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CHECK LIST ONERI DETRAIBILI E DEDUCIBILI

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Vi proponiamo una check list per aiutarvi nella cernita della documentazione (oneri detraibili e deducibili) da consegnare allo studio per la vostra dichiarazione dei redditi.

TIPOLOGIA  
Documentazione necessaria
RIGO RP1 colonna 2 – Spese sanitarie sostenute nell’interesse proprio e dei familiari a carico (diverse dalle spese mediche generiche e di assistenza specifica ai portatori di handicap, in quanto oneri deducibili e diverse da quelle della colonna 1 del RIGO RP1)
  • Fattura comprovante la spesa medica
  • Scontrino “parlante”
  • Eventuale prescrizione del medico curante
RIGO RP1 colonna 1 – Spese sanitarie (diverse dalle spese mediche generiche e di assistenza specifica ai portatori di handicap, in quanto oneri deducibili) relative a patologie che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria.
 
Per queste spese c’è la possibilità di non perdere la parte di detrazione che non ha trovato capienza nell’imposta dovuta. L’eccedenza verrà indicata da chi presta l’assistenza fiscale nello spazio riservato ai messaggi del prospetto di liquidazione, mod. Unico, per consentire al familiare che ha sostenuto le spese per patologie esenti di fruire della restante quota di detrazione (rigo RP2).
 
  • Fattura comprovante la spesa medica
  • Scontrino “parlante”
  • Eventuale prescrizione del medico curante
RIGO RP2 – Spese sanitarie per familiari non a carico affetti da patologie esenti: spesa sanitaria sostenuta nell’interesse del familiare non fiscalmente a carico affetto da patologie esenti la cui detrazione non ha trovato capienza nell’imposta lorda da questi dovuta.
 
La detrazione che spetta sulla somma delle spese indicate nei righi E1 ed E2 sarà calcolata da chi presta l’assistenza fiscale (Caf, professionista o sostituto) solo sulla parte che supera l’importo di 129,11 euro.
  • Fatture comprovanti la spesa
  • Scontrini comprovanti la spesa
  • Documentazione relativa alla patologia esente riconosciuta (tesserino rosa)
Rigo P3 – Spese sanitarie per persone con disabilità: indicare l’importo delle spese sanitarie sostenute per persone con disabilità e, in particolare:
Spese per i mezzi necessari all’accompagnamento, deambulazione, locomozione, sollevamento dei portatori di handicap e le spese per sussidi tecnici e informatici per l’autosufficienza e integrazione dei portatori di handicap.
 
Sono considerati persone con disabilità coloro che, avendo una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva che causa difficoltà di apprendimento, relazione o integrazione lavorativa e determina un processo di svantaggio sociale o di emarginazione, e che per tali motivi hanno ottenuto il riconoscimento dalla Commissione medica (istituita ai sensi dell’art. 4 della L. n. 104 del 1992), o da altre commissioni mediche pubbliche che hanno l’incarico di certificare l’invalidità civile, di lavoro, di guerra, ecc.
 
I grandi invalidi di guerra (art. 14 del T.U. n. 915 del 1978) e le persone a essi equiparate sono considerati persone con disabilità e non sono assoggettati agli accertamenti sanitari della Commissione medica istituita ai sensi dell’art. 4 della L. n. 104 del 1992. In questo caso è sufficiente la documentazione rilasciata agli interessati dai ministeri competenti quando sono stati concessi i benefici pensionistici.
 
Le persone con disabilità possono attestare le loro condizioni personali anche con un’autocertificazione (dichiarazione sostitutiva di atto notorio, la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore).
 
  • Fatture comprovanti la spesa
  • Scontrini comprovanti la spesa
  • Documentazione relativa alla dichiarazione di disabilità emessa dalla idonea Commissione
Rigo RP4 – Spese sostenute per l’acquisto di autoveicoli e motoveicoli, anche se prodotti in serie e adattati per le limitazioni delle capacità motorie dei portatori di handicap.
o di autoveicoli, anche non adattati, per il trasporto dei non vedenti, sordi, persone con handicap psichico o mentale di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento, invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione e persone affette da pluriamputazioni.
La detrazione può essere ripartita in quattro quote annuali di pari importo: in questo caso indicare nel rigo RP4 l’intero importo della spesa sostenuta e, nell’apposita casella, il numero 1 per segnalare che si vuol fruire della prima rata.
 
La detrazione spetta anche per le spese di riparazione che non rientrano nell’ordinaria manutenzione, con esclusione, quindi, dei costi di esercizio (es. il premio assicurativo, il carburante e il lubrificante).
 
Queste spese devono essere sostenute entro quattro anni dall’acquisto e concorrono, insieme al costo di acquisto del veicolo, al raggiungimento del limite massimo consentito di euro 18.075,99.
 
 
  • Fatture comprovanti la spesa
  • Documentazione relativa all’handicap limitante

 

Rigo RP5 – Spesa per l’acquisto del cane guida per non vedenti.
 
La detrazione può essere ripartita in quattro rate annuali di pari importo, indicando nell’apposita casella del rigo il numero corrispondente alla rata di cui si vuole fruire e l’intero importo della spesa sostenuta.
 
  • Fattura
  • Documentazione relativa all’handicap limitante

 

Rigo RP8 – Interessi passivi, relativi a oneri accessori e quote di rivalutazione pagati in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto[1].
  • Certificazione degli interessi passivi corrisposti all’istituto di credito e rilasciata dal medesimo
  • Atti notarili comprovanti la titolarità di immobili e mutui
  • Nel caso di abitazione principale: pezze giustificative comprovanti il cambio di residenza nei termini di legge ai fini della detraibilità e delle agevolazioni “prima casa”
Rigo RP8 – codice 8 – Interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione pagati in dipendenza di mutui contratti per l’acquisto di abitazioni diverse dalla principale stipulati prima del 1993.
Rigo RP8 – codice 9 – Interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione pagati in dipendenza di mutui (anche non ipotecari) contratti nel 1997 per effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e ristrutturazione degli edifici.
Rigo RP8 – codice 10 – Interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione dei mutui ipotecari contratti, a partire dal 1998, per la costruzione e la ristrutturazione edilizia di immobili da adibire ad abitazione principale.
Rigo RP8 – codice 11 – Interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per prestiti e mutui agrari di ogni specie.
Rigo RP8- codice 12- Spese per istruzione diverse da quelle universitarie Fatture e ricevute relative alle spese sostenute
Rigo RP8 – codice 13 – spese di istruzione sostenute per la frequenza di corsi di istruzione secondaria di primo e secondo grado, universitaria, di perfezionamento e/o di specializzazione universitaria, tenuti presso università o istituti pubblici o privati, italiani o stranieri. Pezze giustificative relative alle rette sostenute per la frequenza universitaria
Rigo RP8 – codice 14 – spese funebri sostenute per il decesso di soggetti anche in assenza di un vincolo di parentela.
  • Fattura emessa dall’agenzia di pompe funebri
  • Prova dell’avvenuta regolazione della medesima da parte del contribuente dichiarante (assegno, bonifico, ecc..)
Rigo RP8 – codice 15 – spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana.
 
  • Buste paga/fatture emesse dal personale di assistenza
  • Pezze giustificative degli avvenuti pagamenti
Rigo RP8 – codice 16 – Spese per attività praticate dai ragazzi.
 
La detrazione riguarda le spese sostenute per l’iscrizione annuale e l’abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture e impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica.
 
Ricevute di frequenza alle attività sportive nelle quali è indicato il nominativo del ragazzo
Rigo RP8 – codice 17- compensi, comunque denominati, pagati a soggetti di intermediazione immobiliare per l’acquisto dell’immobile da adibire ad abitazione principale.
 
 
Fattura emessa dall’agente immobiliare
Rigo RP8 – codice 18 – spese sostenute dagli studenti universitari iscritti a un corso di laurea di un’università situata in un Comune diverso da quello di residenza per canoni di locazione derivanti da contratti stipulati o rinnovati in base alla legge che disciplina le locazioni di immobili ad uso abitativo (legge 9 dicembre 1998, n. 431), o per canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione
in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fini di lucro e cooperative.
 
Per fruire della detrazione l’università deve essere ubicata in un Comune distante almeno 100 chilometri dal Comune di residenza dello studente e comunque in una Provincia diversa oppure nel territorio di uno Stato membro dell’Unione europea o in uno degli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo con i quali sia possibile lo scambio di informazioni.
 
Contratto di affitto
 
Rigo RP8 – codice 20 – erogazioni liberali in denaro, , a favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari, anche se avvenuti in altri Stati, effettuate esclusivamente tramite:
·       Onlus;
·       organizzazioni internazionali di cui l’Italia è membro;
·       altre fondazioni, associazioni, comitati ed enti il cui atto costitutivo o statuto sia redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata, che prevedano tra le proprie finalità interventi umanitari in favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari;
·       amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali, enti pubblici non economici;
·       associazioni sindacali di categoria.
 
Pagamenti effettuati con versamento postale o bancario, o con carte di debito, carte
Rigo RP8 – codice 21 erogazioni liberali in denaro effettuate a favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche.
 
 
Pagamenti effettuati con versamento postale o bancario, o con carte di debito, carte
Rigo RP8 – codice 22 – erogazioni liberali alle società di mutuo soccorso. Sono tali i contributi associativi versati dai soci alle società di mutuo soccorso che operano per assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia o, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie (art. 1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818).
 
 
Pagamenti effettuati con versamento postale o bancario, o con carte di debito, carte
Rigo RP8 – codice 23 – erogazioni liberali a favore delle associazioni di promozione sociale.
 
Pagamenti effettuati con versamento postale o bancario, o con carte di debito, carte
Rigo RP8 – codice 24 – erogazioni in denaro, a favore della Società di cultura “La Biennale di Venezia”.
 
Rigo RP8 – codice 25 – spese relative ai beni soggetti a regime vincolistico. Si tratta delle spese sostenute dai contribuenti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro dei beni soggetti a regime vincolistico, secondo le disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42) e del DPR 30 settembre 1963, n. 1409, e successive modificazioni, nella misura effettivamente rimasta a carico.
 
La documentazione richiesta per fruire della detrazione è sostituita da una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, presentata al Ministero per i beni e le attività culturali e relativa alle spese effettivamente sostenute per le quali si ha diritto alla detrazione.
Rigo RP8 – codice 26 – erogazioni liberali in denaro a favore delle attività culturali ed artistiche. La documentazione richiesta per fruire della detrazione è sostituita da una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, presentata al Ministero per i beni e le attività culturali e relativa alle spese effettivamente sostenute per le quali si ha diritto alla detrazione.
 
Rigo RP8 – codice 27 – erogazioni liberali a favore degli enti dello spettacolo.
 
Si tratta delle erogazioni sostenute a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute e senza scopo di lucro che svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro e il potenziamento delle strutture esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo.
 
 
Ricevute rilasciate dall’ente
Rigo RP8 – codice 28 – erogazioni liberali in denaro a favore di fondazioni operanti nel settore musicale. Si tratta delle erogazioni sostenute a favore degli enti di prioritario interesse nazionale operanti nel settore musicale, per i quali è prevista la trasformazione in fondazioni di diritto privato (art. 1 del D.Lgs. 29 giugno 1996, n. 367).
 
 
Ricevuta rilasciata dalla fondazione
Rigo RP8 – codice 29 – spese veterinarie sostenute per la cura di animali legalmente detenuti per compagnia o per pratica sportiva.
 
Fattura del veterinario
Rigo RP8 – codice 30 – spese sostenute dai sordi per i servizi di interpretariato.
 
Si considerano sordi (in base alla legge 26 maggio 1970, n. 381) i minorati sensoriali dell’udito affetti da sordità congenita o acquisita durante l’età evolutiva che abbia compromesso il normale apprendimento del linguaggio parlato, purché la patologia non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio (legge n. 95 del 20 febbraio 2006).
 
  • Documenti comprovanti la spesa
  • Documentazione inerente lo stato di sordità
Rigo RP8 – codice 31 – erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro, che appartengono al sistema nazionale d’istruzione (legge 10 marzo 2000, n. 62), nonché a favore delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica e delle università, finalizzate all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica e universitaria e all’ampliamento dell’offerta formativa.
 
 
Ricevute emesse dai soggetti in questione
Rigo RP8 – codice 32 – contributi versati per il riscatto del corso di laurea dei familiari a carico. Il riscatto degli anni di laurea, pertanto, è possibile anche per le persone che non hanno ancora iniziato l’attività lavorativa e non sono iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza.
 
Copie dei pagamenti
Rigo RP8 – codice 33 – spese sostenute dai genitori per pagare le rette relative alla frequenza di asili nido, pubblici o privati
 
Copie dei pagamenti
Rigo RP8 – codice 35 – erogazioni liberali in denaro al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato. Copie dei pagamenti
Rigo RP8 – codice 36 – premi relativi alle assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni.
  • Quietanze di pagamento dei premi
  • Polizza assicurativa per la verifica degli estremi di detraibilità
Rigo RP8 – codice 37 – premi relativi alle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana.
 
 
  • Quietanze di pagamento dei premi
  • Polizza assicurativa per la verifica degli estremi di detraibilità
Rigo RP8 – codice 99 – altre spese per le quali spetta la detrazione d’imposta del 19 per cento.
 
 
 
ONERI DETRAIBILI AL 26%
Tipologia documentazione necessaria
RIGO RP8 – codice 41 – erogazioni liberali in denaro a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nei Paesi non appartenenti all’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE).
 
Pezze relative al pagamento
RIGO RP8 – codice 42 – erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti politici iscritti nella prima sezione del registro nazionale di cui all’art. 4 del DL 28 dicembre 2013, n.149.
 
  
ONERI DEDUCIBILI
TIPOLOGIA Documentazione necessaria
Rigo RP21 – Contributi previdenziali e assistenziali
 
Indicare l’importo dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori e volontari versati all’ente pensionistico di appartenenza. La deduzione spetta anche se gli oneri sono stati sostenuti per i familiari fiscalmente a carico.
 
Rientrano tra queste spese anche:
–        i contributi agricoli unificati versati all’InpsGestione ex Scau – per costituire la propria posizione previdenziale e assistenziale (è indeducibile la parte dei contributi che si riferisce ai lavoratori dipendenti).
–        i contributi versati per l’assicurazione obbligatoria Inail contro gli infortuni domestici (c.d. assicurazione casalinghe);
–        i contributi previdenziali e assistenziali versati facoltativamente all’ente pensionistico di appartenenza, compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi, per il riscatto degli anni di laurea (sia ai fini pensionistici sia ai fini della buonuscita), per la prosecuzione volontaria e per il cosiddetto “fondo casalinghe”.
Copia dei pagamenti effettuati
Rigo RP22 – Assegno periodico corrisposto al coniuge
 
–      assegni periodici corrisposti al coniuge, anche se residente all’estero in seguito alla separazione legale ed effettiva o allo scioglimento o annullamento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio come indicato nel provvedimento dell’autorità giudiziaria.
·
·        Codice fiscale del coniuge al quale sono corrisposti gli assegni
·        Sentenza di separazione/divorzio per la verifica che nell’assegno non siano inclusi i figli
Rigo RP23 – Contributi per gli addetti ai servizi domestici e familiari
 
–        indicare i contributi previdenziali e assistenziali versati per gli addetti ai servizi domestici e all’assistenza personale o familiare (es. colf, baby-sitter e assistenti delle persone anziane), per la parte a carico del datore di lavoro.
–        Bollettini INPS relativi al pagamento dei contributi
 
Rigo RP24 – Contributi ed erogazioni a favore di istituzioni religiose:
 
–        erogazioni liberali in denaro a favore di varie istituzioni religiose.
 
  • Ricevute rilasciate dalle istituzioni religiose

 

  • Versamenti in c/c postale, bancario o carta di credito
Rigo RP25Spese mediche e di assistenza specifica per le persone con disabilità:
 
 
  • Fatture comprovanti la spesa sostenuta recanti il nominativo e codice fiscale dell’assistito

 

  • Prova dei pagamenti

 
 
 

Rigo RP26 – Altri oneri deducibili:
 
I codici che identificano gli oneri da indicare in questi righi sono:
 
–        ‘6’ per i contributi versati ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale per un importo complessivo non superiore a 3.615,20 euro. Nella verifica di tale limite concorre anche l’importo indicato nel punto 441 della Certificazione Unica 2016, che è già stato dedotto dal datore di lavoro e che non deve pertanto essere indicato in questo rigo.
–        La ‘7’ per i contributi, le donazioni e le oblazioni erogate alle organizzazioni non governative (ONG) riconosciute idonee, che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo.
 
 
–        ‘8’ per le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di associazioni di promozione sociale e di alcune fondazioni e associazioni riconosciute.
Queste liberalità possono essere dedotte se erogate in favore di:
–        ONLUS (art. 10, commi 1, 8 e 9 del D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460);
–        APS iscritte nel registro nazionale (art. 7, commi 1 e 2, della legge 7 dicembre 2000, n. 383);
–        fondazioni e associazioni riconosciute che hanno per oggetto statutario la tutela, la promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico (decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42);
–        fondazioni e associazioni riconosciute che hanno per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate dal D.P.C.M. 15 aprile 2011 (pubblicato sulla G.U. 3 agosto 2011, n. 179) e dal D.P.C.M. 18 aprile 20163 2013 2013 (pubblicato sulla G.U. 3 agosto 2013, n. 181).
 
–        ‘4’ per le erogazioni liberali in denaro a favore di enti universitari, di ricerca pubblica e vigilati, nonché degli enti parco regionali e nazionali.
Queste liberalità possono essere dedotte se erogate in favore di:
–        università e fondazioni universitarie;
–        istituzioni universitarie pubbliche;
–        enti di ricerca pubblici ed enti di ricerca vigilati dal ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca, compresi l’Istituto superiore di sanità e l’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro;
–        enti parco regionali e nazionali;
 
Quietanze comprovanti i pagamenti avvenuti
 
9’ per le erogazioni liberali in denaro a favore di enti universitari, di ricerca pubblica e vigilati, nonché degli enti parco regionali e nazionali.
Queste liberalità possono essere dedotte se erogate in favore di:
–          università e fondazioni universitarie;
–          istituzioni universitarie pubbliche;
–          enti di ricerca pubblici ed enti di ricerca vigilati dal ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca, compresi l’Istituto superiore di sanità e l’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro;
–          enti parco regionali e nazionali;
11’ per gli altri oneri deducibili.
Tra questi oneri, diversi da quelli contraddistinti dai precedenti codici, rientrano:
–      gli assegni periodici (rendite, vitalizi, ecc.) corrisposti dal dichiarante in base a un testamento o a una donazione modale e, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell’autorità giudiziaria, gli assegni alimentari versati ai familiari (indicati nell’art. 433 del codice civile);
–      i canoni, livelli, censi e altri oneri gravanti sui redditi degli immobili che concorrono a formare il reddito complessivo, compresi i contributi ai consorzi obbligatori per legge o in dipendenza di provvedimenti della pubblica amministrazione, esclusi i contributi agricoli unificati. Sono deducibili anche i contributi obbligatori relativi ad immobili non locati e non affittati, il cui reddito non concorre al complessivo in conseguenza dell’effetto di sostituzione dell’Irpef da parte dell’Imu, sempreché il contributo obbligatorio non sia stato già considerato nella determinazione della rendita catastale. La deduzione dei contributi ai consorzi obbligatori non è invece ammessa in relazione agli immobili ad uso abitativo locati con opzione per la cedolare secca (vedi risoluzione n. 44/E del 4 luglio 2013);
–      le indennità per la perdita dell’avviamento corrisposte per disposizioni di legge al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani non adibiti ad abitazione;
–      le somme che non avrebbero dovuto concorrere a formare i redditi di lavoro dipendente e assimilati e che, invece, sono state assoggettate a tassazione;
–      il 50 per cento delle imposte sul reddito dovute per gli anni anteriori al 1974 (esclusa l’imposta complementare) iscritte nei ruoli la cui riscossione ha avuto inizio nel 2015 (art. 20, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1988, n. 42);
–      le erogazioni liberali per oneri difensivi delle persone che fruiscono del patrocinio legale gratuito dello Stato;
–      il 50 per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per l’espletamento delle procedure di adozione di minori stranieri (per maggiori informazioni vedere in Appendice la voce “Adozione di minori stranieri”);
Righi da RP27 a RP31 – Contributi e premi per forme pensionistiche complementari e individuali: in questi righi vanno indicati i contributi versati alle forme pensionistiche complementari, relativi sia a fondi negoziali sia a fondi individuali nel suddetto limite si devono considerare i versamenti a carico del contribuente e del datore di lavoro.
 
Quietanze di pagamento
Rigo RP32 Spese per l’acquisto o la costruzione di abitazioni date in locazione
La deduzione, che spetta nella misura del 20 per cento, viene ripartita in 8 rate di pari importo da chi presta l’assistenza fiscale.
 
 
 
Dati necessari:
 
·       data di stipula del contratto di locazione dell’immobile acquistato o costruito
·       spesa sostenuta per l’acquisto o la costruzione dell’immobile dato in locazione, entro il limite di 300.000 euro
·       l’importo degli interessi passivi dipendenti dai mutui contratti per l’acquisto delle unità immobiliari oggetto dell’agevolazione.
 
Rigo RP33- Somme restituite al soggetto erogatore in periodi d’imposta diversi da quello in cui sono state assoggettate a tassazione.
 
 
ONERI DETRAIBILI AL 36%/41%/50%/65%
Righi da RP41 a RP47 – Oneri per il recupero del patrimonio edilizio
La detrazione d’imposta è pari al:
·        50 % per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 fino al 31 dicembre 2014;
·        41 % per le spese sostenute nel 2006 relative a fatture emesse dal 1° gennaio al 30 settembre 2006;
·        36 % per le spese sostenute: a) nel 2005; b) nel 2006 per fatture emesse dal 1° ottobre 2006 o in data antecedente al 1° gennaio 2006; c) dal 2007 al 2011 e dal 1° gennaio al 25 giugno 2012.
La spesa su cui applicare la percentuale non può superare il limite di:
·        48.000 euro per le spese sostenute dal 2005 al 25 giugno 2012;
·        96.000 euro per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2014.
·       Fatture comprovanti le spese
·       Pagamenti effettuati con bonifico bancario o postale da cui risultino:

  • causale del versamento (per le spese sostenute dal 1° gennaio 2012 va indicato l’art. 16-bis del TUIR);
  • codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento;
  • codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.
  • dati catastali identificativi dell’immobile;
  • estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo (ad esempio, contratto di affitto), se i lavori sono effettuati dal detentore;
  • altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione;

 

Righi da RP41 a RP47 – Spese sostenute per l’acquisto, o l’assegnazione, di immobili facenti parte di edifici ristrutturati
 
All’acquirente o assegnatario dell’immobile spetta una detrazione da calcolare su un ammontare forfetario pari al 25 per cento del prezzo di vendita o di assegnazione dell’immobile, risultante dall’atto di acquisto o di assegnazione.
 
La detrazione è riconosciuta agli acquirenti in relazione alla quota di proprietà dell’immobile e spetta a condizione che la vendita o l’assegnazione dell’immobile sia effettuata entro 18 mesi dal termine dei lavori di ristrutturazione
  • atto notarile di acquisto
  • prova del termine dei lavori di ristrutturazione per la verifica del periodo base di 18 mesi per l’assegnazione

 

Righi da RP41 a RP47 – Interventi antisismici in zone ad alta pericolosità
 
(Per le spese sostenute dal 4 agosto 2013 al 31 dicembre 2015 per gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche e all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica (articolo 16-bis, comma 1, lettera i, del TUIR), le cui procedure autorizzatorie sono attivate dopo il 4 agosto 2013, su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell’8 maggio 2003),
  • fatture comprovanti le spese sostenute
Righi da RP41 a RP47 – Spese sostenute per interventi di manutenzione o salvaguardia dei boschi
 
Per gli interventi di manutenzione o salvaguardia dei boschi a difesa del territorio contro i rischi di dissesto geologico spetta la detrazione per le spese sostenute dal 2005 al 2006.
 
DETRAZIONE BONUS ARREDI
Rigo RP 57 – Bonus arredi
Ai contribuenti che fruiscono della detrazione del 50 per cento prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (sezione III-A), è riconosciuta una detrazione del 50 per cento in relazione alle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2015 per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione. Le spese per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici sono computate, ai fini della fruizione della detrazione di imposta, indipendentemente dall’importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione
·     fatture di acquisto comprovanti la spesa
·     Il pagamento delle spese deve essere effettuato mediante bonifici bancari o postali, con le medesime modalità già previste per fruire della detrazione del 50 per cento nel caso di interventi di recupero del patrimonio edilizio, oppure mediante carte di credito o carte di debito. In questo caso, la data di pagamento è individuata nel giorno di utilizzo della carta di credito o di debito da parte del titolare, evidenziata nella ricevuta telematica di avvenuta transazione.
·     Non è consentito, invece, effettuare il pagamento mediante assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento.
·     È necessario conservare la documentazione attestante l’effettivo pagamento (ricevute dei bonifici, ricevute di avvenuta transazione per i pagamenti mediante carte di credito o di debito, documentazione di addebito sul conto corrente) e le fatture di acquisto dei beni con la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e servizi acquisiti 
ONERI DETRAIBILI 50%/65%
Righi da RP61 a RP64 – spese sostenute dal 2008 al 2015 per interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici esistenti, di qualsiasi categoria catastale, anche rurale.
La detrazione d’imposta è pari al: n 55 per cento, per le spese sostenute dal 2008 al 2012 e dal 1° gennaio al 5 giugno 2013; n 65 per cento, per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2015. Per le spese sostenute dal 2011 al 2015 la detrazione va ripartita in dieci rate annuali di pari importo (entro il limite massimo previsto per ciascuna tipologia di intervento effettuato). Per le spese sostenute nel 2008 le rate annuali continuano a essere quelle scelte (da otto a dieci). Le tipologie di interventi previste sono:

  • riqualificazione energetica di edifici esistenti;
  • interventi sull’involucro di edifici esistenti;
  • installazione di pannelli solari;
  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale.
  • fattura dell’impresa che esegue i lavori;
  • PAGAMENTI A MEZZOBONIFICO BANCARIO O POSTALE DA CUI RISULTI LA CAUSALE DEL VERSAMENTO ED IL CODICE FISCALE
  • l’asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la rispondenza degli interventi effettuati ai requisiti tecnici richiesti.

L’asseverazione può essere:

  • sostituita da quella resa dal direttore dei lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate (D.M. 6 agosto 2009);
  • esplicitata nella relazione attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici da depositare presso le amministrazioni competenti insieme alla denuncia dei lavori, da parte del proprietario dell’immobile o di chi ne ha titolo.
  • l’attestato di certificazione (o qualificazione) energetica che contiene i dati relativi all’efficienza energetica dell’edificio ed è prodotta successivamente all’esecuzione degli interventi,
  • la scheda informativa relativa agli interventi realizzati, redatta secondo lo schema riportato nell’allegato E del decreto attuativo o allegato F, se
  • La data di fine lavori, dalla quale decorre il termine per l’invio della Documentazione all’Enea, coincide con il giorno del cosiddetto “collaudo” (e non di effettuazione dei pagamenti).
TIPO DI DETRAZIONE SPETTANTE DOCUMENTAZIONE NECESSARIA
RIGO E71 colonna 1codice 1Detrazione per inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale  
 
 
 
 
 
 
Contratto di locazione
RIGO E71 colonna 1 – codice 2 – Detrazione per inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale con contratti in regime convenzionale
RIGO E71 colonna 1 – codice 3 Detrazioni canone di locazione spettante ai giovani tra i 20 e 30 anni per abitazione principale
RIGO E71 colonna 1 – codice 4 – Detrazioni per gli inquilini di alloggi sociali adibiti ad abitazione principale
RIGO E72 Lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro
 
–        lavoratori dipendenti che hanno trasferito o trasferiscono la propria residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi nei tre anni antecedenti quello di richiesta della detrazione
–        titolari di qualunque tipo di contratto di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale situate nel nuovo comune di residenza a non meno di 100 Km di distanza dal precedente e comunque al di fuori della propria regione.
TIPO DI DETRAZIONE SPETTANTE DOCUMENTAZIONE NECESSARIA
RIGO E81 – Detrazione per le spese di mantenimento dei cani guida: barrare la casella per usufruire della detrazione forfetaria di 516,46 euro.
 
·       Documentazione comprovante lo stato di non vedente
RIGO E82Detrazione per l’affitto di terreni agricoli ai giovani: indicare le spese sostenute dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola di età inferiore ai 35 anni, per il pagamento dei canoni d’affitto dei terreni agricoli (diversi da quelli di proprietà dei genitori).
 
·       Contratto di affitto redatto in forma scritta
RIGO E83 – Altre detrazioni: indicare le altre detrazioni diverse da quelle riportate nei precedenti righi contraddistinte dal relativo codice.
 
In particolare:
–        con il codice 1 deve essere indicato l’importo della borsa di studio assegnata dalle regioni o dalle province autonome di Trento e Bolzano, a sostegno delle famiglie per le spese di istruzione.
Possono fruire di questo beneficio le persone che al momento della richiesta hanno scelto di avvalersi della detrazione fiscale, secondo quanto previsto dal D.P.C.M. n. 106 del 14 febbraio 2001;
–        con il codice 2 deve essere indicato l’importo delle donazioni effettuate all’ente ospedaliero “Ospedali Galliera” di Genova finalizzate all’attività del Registro nazionale dei donatori di midollo osseo.
Chi presta l’assistenza fiscale riconoscerà questa detrazione nei limiti del 30 per cento dell’imposta lorda.
 
 

 

DA SAPERE

LA CIRCOLARE N. 3/E DELLE ENTRATE: I CHIARIMENTI SUGLI ONERI DETRAIBILI E DEDUCIBILI
di Federico Gavioli tratto da “QOL”
L’Agenzia delle Entrate con una corposa circolare fornisce nuovi chiarimenti in merito agli oneri detraibili e deducibili con particolare riferimento alla deducibilità del costo di acquisto delle unità abitative da destinare a locazione.
Premessa
L’Agenzia delle Entrate ha emanato la circolare n. 3/E, del 2 marzo 2016, con la quale sono stati forniti importanti chiarimenti in merito agli oneri deducibili e detraibili ai fini della dichiarazione dei redditi; molti sono gli argomenti che i tecnici delle Entrate hanno affrontato tra i quali spiccano anche importanti chiarimenti riservati alla deducibilità del costo di acquisto di unità abitative da destinare a locazione.
Spese per prestazioni di mesoterapia, ozonoterapia e grotte di sale
I tecnici delle Entrate rilevano che, con riferimento alle prestazioni rese dal chiropratico, la detrazione è stata ammessa sulla base delle indicazioni date dal Ministero della Sanità (oggi Salute), con la circolare n. 66 del 1984, ove si è riconosciuta la possibilità di eseguire prestazioni chiroterapiche presso idonee strutture debitamente autorizzate la cui direzione sia affidata ad un medico specialista in fisiatria o ortopedia.
Per ciò che concerne le attività relative ai trattamenti di mesoterapia, ozonoterapia e “haloterapia” (o grotte di sale), il Ministero della Salute ha precisato che “le prestazioni di mesoterapia e di ozonoterapia sono ascrivibili all’ambito delle procedure e pratiche di natura sanitaria, per quanto non incluse nei Livelli essenziali definiti a livello nazionale”. Pertanto, le spese relative ai trattamenti di mesoterapia ed ozonoterapia effettuati da personale medico o da personale abilitato dalle autorità competenti in materia sanitaria, in quanto ascrivibili a trattamenti di natura sanitaria, sono ammesse in detrazione. Ai fini della detraibilità occorre che le predette spese siano correlate ad una prescrizione medica, idonea a dimostrare il necessario collegamento della prestazione resa con la cura di una patologia.
L’Agenzia chiarisce, inoltre, che per quanto concerne i trattamenti di “haloterapia” o Grotte di sale, il medesimo Ministero sta svolgendo approfondimenti sulla riconducibilità di tale tipo di trattamento all’ambito delle procedure sanitarie. Pertanto, le relative spese non sono allo stato attuale detraibili.
Spese per pedagogista
L’Agenzia delle Entrate in riferimento alle spese sostenute per il pedagogista, evidenzia che secondo quanto evidenziato nel parere tecnico acquisito dal Ministero della Salute, tale soggetto è “un professionista in possesso della laurea quadriennale in Pedagogia o in Scienze dell’Educazione e laurea specialistica/magistrale ed è una figura che opera in ambito sociale, svolgendo la sua attività nei settori formativo, educativo, sociale e socio-sanitario (solo per le prestazioni sociali)”. “L’esercizio della due professioni è ben delineato dal percorso formativo e dal riconoscimento giuridico ad esse attribuito: l’Educatore professionale classe L/SNT2 (….) è un professionista sanitario, mentre il Pedagogista il cui titolo è equipollente alla Laurea in Scienze dell’Educazione L/19 opera nei servizi socio-educativi, socio-assistenziali e socio-culturali e non può essere considerato una professione sanitaria”.
Per i tecnici delle Entrate, tenuto conto del parere espresso dal Ministero della Salute, deve ritenersi che le spese sostenute per le prestazioni rese da un pedagogista non siano detraibili.
Pertinenza abitazione principale: il caso particolare
I tecnici delle Entrate nel rilevare che il comma 3-bis, dell’art. 10, del DPR 917/86 dà rilievo alla nozione civilistica di pertinenza, ritengono che il vincolo pertinenziale con due distinte unità immobiliari, validamente costituito, assume rilievo anche ai fini delle imposte sui redditi.
Per la determinazione dell’importo deducibile, il citato comma 3-bis prevede che “Se alla formazione del reddito complessivo concorrono il reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e quello delle relative pertinenze, si deduce un importo fino all’ammontare della rendita catastale dell’unità immobiliare stessa e delle relative pertinenze, rapportato al periodo dell’anno durante il quale sussiste tale destinazione ed in proporzione alla quota di possesso di detta unità immobiliare.”. Ogni comproprietario può, pertanto, dedurre la quota di rendita della pertinenza, adibita a servizio dell’abitazione principale, pari alla percentuale di possesso della pertinenza stessa.
Per individuare il limite di spesa su cui calcolare la detrazione è necessario tener conto del numero delle unità immobiliari abitative servite dalla pertinenza stessa. Gli interventi edilizi effettuati sulla pertinenza non hanno, infatti, un autonomo limite di spesa detraibile ma rientrano nel limite previsto per l’unità abitativa di cui la pertinenza è al servizio. In altri termini, il limite di spesa detraibile deve essere riferito all’unità abitativa e alle sue pertinenze unitariamente considerate.
Sostituzione Caldaia e “bonus mobili”
I tecnici delle Entrate chiariscono che la sostituzione della caldaia, in quanto intervento diretto a sostituire una componente essenziale dell’impianto di riscaldamento e come tale qualificabile intervento di “manutenzione straordinaria”, consente l’accesso al bonus arredi, in presenza di risparmi energetici conseguiti rispetto alla situazione preesistente.
Non rileva a tal fine il fatto che tale intervento sia riconducibile anche nell’ambito della lettera h), del medesimo art. 16-bis.
Spese per sostituzione sanitari
I tecnici delle Entrate evidenziano che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha precisato che l’intervento di sostituzione della vasca da bagno con altra vasca con sportello apribile o con box doccia, ancorché non assicuri una accessibilità nell’accezione più completa così come stabilito dal DM n. 236 del 1989, può ritenersi comunque finalizzato all’eliminazione delle barriere architettoniche, in quanto in grado di ridurre in parte gli “ostacoli fisici fonti di disagio per la mobilità di chiunque” e di migliorare “la sicura utilizzazione delle attrezzature”.
In merito al corretto inquadramento edilizio degli interventi in argomento, il Ministero ha precisato che gli stessi “si qualificano come interventi di manutenzione ordinaria in quanto interventi edilizi “che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento, e sostituzione delle finiture degli edifici come stabilito dall’art. 3 del DPR n. 380/2001”.
In base alle indicazioni fornite dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, l’Agenzia delle Entrate ritiene che gli interventi in esame non siano agevolabili ai sensi dell’art. 16-bis, del DPR 917/86, in quanto inquadrati tra gli interventi di manutenzione ordinaria.
L’Agenzia delle Entrate ritiene, inoltre che, l’intervento di sostituzione della vasca da bagno con altra vasca con sportello apribile o con box doccia non sia agevolabile neanche come intervento diretto alla eliminazione delle barriere architettoniche, anche se in grado di ridurre, almeno in parte, gli ostacoli fisici fonti di disagio per la mobilità di chiunque e di migliorare la sicura utilizzazione delle attrezzature sanitarie.
Acquisto immobili da locare – deducibilità costo d’acquisto
Per verificare come deve essere inteso il limite di spesa di 300.000 euro indicato dalla norma, vale a dire se deve essere riferito alla unità abitativa oggetto di agevolazione o al soggetto che si avvale del beneficio fiscale, i tecnici delle Entrate evidenziano che è utile tener conto, oltre che dell’articolo 21 del d.l. 12 settembre 2014, n. 133, anche delle norme di attuazione dettate dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti e del Ministro dell’Economia, 8 settembre 2015.
Per i tecnici delle Entrate il limite di 300.00 euro costituisce l’ammontare massimo di spesa complessiva su cui calcolare la deduzione, per l’intero periodo di vigenza dell’agevolazione, sia con riferimento alla abitazione che al contribuente.
Acquisto immobili da locare – deducibilità interessi passivi
I tecnici delle Entrate evidenziano che l’art. 21, comma 1, del decreto legge n. 133 del 2014, prevede la deducibilità degli interessi passivi dipendenti da mutui contratti per l’acquisto delle unità immobiliari da destinare alla locazione.
L’Agenzia delle Entrate chiarisce che ai fini del riscontro della effettività della spesa rilevano le quietanze di pagamento degli interessi passivi.
Acquisto immobili da locare: limite di deducibilità degli interessi passivi
L’Agenzia delle Entrate in riferimento alla deducibilità degli interessi passivi dipendenti da mutui contratti per l’acquisto delle abitazioni in esame, da aggiungere alla deduzione del 20 per cento del prezzo di acquisto dell’immobile, evidenzia che non sono indicati limiti di spesa né dalla norma primaria né dal decreto attuativo. Per evitare, quindi, che la deduzione degli interessi risulti avulsa dal contesto della norma agevolativa, nonché dai principi generali previsti per gli oneri deducibili che sono sempre ancorati ad un limite massimo di spesa ammissibile, l’Agenzia delle Entrate ritiene che la stessa debba essere correlata ai limiti di spesa previsti per la deduzione del costo di acquisto dell’abitazione, trattandosi di due misure tese ad agevolare l’acquisto del medesimo bene.
Acquisto immobili da locare – durata del contratto di locazione
L’Agenzia delle Entrate evidenzia che la deduzione pari al 20 per cento del prezzo di acquisto delle unità immobiliari residenziali, destinate alla locazione è subordinata, tra l’altro alla durata del contratto (otto anni). I tecnici delle Entrate ritengono, nel presupposto che sussistano le altre condizioni previste dalla legge, che possa considerarsi rispettato il requisito della durata minima del contratto di locazione pari ad anni otto, non solo nell’ipotesi in cui il contratto abbia tale periodo di efficacia per esplicito accordo delle parti, ma anche nel caso in cui sia la legge a prevedere una proroga di diritto almeno fino a otto anni.
 Check list oneri detraibili e deducibili

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