Gli immobili esteri in RW 2016

Gli immobili posseduti all’estero, come oramai noto, devono essereindicati nel quadro RWa prescindere dal fatto che gli stessi producano o meno un reddito nel corso del periodo di imposta oggetto di dichiarazione. In caso dinuda proprietà e usufrutto, o altro diritto reale, che insistono sul medesimo immobile, sia il nudo proprietario che il titolare del diritto reale sono tenuti a compilare l’RW ai fini delmonitoraggio fiscale, mentre ai fini dell’imposta patrimoniale(IVIE), l’unico soggetto tenuto al pagamento èl’usufruttuario(o titolare di altro diritto reale).

Per l’individuazione del valore da indicare ai fini del monitoraggio fiscale devono essere adottati glistessi criteri validi ai fini dell’IVIE, ovvero il valore dell’immobile è rappresentato dalcosto risultante dall’atto di acquistoo dai contratti da cui risulta il costo complessivamente sostenuto per l’acquisto di diritti reali diversi dalla proprietà o, in mancanza, dalvalore di mercatorilevabile al termine dell’anno (o del periodo di detenzione) nel luogo in cui è situato l’immobile.

Per gli immobili acquisiti persuccessione o donazione, il valore è quello dichiarato nella dichiarazione disuccessione o nell’atto registratoo in altri atti previsti dagli ordinamenti esteri con finalità analoghe; in mancanza, si assume il costo di acquisto o di costruzione sostenuto dalde cuiuso dal donante come risulta dalla relativa documentazione.

Regolead hoc, tuttavia, sono previste per gli immobili situati inPaesi appartenenti all’Unione europeao in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo “trasparenti” (Islanda e Norvegia). In tal caso il valore di riferimento, in ordine rigorosamente gerarchico, è in prima battuta quello catastaleo, in mancanza, ilcosto risultante dall’atto di acquistoo, in assenza, ilvalore di mercatorilevabile nel luogo in cui è situato l’immobile.

Peraltro, qualora la legislazione estera preveda un valore espressivo del reddito medio ordinario e non vi siano meccanismi di moltiplicazione e rivalutazione analoghi a quelli previsti dalla legislazione italiana (è il caso di Paesi come Belgio, Francia e Malta), in luogo del costo di acquisto, adiscrezione del contribuente, può essere assunto come parametro il valore dell’immobile che risulta dall’applicazione al predettoreddito medio ordinario dei coefficienti stabiliti ai fini IMU. Così, per esempio, con riferimento ad unaabitazione in Franciail contribuente può utilizzare la base imponibile dellatax foncieremoltiplicata per 160.

In ogni caso, dall’IVIE è possibiledetrarre l’imposta patrimoniale(equivalente alla nostra IMU) pagata nel 2015 nel Paese estero (come per esempio l’IBIin Spagna, latax foncierein Francia, o lareal property taxnegli USA).

Con riferimento ai Paesi UE, unutile riepilogodelle imposte utilizzabili, sia ai fini della determinazione del valore catastale di riferimento (ove esistente), sia ai fini del credito di imposta scomputabile dall’IVIE, è dettatodallacircolare 28/E/2012.

È inoltre prevista unafranchigia di 200 euro entro cui l’imposta non è dovuta. A tal fine si deve far riferimento all’imposta piena determinata sul valore dell’immobile, a prescindere da quote e periodo di possesso e senza tener conto dello scomputo del credito di imposta. In sostanza, sussiste una soglia di esenzione dal versamento dell’IVIE per gli immobili il cui valore complessivonon supera 26.381 euro circa.

Regole specifiche sono previste nel caso (piuttosto residuale) in cui l’immobile estero rappresentil’abitazioneprincipaledel contribuente (in tale fattispecie si applica l’aliquota ridotta dello 0,4% in luogo di quella ordinaria pari allo 0,76% e una detrazione di 200 euro annui).

Nel caso di immobili per i quali sia stato stipulato uncontratto di amministrazione con una società fiduciaria, quest’ultima deve applicare e versare l’imposta dovuta dal contribuente, ricevendo apposita provvista da parte dello stesso. Tale ultima fattispecie, peraltro, ricorrerà di frequente con riferimento agliimmobili oggetto divoluntary disclosure detenuti in PaesiBlack list“con accordo”(come per esempio Svizzera o Montecarlo), per i quali, al fine di massimizzare i vantaggi dell’emersione in termini di sanzioni e periodi di imposta accertabili, nel corso del 2015 sarà stato presumibilmente conferito un mandato di amministrazione alla fiduciaria italiana per realizzare ilc.d. “rimpatrio giuridico”che comunquenon esonera il contribuente dalla compilazione dell’RW 2016per i primi mesi dell’anno antecedenti all’assunzione dell’incarico da parte della fiduciaria italiana.

È da evidenziare, infine, che gli immobili esteri non locati assoggettati all’IVIE,non concorrono alla formazione del reddito complessivo ai fini Irpefanche se lo Stato estero preveda, nella sua legislazione interna, la tassazione “Irpef” dell’immobile in base a criteri di tipo catastale o similari (non si applica pertanto il disposto dell’articolo 70 comma 2 del TUIR): in tal caso si deve comunquecompilare la colonna 1 del rigo RL12esponendo il relativo reddito estero figurativo, ma tale importo non concorre a formare il reddito complessivo del dichiarante.

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