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Incremento del 10% del trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà (ex art. 1 D.L. 30/10/1984, n. 726, convertito, con modificazioni dalla L. 19/12/1984 n. 863) stipulati prima della data di entrata in vigore del D.Lgs n. 148/15 le cui istanze di integrazione salariale siano state presentate entro la stessa data. Maggiorazioni di competenza 2016 e maggiorazioni anno 2015 non ancora conguagliate

Il decreto legge 30 dicembre 2015, n. 210, recante la proroga di termini previsti da disposizioni legislative – convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 25 febbraio 2016, n. 21 – all’art. 2-quater, comma 2, prevede che per i contratti di solidarietà, di cui all’art. 1 del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, stipulati prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, le cui istanze di integrazione salariale siano state presentate entro la stessa data, l’ammontare del trattamento di integrazione salariale è aumentato, per il solo anno 2016, per una durata massima di 12 mesi, nella misura del 10% della retribuzione persa a seguito della riduzione d’orario, fino a concorrenza dell’importo massimo complessivo di 50 milioni di euro.

Pertanto, anche per l’anno 2016, entro il suddetto limite di spesa di 50 milioni di euro, opera l’incremento del trattamento di integrazione salariale straordinario nella misura del 10%, per i contratti di solidarietà stipulati prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo n. 148/15 e le cui istanze siano state presentate entro la stessa data.

Per quanto concerne gli incrementi di integrazione salariale anticipati dalle aziende e posti a conguaglio nei flussi UniEmens, si fa presente che le predette operazioni di conguaglio andranno effettuate, sulla base delle seguenti istruzioni operative, entro e non oltre il periodo di paga gennaio 2017.

Allo scopo di favorire il rispetto del limite complessivo di disponibilità finanziarie fissato dalla legge, l’Istituto opererà il monitoraggio della misura dei benefici fruiti (pagamenti diretti e pagamenti a conguaglio), dando evidenza, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del conseguimento dell’80% del tetto di spesa e provvedendo a interrompere l’erogazione dei benefici al raggiungimento del citato limite complessivo di disponibilità finanziarie.

Con riguardo al trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà erogato nel corso del 2015, si rileva che alcuni dei predetti contratti sono stati autorizzati alla fine del 2015, pertanto le aziende interessate possono non essere state in condizioni di conguagliare l’incremento del predetto trattamento stabilito, nella misura del 10% del trattamento medesimo, dall’art. 2-bis, della legge 27 febbraio 2015, n. 11. Al riguardo, accertata la sussistenza di disponibilità finanziarie residue in ordine allo stanziamento operato dall’art. 2-bis, comma 1, del decreto legge n. 192/2014, convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 11/2015 e dall’articolo 4, comma 1-bis, della legge 17 luglio 2015, n. 109, di conversione del decreto legge 21 maggio 2015, n. 65, si fa presente che le aziende interessate potranno avviare il recupero del predetto incremento del trattamento di integrazione salariale, connessi ai contratti di solidarietà debitamente autorizzati sulla base della previgente disciplina di cui alla legge n. 863/1984, erogato nel corso dell’anno 2015, sulla base delle istruzioni operative di seguito riportate.

Le sopra citate operazioni di conguaglio andranno effettuate, sulla base delle seguenti istruzioni operative, entro e non oltre il periodo di paga giugno 2016.

Anche in questo caso, allo scopo di favorire il rispetto del limite complessivo di disponibilità finanziarie fissato dalla legge, che per l’anno 2015 è stabilito in 150 milioni di euro, l’Istituto opererà il monitoraggio della misura dei benefici fruiti (pagamenti diretti e pagamenti a conguaglio) dando evidenza, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del conseguimento dell’80% del tetto di spesa e provvedendo a interrompere l’erogazione dei benefici al raggiungimento del citato limite complessivo di disponibilità finanziarie.

Fonte: Inps

Preleva il  Messaggio numero 1760 del 20-04-2016

 

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