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I GIORNI DI ASSENZA PER MOTIVI ELETTORALI SONO CONSIDERATI LAVORATIVI

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Le elezioni (politiche e amministrative) rappresentano un evento che assume rilievo pratico nell’ambito del rapporto di lavoro sia privato che pubblico, in quanto presuppongono l’assenza di quei lavoratori che, oltre ad esercitare il proprio diritto al voto, siano coinvolti nelle operazioni elettorali.

Il diritto di astensione dal lavoro per motivi elettorali spetta a tutti quei lavoratori dipendenti, a tempo indeterminato e determinato, che siano chiamati ad adempiere le funzioni elettorali in qualità di presidente, segretario e scrutatore del seggio. Sono destinatari degli stessi benefici anche coloro che intervengono per verificare la regolarità delle operazioni elettorali, ad esempio i rappresentanti di lista o dei partiti.

Ai sensi dell’art. 119 del DPR 361/57 (riscritto dalla L. 53/90), i giorni di assenza per lo svolgimento degli incarichi elettorali devono essere considerati a tutti gli effetti giornate di attività lavorativa e, come tali, retribuiti normalmente oltre che assoggettati al trattamento di assicurazione obbligatoria e alla previdenza ordinaria.

L’assenza del lavoratore, inoltre, è legittimata per l’intera giornata lavorativa anche qualora l’attività elettorale ne interessi una sola parte, in quanto “il periodo considerato rilevante a tal fine non può essere frazionato a mezza giornata o ad ore” (cfr. Cass. 19 settembre 2001 n. 11830).

È il caso tipico degli scrutini che si protraggano oltre la mezzanotte, in occasione dei quali si considera giornata di impegno elettorale anche quella in cui si concludono le relative operazioni, nonostante l’impegno reale del lavoratore possa essere, talvolta, anche inferiore all’ora.

Ne consegue il divieto, per l’azienda, di richiedere al lavoratore prestazioni lavorative nei giorni di impegno elettorale, anche in fasce orarie non coincidenti con l’effettivo impegno al seggio.

Per ogni giorno festivo (domenica) o comunque non lavorativo dedicato al seggio (il sabato, nel caso della settimana c.d. “corta”), il lavoratore ha diritto, alternativamente, ad altrettanti giorni di riposo o alla relativa quota di retribuzione giornaliera, in aggiunta a quella mensile (art. 1 della L. 69/92). “Ciò significa – spiega la Fondazione studi consulenti del lavoro con la circolare n. 6 del 25 maggio 2009 – che i lavoratori hanno diritto al pagamento di specifiche quote retributive, in aggiunta all’ordinaria retribuzione mensile, ovvero ai riposi compensativi, per i giorni festivi o non lavorativi eventualmente compresi nel periodo di svolgimento”.

I cosiddetti “riposi compensativi” sono finalizzati al recupero delle energie psicofisiche del dipendente e si quantificano sulla base del suo orario di lavoro settimanale. In particolare, a seconda che questo si articoli in sei o cinque giorni lavorativi, il lavoratore avrà diritto rispettivamente a uno o due giorni di riposo compensativo. Dato l’indubitabile “diritto del lavoratore al recupero immediato del riposo festivo” (cfr. Corte Cost. n. 452/91), tali giornate dovranno essere godute subito dopo la fine delle operazioni di seggio, anche se si ritiene possibile programmare con il proprio datore di lavoro date diverse. L’eventuale mancata fruizione dei riposi da parte del lavoratore darà, comunque, il diritto a quest’ultimo di percepire le quote giornaliere di retribuzione dovuta per il periodo di svolgimento delle operazioni elettorali.


Istituto da gestire secondo i principi di correttezza e buona fede

Le norme in materia di permessi elettorali sopra citate, tuttavia, non disciplinano gli adempimenti a carico del lavoratore e del datore di lavoro coinvolti e, in mancanza di eventuali regolamentazioni contrattuali, si ritiene che l’istituto debba essere gestito secondo i principi della correttezza e della buona fede. In quest’ottica, il lavoratore che intenda usufruire dei permessi elettorali è tenuto a darne preventiva comunicazione al proprio datore di lavoro, consegnando il certificato di chiamata inviato dall’ufficio elettorale competente che attesta le giornate interessate da attività elettorale.

Al rientro in azienda, il lavoratore dimostrerà l’avvenuto servizio presentando copia del medesimo certificato di chiamata con l’indicazione delle giornate di effettiva presenza al seggio, sottoscritto dal presidente del seggio medesimo e vidimato con il timbro della sezione.

Fonte:Eutekne

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