Home Fiscale e Tributario La detrazione per le spese di intermediazione immobiliare

La detrazione per le spese di intermediazione immobiliare

1573
0

Secondo quanto stabilito dal comma 1, lettera b-bis), dell’articolo 15 del D.P.R. n. 917/1986 (1) dal 1° gennaio 2007  può essere detratto dall’imposta lorda un importo pari al 19 per cento dei compensi corrisposti ai soggetti di intermediazione immobiliare per l’acquisto delle unità immobiliare da adibire ad abitazione principale per un importo non superiore ad euro 1.000 per ciascuna annualità

Nel corso del 2012 l’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 19/E/2012, ha ribadito, che, ai fini della detrazione in esame la circostanza che la dimora abituale non coincida con la residenza può essere oggetto di apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000; in caso di dichiarazione mendace si applicano le sanzioni penali di cui all’articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000.

La detrazione in commento spetta, secondo quanto indicato dall’Agenzia delle entrate con la circolare n. 34/E/2008, non solo per l’acquisto della proprietà, ma anche per l’acquisto di diritti reali minori (quali ad esempio l’usufrutto) a condizione che l’immobile sia adibito ad abitazione principale.

Dal punto di vista “numerico” la detrazione si applica su un importo non superiore a 1.000,00 euro e la possibilità di portare in detrazione tale onere si esaurisce in un unico anno di imposta.

Se l’acquisto è effettuato da più proprietari, la detrazione, nel limite citato, deve essere ripartita tra i comproprietari in ragione delle percentuali di proprietà anche se la fattura è intestata ad un solo comproprietario (circolare n. 34/E/2008, risposta 13).

Dal punto di vista documentale, la spesa di intermediazione immobiliare deve essere documentata mediante:

  1. fattura emessa dal mediatore immobiliare;
  2. copia del rogito notarile relativo alla compravendita dell’immobile nel quale sono riportati:
    1. l’ammontare della spesa sostenuta per l’attività di mediazione;
    2. le analitiche modalità di pagamento della stessa e
    3. il numero di partita IVA o del codice fiscale dell’agente immobiliare (articolo 1, comma 48, Legge n. 296/2006).

L’Agenzia delle entrate con la risoluzione 30.01.2009 n. 26 e la circolare 1.07.2010 n. 39, risposta 1.1, ha precisato che se viene pagato, a seguito della stipula del preliminare di vendita, all’Agenzia immobiliare il compenso dell’intermediazione, la spesa può essere portata in detrazione nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui la stessa è stata sostenuta, a condizione che tale preliminare risulti regolarmente registrato. Nel caso in cui l’acquisto non vada a buon fine, il contribuente sarà tenuto poi a restituire la relativa detrazione con la prima dichiarazione dei redditi. Di conseguenza per concedere la detrazione occorrerà prendere visione del preliminare di vendita registrato.

Con la circolare 20/E/2011 l’Agenzia delle entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in merito ad alcune questioni legate agli aspetti documentali della detrazione. In particolare, l’Agenzia ha chiarito che nei casi di:

  1. fattura intestata ad un solo proprietario, ma immobile in comproprietà è necessario integrare la fattura con i dati anagrafici del comproprietario mancante;
  2. fattura cointestata al proprietario e ad un altro soggetto, ma immobile intestato ad un solo proprietario è necessario che in fattura venga specificato che l’onere è stato sostenuto solo dal proprietario;
  3. fattura intestata ad un soggetto non proprietario l’onere è indetraibile.

Infine, dal punto di vista dichiarativo, anche per i redditi relativi all’anno d’imposta 2015 la stessa detrazione trova indicazione sia nel modello 730/2016, nel quadro E rigo E8 con indicazione del codice 17, e sia nel modello Unico PF, nel quadro RP rigo 8 con codice 17.


(1) D.P.R. 22/12/1986, n. 917
Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi [Testo post riforma 2004]
Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 dicembre 1986, n. 302, S.O.

Art. 15. Detrazione per oneri [Testo post riforma 2004] (92) (126)

1. Dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento (108) (116) dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente, se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo:

a) gli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di prestiti o mutui agrari di ogni specie, nei limiti dei redditi dei terreni dichiarati;
b) gli interessi passivi, e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto stesso, per un importo non superiore a 4.000 euro. L’acquisto della unità immobiliare deve essere effettuato nell’anno precedente o successivo alla data della stipulazione del contratto di mutuo. Non si tiene conto del suddetto periodo nel caso in cui l’originario contratto è estinto e ne viene stipulato uno nuovo di importo non superiore alla residua quota di capitale da rimborsare, maggiorata delle spese e degli oneri correlati. In caso di acquisto di unità immobiliare locata, la detrazione spetta a condizione che entro tre mesi dall’acquisto sia stato notificato al locatario l’atto di intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione e che entro un anno dal rilascio l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. La detrazione spetta non oltre il periodo di imposta nel corso del quale è variata la dimora abituale; non si tiene conto delle variazioni dipendenti da trasferimenti per motivi di lavoro. Non si tiene conto, altresì, delle variazioni dipendenti da ricoveri permanenti in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l’unità immobiliare non risulti locata. Nel caso l’immobile acquistato sia oggetto di lavori di ristrutturazione edilizia, comprovata dalla relativa concessione edilizia o atto equivalente, la detrazione spetta a decorrere dalla data in cui l’unità immobiliare è adibita a dimora abituale, e comunque entro due anni dall’acquisto. In caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo il limite di 4.000 euro è riferito all’ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti. La detrazione spetta, nello stesso limite complessivo e alle stesse condizioni, anche con riferimento alle somme corrisposte dagli assegnatari di alloggi di cooperative e dagli acquirenti di unità immobiliari di nuova costruzione, alla cooperativa o all’impresa costruttrice a titolo di rimborso degli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione relativi ai mutui ipotecari contratti dalla stessa e ancora indivisi. Se il mutuo è intestato ad entrambi i coniugi, ciascuno di essi può fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi; in caso di coniuge fiscalmente a carico dell’altro la detrazione spetta a quest’ultimo per entrambe le quote; (101) (111) (117)
b-bis) dal 1° gennaio 2007 i compensi comunque denominati pagati a soggetti di intermediazione immobiliare in dipendenza dell’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale per un importo non superiore ad euro 1.000 per ciascuna annualità; (95)
c) le spese sanitarie, per la parte che eccede lire 250 mila. Dette spese sono costituite esclusivamente dalle spese mediche e di assistenza specifica, diverse da quelle indicate nell’articolo 10, comma 1, lettera b), e dalle spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie in genere. Ai fini della detrazione la spesa sanitaria relativa all’acquisto di medicinali deve essere certificata da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e l’indicazione del codice fiscale del destinatario. Le spese riguardanti i mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento e per sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e le possibilità di integrazione dei soggetti di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 , si assumono integralmente. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei soggetti indicati nel precedente periodo, con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, si comprendono i motoveicoli e gli autoveicoli di cui, rispettivamente, agli articoli 53, comma 1, lettere b), c) ed f), e54, comma 1, lettere a), c), f) ed m), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle suddette limitazioni permanenti delle capacità motorie. Tra i veicoli adattati alla guida sono compresi anche quelli dotati di solo cambio automatico, purché prescritto dalla commissione medica locale di cui all’articolo 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei non vedenti sono compresi i cani guida e gli autoveicoli rispondenti alle caratteristiche da stabilire con decreto del Ministro delle finanze. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei sordomuti sono compresi gli autoveicoli rispondenti alle caratteristiche da stabilire con decreto del Ministro delle finanze. La detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi in cui dal Pubblico registro automobilistico risulti che il suddetto veicolo sia stato cancellato da detto registro, e con riferimento a un solo veicolo, nei limiti della spesa di lire trentacinque milioni o, nei casi in cui risultasse che il suddetto veicolo sia stato rubato e non ritrovato, nei limiti della spesa massima di lire trentacinque milioni da cui va detratto l’eventuale rimborso assicurativo. E’ consentito, alternativamente, di ripartire la predetta detrazione in quattro quote annuali costanti e di pari importo. La medesima ripartizione della detrazione in quattro quote annuali di pari importo è consentita, con riferimento alle altre spese di cui alla presente lettera, nel caso in cui queste ultime eccedano, complessivamente, il limite di lire 30 milioni annue. Si considerano rimaste a carico del contribuente anche le spese rimborsate per effetto di contributi o premi di assicurazione da lui versati e per i quali non spetta la detrazione di imposta o che non sono deducibili dal suo reddito complessivo nè dai redditi che concorrono a formarlo. Si considerano, altresì, rimaste a carico del contribuente le spese rimborsate per effetto di contributi o premi che, pur essendo versati da altri, concorrono a formare il suo reddito, salvo che il datore di lavoro ne abbia riconosciuto la detrazione in sede di ritenuta; (98) (118)
c-bis) le spese veterinarie, fino all’importo di lire 750.000, limitatamente alla parte che eccede lire 250.000. Con decreto del Ministero delle finanze sono individuate le tipologie di animali per le quali spetta la detraibilità delle predette spese (119);
c-ter) le spese sostenute per i servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordomuti, ai sensi dellalegge 26 maggio 1970, n. 381;
d) le spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persone, per importo non superiore a euro 1.550 per ciascuna di esse; (114)
e) le spese per frequenza di corsi di istruzione universitaria presso università statali e non statali, in misura non superiore, per le università non statali, a quella stabilita annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca da emanare entro il 31 dicembre, tenendo conto degli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle università statali; (112) (127)
e-bis) le spese per la frequenza di scuole dell’infanzia del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione di cui all’articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, per un importo annuo non superiore a 400 euro per alunno o studente. Per le erogazioni liberali alle istituzioni scolastiche per l’ampliamento dell’offerta formativa rimane fermo il beneficio di cui alla lettera iocties), che non è cumulabile con quello di cui alla presente lettera; (113)
f) i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5 per cento da qualsiasi causa derivante, ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, se l’impresa di assicurazione non ha facoltà di recesso dal contratto, per un importo complessivamente non superiore a euro 630 per il periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013, nonché a euro 530 a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2014 e, a decorrere dallo stesso periodo d’imposta, a euro 1.291,14, limitatamente ai premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, al netto dei predetti premi aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente. Con decreto del Ministero delle finanze , sentito l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP), sono stabilite le caratteristiche alle quali devono rispondere i contratti che assicurano il rischio di non autosufficienza. Per i percettori di redditi di lavoro dipendente e assimilato, si tiene conto, ai fini del predetto limite, anche dei premi di assicurazione in relazione ai quali il datore di lavoro ha effettuato la detrazione in sede di ritenuta; (107)
g) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, nella misura effettivamente rimasta a carico. La necessità delle spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente soprintendenza del Ministero per i beni culturali e ambientali (93), previo accertamento della loro congruità effettuato d’intesa con il competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze. La detrazione non spetta in caso di mutamento di destinazione dei beni senza la preventiva autorizzazione dell’Amministrazione per i beni culturali e ambientali, di mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l’esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili e mobili vincolati e di tentata esportazione non autorizzata di questi ultimi. L’Amministrazione per i beni culturali ed ambientali dà immediata comunicazione al competente ufficio delle entrate del Ministero delle finanze delle violazioni che comportano la perdita del diritto alla detrazione; dalla data di ricevimento della comunicazione inizia a decorrere il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi; (125)
h) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori appositamente istituiti con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali (94), di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico o che organizzano e realizzano attività culturali, effettuate in base ad apposita convenzione, per l’acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose indicate nell’articolo 1 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e nel decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, ivi comprese le erogazioni effettuate per l’organizzazione in Italia e all’estero di mostre e di esposizioni di rilevante interesse scientifico-culturale delle cose anzidette, e per gli studi e le ricerche eventualmente a tal fine necessari, nonché per ogni altra manifestazione di rilevante interesse scientifico-culturale anche ai fini didattico-promozionali, ivi compresi gli studi, le ricerche, la documentazione e la catalogazione, e le pubblicazioni relative ai beni culturali. Le iniziative culturali devono essere autorizzate, previo parere del competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, dal Ministero per i beni culturali e ambientali (93), che deve approvare la previsione di spesa ed il conto consuntivo. Il Ministero per i beni culturali e ambientali (93) stabilisce i tempi necessari affinché le erogazioni liberali fatte a favore delle associazioni legalmente riconosciute, delle istituzioni e delle fondazioni siano utilizzate per gli scopi indicati nella presente lettera e controlla l’impiego delle erogazioni stesse. Detti termini possono, per causa non imputabile al donatario, essere prorogati una sola volta. Le erogazioni liberali non integralmente utilizzate nei termini assegnati affluiscono all’entrata del bilancio dello Stato, o delle regioni e degli enti locali territoriali, nel caso di attività o manifestazioni in cui essi siano direttamente coinvolti, e sono destinate ad un fondo da utilizzare per le attività culturali previste per l’anno successivo. Il Ministero per i beni culturali e ambientali (93) comunica, entro il 31 marzo di ciascun anno, al centro informativo del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze l’elenco nominativo dei soggetti erogatori, nonché l’ammontare delle erogazioni effettuate entro il 31 dicembre dell’anno precedente; (110) (125)
h-bis) il costo specifico o, in mancanza, il valore normale dei beni ceduti gratuitamente, in base ad un’apposita convenzione, ai soggetti e per le attività di cui alla lettera h);
i) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro ed il potenziamento delle strutture esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo. Le erogazioni non utilizzate per tali finalità dal percipiente entro il termine di due anni dalla data del ricevimento affluiscono, nella loro totalità, all’entrata dello Stato (110) (120);
i-bis) i contributi associativi, per importo non superiore a 2 milioni e 500 mila lire, versati dai soci alle società di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di cui all’articolo 1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, al fine di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie. La detrazione è consentita a condizione che il versamento di tali contributi sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e secondo ulteriori modalità idonee a consentire all’Amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto del Ministro delle finanze da emanarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (121); (104)
i-ter) le erogazioni liberali in denaro per un importo complessivo in ciascun periodo d’imposta non superiore a 1.500 euro, in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche, a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero secondo altre modalità stabilite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
i-quater) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 4 milioni di lire, a favore delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Si applica l’ultimo periodo della lettera i-bis);
i-quinquies) le spese, per un importo non superiore a 210 euro, sostenute per l’iscrizione annuale e l’abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica rispondenti alle caratteristiche individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, e le attività sportive; (96) (122)
i-sexies) i canoni di locazione derivanti dai contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, i canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative, dagli studenti iscritti ad un corso di laurea presso una università ubicata in un comune diverso da quello di residenza, distante da quest’ultimo almeno 100 chilometri e comunque in una provincia diversa, per unità immobiliari situate nello stesso comune in cui ha sede l’università o in comuni limitrofi, per un importo non superiore a 2.633 euro. Alle medesime condizioni ed entro lo stesso limite, la detrazione spetta per i canoni derivanti da contratti di locazione e di ospitalità ovvero da atti di assegnazione in godimento stipulati, ai sensi della normativa vigente nello Stato in cui l’immobile è situato, dagli studenti iscritti a un corso di laurea presso un’università ubicata nel territorio di uno Stato membro dell’Unione europea o in uno degli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai sensi dell’articolo 168-bis; (102)
i-sexies.1) i canoni, e i relativi oneri accessori, per un importo non superiore a 8.000 euro, e il costo di acquisto a fronte dell’esercizio dell’opzione finale, per un importo non superiore a 20.000 euro, derivanti da contratti di locazione finanziaria su unità immobiliari, anche da costruire, da adibire ad abitazione principale entro un anno dalla consegna, sostenuti da giovani di età inferiore a 35 anni con un reddito complessivo non superiore a 55.000 euro all’atto della stipula del contratto di locazione finanziaria che non sono titolari di diritti di proprietà su immobili a destinazione abitativa; la detrazione spetta alle condizioni di cui alla lettera b); (115)
i-sexies.2) le spese di cui alla lettera i-sexies.1), alle condizioni ivi indicate e per importi non superiori alla metà di quelli ivi indicati, sostenute da soggetti di età non inferiore a 35 anni con un reddito complessivo non superiore a 55.000 euro all’atto della stipula del contratto di locazione finanziaria che non sono titolari di diritti di proprietà su immobili a destinazione abitativa; (115)
i-septies) le spese, per un importo non superiore a 2.100 euro, sostenute per gli addetti all’assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, se il reddito complessivo non supera 40.000 euro; (96)
i-octies) le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, nonché a favore delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica e delle università, finalizzate all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica e universitaria e all’ampliamento dell’offerta formativa; la detrazione spetta a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241; (99)
i-novies) le erogazioni liberali in denaro al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato, di cui all’articolo 45, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, effettuate mediante versamento bancario o postale ovvero secondo altre modalità stabilite con apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze. (106)

1.1 Dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 24 per cento, per l’anno 2013, e al 26 per cento, a decorrere dall’anno 2014, per le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 30.000 euro annui, a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nei Paesi non appartenenti all’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). La detrazione è consentita a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e secondo ulteriori modalità idonee a consentire all’Amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. (103)

[1-bis. Dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 24 per cento, per l’anno 2013, e al 26 per cento, a decorrere dall’anno 2014, delle erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti e dei movimenti politici che abbiano presentato liste o candidature elettorali alle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica o dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia, oppure che abbiano almeno un rappresentante eletto a un consiglio regionale o ai consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano, per importi compresi fra 50 e 10.000 euro annui, a condizione che siano effettuate mediante versamento bancario o postale. (109) (105) ]

1-ter. Ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall’imposta lorda, e fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19 per cento dell’ammontare complessivo non superiore a 5 milioni di lire degli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro delle Comunità europee, ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, in dipendenza di mutui contratti, a partire dal 1 gennaio 1998 e garantiti da ipoteca, per la costruzione dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale. La detrazione è ammessa a condizione che la stipula del contratto di mutuo da parte del soggetto possessore a titolo di proprietà o altro diritto reale dell’unità immobiliare avvenga nei sei mesi antecedenti, ovvero nei diciotto mesi successivi all’inizio dei lavori di costruzione. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità e le condizioni alle quali è subordinata la detrazione di cui al presente comma. (100) (123)

1-quater. Dall’imposta lorda si detrae, nella misura forfettaria di lire un milione, la spesa sostenuta dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida.

2. Per gli oneri indicati alle lettere c), e), e-bis), f), i-quinquies) e i-sexies) del comma 1 la detrazione spetta anche se sono stati sostenuti nell’interesse delle persone indicate nell’articolo 12 che si trovino nelle condizioni ivi previste, fermo restando, per gli oneri di cui alla lettera f), il limite complessivo ivi stabilito. Per gli oneri di cui alla lettera c) del medesimo comma 1 sostenuti nell’interesse delle persone indicate nell’articolo 12 che non si trovino nelle condizioni previste dal comma 2 del medesimo articolo, affette da patologie che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, la detrazione spetta per la parte che non trova capienza nell’imposta da esse dovuta, relativamente alle sole spese sanitarie riguardanti tali patologie, ed entro il limite annuo di lire 12.000.000. Per le spese di cui alla lettera i-septies) del citato comma 1, la detrazione spetta, alle condizioni ivi stabilite, anche se sono state sostenute per le persone indicate nell’articolo 12 ancorché non si trovino nelle condizioni previste dal comma 2 del medesimo articolo. (97)

3. Per gli oneri di cui alle lettere a), g), h), h-bis), i), i-bis) e i-quater) del comma 1 sostenuti dalle società semplici di cui all’articolo 5 la detrazione spetta ai singoli soci nella stessa proporzione prevista nel menzionato articolo 5 ai fini della imputazione del reddito (124).


(92) Per la disciplina applicabile fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2003 , vedi l’art. 13-bis, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 [Testo ante riforma 2004].

(93) Ora Ministero per i beni e le attività culturali ai sensi dell’art. 12, comma 2, D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 368.

(94) Ora Ministro per i beni e le attività culturali ai sensi dell’art. 12, comma 2, D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 368.

(95) Lettera inserita dall’art. 35, comma 22-bis, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248.

(96) Lettera aggiunta dall’art. 1, comma 319, lett. a), L. 27 dicembre 2006, n. 296, a decorrere dal 1° gennaio 2007.

(97) Comma così modificato dall’art. 1, comma 319, lett. b), L. 27 dicembre 2006, n. 296, a decorrere dal 1°gennaio 2007, e, successivamente, dall’art. 1, comma 151, lett. c), L. 13 luglio 2015, n. 107, a decorrere dal 16 luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 212 della stessa L. n. 107/2015; per l’applicazione di tale ultima disposizione vedi l’art. 1, comma 211 della medesima L. n. 107/2015.

(98) Lettera modificata dall’art. 1, comma 28, lett. b), L. 27 dicembre 2006, n. 296, a decorrere dal 1° luglio 2007.

(99) Lettera aggiunta dall’art. 13, comma 3, lett. a), D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dallaL. 2 aprile 2007, n. 40; tale disposizione ha effetto a decorrere dal periodo di imposta in corso dal 1° gennaio 2007. Successivamente, la presente lettera è stata così modificata dall’art. 10, comma 3, D.L. 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 novembre 2013, n. 128, con l’applicazione prevista dal medesimo comma 3 dell’art. 10, D.L. n. 104/2013.

(100) Comma modificato dall’art. 44, comma 4-ter, D.L. 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dallaL. 29 novembre 2007, n. 222.

(101) Lettera modificata dall’art. 1, comma 202, L. 24 dicembre 2007, n. 244, a decorrere dal 1° gennaio 2008.

(102) Lettera aggiunta dall’art. 1, comma 319, lett. a), L. 27 dicembre 2006, n. 296, a decorrere dal 1° gennaio 2007 e, successivamente, modificata dall’art. 1, comma 208, L. 24 dicembre 2007, n. 244, a decorrere dal 1°gennaio 2008 e, dall’art. 16, comma 1, legge 15 dicembre 2011, n. 217, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2012, ai sensi di quanto disposto dal comma 2 del medesimo art. 16, legge n. 217/2011.

(103) Comma inserito dall’art. 15, comma 3, L. 6 luglio 2012, n. 96 e, successivamente, così modificato dall’art. 1, comma 137, lett. a), L. 23 dicembre 2014, n. 190, a decorrere dal 1° gennaio 2015; per l’applicazione di tale ultima disposizione a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, vedi il comma 138del medesimo art. 1, L. 190/2015.

(104) Lettera così modificata dall’art. 15, comma 2, L. 6 luglio 2012, n. 96, a decorrere dal 1° gennaio 2013.

(105) Comma abrogato dall’art. 14, comma 5, D.L. 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2014, n. 13, a decorrere dal 1° gennaio 2014.

(106) Lettera aggiunta dall’art. 1, comma 524, lett. a), L. 24 dicembre 2012, n. 228, a decorrere dal 1° gennaio 2013.

(107) Lettera così modificata dall’art. 12, comma 1, D.L. 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dallaL. 28 ottobre 2013, n. 124. Per i premi versati per i contratti di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni stipulati o rinnovati entro il periodo d’imposta 2000, vedi l’art. 12, comma 2, D.L. 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 ottobre 2013, n. 124.

(108) Per la riduzione della presente detrazione al 18% per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013 e al 17 per cento a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2014, vedi l’art. 1, comma 576, L. 27 dicembre 2013, n. 147; tale disposizione si applica anche con riferimento agli oneri e alle spese la cui detraibilità dall’imposta lorda è riconducibile al presente articolo.

(109) Comma così sostituito dall’art. 7, comma 1, L. 6 luglio 2012, n. 96, a decorrere dal 2013.

(110) Per la disapplicazione delle disposizioni di cui alla presente lettera, vedi l’art. 1, comma 1, D.L. 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2014, n. 106.

(111) Per la proroga dei termini di cui alla presente lettera, vedi l’art. 1, comma 9-quinquies, D.L. 12 maggio 2014, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 giugno 2014, n. 93.

(112) Lettera sostituita dall’art. 1, comma 151, lett. a), L. 13 luglio 2015, n. 107, a decorrere dal 16 luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 212 della stessa L. n. 107/2015; per l’applicazione di tale disposizione vedi l’art. 1, comma 211 della medesima L. n. 107/2015. Successivamente la presente lettera è stata così sostituita dall’art. 1, comma 954, lett. b), L. 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dal 1° gennaio 2016; per l’applicazione di tale ultima disposizione vedi l’art. 1, comma 955 della medesima Legge n. 208/2015.

(113) Lettera inserita dall’art. 1, comma 151, lett. b), L. 13 luglio 2015, n. 107, a decorrere dal 16 luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 212 della stessa L. n. 107/2015; per l’applicazione di tale disposizione vedi l’art. 1, comma 211 della medesima L. n. 107/2015.

(114) Lettera così sostituita dall’art. 1, comma 954, lett. a), L. 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dal 1°gennaio 2016; per l’applicazione di tale disposizione vedi l’art. 1, comma 955 della medesima Legge n. 208/2015.

(115) Lettera inserita dall’art. 1, comma 82, L. 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dal 1° gennaio 2016; per l’applicazione di tale disposizione vedi l’art. 1, comma 84 della medesima Legge n. 208/2015.

(116) L’originaria aliquota del 27 per cento è stata ridotta al 22% dall’art. 18, D.L. 23 febbraio 1995, n. 41 e al 19%dall’art. 49, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, per gli oneri sostenuti dal periodo di imposta in corso alla data del 1°gennaio 1998.

(117) Vedi, anche, per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia, l’art. 66, L. 21 novembre 2000, n. 342.

(118) Vedi, anche, il comma 3 dell’art. 39, D.L. 1° ottobre 2007, n. 159.

(119) In attuazione di quanto previsto dalla presente lettera vedi il D.M. 6 giugno 2001, n. 289.

(120) In deroga alle disposizioni di cui alla presente lettera, vedi l’art. 25, D.Lgs. 29 giugno 1996, n. 367, nonché l’art. 1, L. 18 febbraio 1999, n. 28.

(121) Vedi, anche, l’art. 138, comma 14, L. 23 dicembre 2000, n. 388.

(122) In attuazione di quanto disposto dalla presente lettera vedi il D.M. 28 marzo 2007.

(123) Le modalità e le condizioni di cui al presente comma sono state stabilite con D.M. 30 luglio 1999, n. 311.

(124) Vedi, anche, il comma 335 dell’art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.

(125) Vedi, anche, l’art. 40, comma 9, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214.

(126) Vedi, anche, l’art. 11, D.L. 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2014, n. 13.

(127) In attuazione di quanto disposto dalla presente lettera vedi il D.M. 29 aprile 2016, n. 288.

Rispondi