prevede invece in relazione alle vicende modificative che intervengono successivamente alla costituzione di una S.r.l.s.

Come rilevato anche dal Ministero dello Sviluppo Economico nella comunicazione in commento, manca un esplicito divieto normativo in relazione alla possibile partecipazione alla compagine societaria di soggetti diversi dalle persone fisiche in caso di modifiche della compagine derivanti da operazioni successive alla costituzione (quali, ad esempio, quelle derivanti da un aumento di capitale a titolo oneroso o dalla cessione della partecipazione a terzi da parte di un socio fondatore). Secondo il Ministero, la mancanza di un tale esplicito divieto è ragione sufficiente per affermare la legittimità della cessione della partecipazione a persona giuridica, specie alla luce dell’esplicito divieto di interpretazione estensiva delle norme che introducono divieti, restrizioni, oneri e condizioni all’accesso dell’esercizio delle attività economiche previsto dall’art. 1, comma 2, D.L. n. 1 del 2012. La cessione della partecipazione di una società a responsabilità limitata semplificata ad una persona dotata di personalità giuridica è quindi valida ed iscrivibile al Registro Imprese ma determina, quale conseguenza, la perdita da parte della società a responsabilità limitata della natura di società a responsabilità limitata semplificata e il contestuale acquisto della natura di società a responsabilità limitata ordinaria.

La soluzione formulata dal Ministero si basa su una teoria da tempo convalidata in dottrina secondo la quale la S.r.l.s. non costituirebbe un tipo a sé stante di società di capitali, diverso e distinto rispetto alla tipologia generale delle S.r.l. ordinarie, ma costituirebbe una variante del tipo S.r.l. ordinaria. Tale assunto deriverebbe, in primo luogo, dalla collocazione topografica dell’art. 2463-bis c.c. all’interno del capo VII del Titolo V del libro V del codice civile, ossia tra le disposizioni inerenti alla disciplina della società a responsabilità limitata; in secondo luogo, in ragione della struttura tipica delle S.r.l.s., la quale comprende tutti gli elementi generali caratterizzanti la disciplina della S.r.l. quali la centralità del socio e la sua immanenza all’interno della gestione. Gli elementi caratteristici della S.r.l.s. che, a seguito delle modifiche legislative introdotte da ultimo con il D.L. n. 76 del 2013, valgono a distinguerla rispetto alla S.r.l. ordinaria sono invece:

a) la presenza di sole persone fisiche all’interno della compagine sociale;

b) l’atto costitutivo necessariamente redatto per atto pubblico, secondo il modello standard introdotto dal D.M. n. 138 del 2012.

I suddetti elementi peculiari della S.r.l.s. non sarebbero però da soli sufficienti ad identificarla quale autonomo tipo sociale: ne consegue che in caso di modifica di tali elementi caratteristici, l’applicazione della disciplina della S.r.l. ordinaria dovrebbe essere una conseguenza necessaria; il Ministero dello Sviluppo Economico, riprendendo l’orientamento già prevalente in dottrina e nella prassi, ha altresì affermato che in tal caso non sia necessario ricorrere al procedimento di trasformazione di cui agli artt. 2498 ss. c.c., ma sarà sufficiente una delibera di modifica ai sensi dell’art. 2480 c.c. con cui l’assemblea dei soci approvi l’eliminazione del lessema “semplificata” dalla denominazione sociale (Consiglio Nazionale del Notariato, studio n. 892 del 14 novembre 2012).

La conseguenza della trasformazione in S.r.l. ordinaria ha del resto, un intento antielusivo: il D.L. n. 1 del 2012 ha introdotto la disciplina delle S.r.l.s. al fine di agevolare e favorire l’avvio di nuove iniziative imprenditoriali prevedendo, ai sensi del terzo comma dell’art. 3 del citato decreto, che l’iscrizione dell’atto costitutivo di una S.r.l.s. nel Registro Imprese sia esente dal pagamento del bollo, dei diritti di segreteria, nonché dei compensi per il notaio rogante; ciò anche in ragione dell’ obbligatoria adozione da parte delle S.r.l.s. dell’atto costitutivo standard di cui al D.M. n. 138 del 2012 che, se da una parte limita l’autonomia negoziale delle parti in relazione alla scelta della struttura organizzativa, dall’altra semplifica e riduce l’attività del notaio rogante. Inoltre, secondo quanto disposto dall’art. 44, comma 4-bis, D.L. n. 83 del 2012, è consentito ai giovani di età inferiore ai 35 anni che intraprendano l’ attività imprenditoriale mediante la costituzione di una S.r.l.s. l’accesso al credito a condizioni agevolate.

Da qui la necessaria conseguenza di modifica della natura delle S.r.l.s. in S.r.l. ordinarie qualora vengano meno le caratteristiche soggettive in capo ai soci che costituiscono il presupposto per l’applicazione delle suddette norme agevolative.

Si evita così che un soggetto giuridico che abbia l’interesse di costituire una nuova società utilizzi una persona fisica compiacente per godere delle agevolazioni di cui alla normativa del D.L. n. 1 del 2012 per poi entrare a far parte della società con un atto modificativo successivo.

La soluzione avallata dalla comunicazione in commento prevede altresì che l’atto modificativo con cui si realizza il passaggio dalla disciplina semplificata a quella ordinaria non goda di alcuna esenzione. Vengono dunque ulteriormente neutralizzati i vantaggi usufruiti per la costituzione di una società a responsabilità limitata semplificata.

L’unico caso in cui viene consentita la partecipazione di persone giuridiche alla società a responsabilità limitata semplificata ricorre nell’ipotesi di trasferimento mortis causa, come sostenuto dal Comitato del Triveneto nella massima R.A. 2 del 3 settembre 2012, secondo la quale le quote di S.r.l.s. “sono liberamente trasferibili nel caso di morte agli eredi anche se questi sono soggetti diversi dalle persone fisiche, compreso lo Stato”.

Come premesso, la comunicazione del Ministero offre, infine, un’ulteriore soluzione interpretativa in relazione all’ipotesi di modifica dell’atto costitutivo che non abbia quale conseguenza la perdita della natura di società a responsabilità limitata semplificata. Più specificatamente, il Ministero dello Sviluppo Economico, richiamando il principio di cui al terzo comma dell’art. 2328 c.c. e applicabile alle società per azioni, nonché il principio di cui all’art. 2 par. 1 lett. c)della direttiva comunitaria 2009/101/CE, ha chiarito che in ogni caso di modifica dell’atto costitutivo standard delle S.r.l.s, oltre alla deliberazione di modifica e all’atto costitutivo standard modificato, vada depositato anche lo statuto in quanto costituente parte integrante dell’atto costitutivo. La pronuncia non è di poco rilievo se si considera l’incalzante dibattito dottrinale in tema di possibilità di integrazione del modello di atto costitutivo delle S.r.l. semplificate.

Infatti, se l’art. 2463-bis c.c., sancisce, al comma 2-bis, l’inderogabilità delle clausole dell’atto costitutivo tipizzato, ancora aperto è il dibattito dottrinale in merito alla possibilità di integrare il contenuto dell’atto costitutivo con disposizioni ulteriori e non derogatorie rispetto al modello standard, eventualmente anche contemplandole all’interno dello statuto sociale.

Rispetto a tale argomento si segnalano da ultimo le diverse posizioni assunte dalla dottrina, che in questa sede verranno semplicemente accennate. Se da una parte il Consiglio Nazionale Notarile, con la massima del 5 novembre 2012, aveva persino negato la possibilità di ricorrere all’adozione dello statuto, ritenendo che l’unico atto costitutivo adottabile fosse il modello standard ministeriale, dall’altra parte la dottrina si è divisa tra (i) coloro che hanno assunto una posizione più rigida e fedele al dettato normativo affermando che la disciplina dell’atto costitutivo standard costituisca lo zoccolo duro della struttura delle S.r.l.s., che potrà essere eventualmente integrato da previsioni ulteriori se meramente riproduttive del dettato legislativo (Consiglio notarile di Milano, Commissione Societaria, massima n. 127 del 5 marzo 2013), e (ii) chi, al contrario, ha sostenuto che le disposizioni aggiuntive all’atto costitutivo rispetto al modello immodificabile di cui al D.M. n. 138 del 2012 possano essere utilizzate dalle parti anche al fine di personalizzare la struttura societaria.

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