In questa informativa vedremo quali agevolazioni ha attualmente a disposizione il datore di lavoro per assumere personale dipendente.
Il nostro sistema giuridico contempla una serie di misure di incentivazione e sostegno mirate all’incremento dell’occupazione e allo sviluppo, attraverso la concessione di agevolazioni economiche, normative e fiscali legate all’assunzione di alcune categorie di lavoratori attraverso specifiche tipologie contrattuali.
Agevolazioni per le assunzioni
Requisiti di base per la fruizione degli sgravi | Il principale requisito aziendale è la regolarità contributiva. L’assunzione: a) non deve costituire l’attuazione di un obbligo preesistente, posto da norme di legge o dalla contrattazione collettiva; b) non deve violare il diritto di precedenza alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine; Il datore di lavoro non deve avere in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all’acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori sospesi oppure siano effettuate presso una diversa unità produttiva; æ non devono essere stati effettuati licenziamenti, nei sei mesi precedenti, dallo stesso datore di lavoro o da un’azienda diversa ma che presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume ovvero risulti con quest’ultimo in rapporto di collegamento o controllo. |
Lo sgravio biennale |
La Legge di Stabilità 2016 prevede, per i nuovi contratti di lavoro a tempo indeterminato stipulati dall’1° gennaio al 31 dicembre 2016, uno sgravio dai contributi INPS a carico dei datori di lavoro per ventiquattro mesi. Lo sgravio è pari al 40% dei contributi dovuti, entro un tetto massimo di fruizione che dagli 8.60o euro del 2015 passa ai 3.250 euro. Restano comunque dovuti, in capo al datore di lavoro i contributi: • INAIL; • Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto: 0,20%; • Fondi di solidarietà: 0,50%. L’esonero non spetta in alcun caso per le assunzioni di lavoratori con i quali è già in essere un contratto a tempo indeterminato nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della legge (dall’1 ottobre 2015 al 31 dicembre 2015), col medesimo datore di lavoro o con società controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 C.C. o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. Anche per il 2016 i lavoratori assunti:
L’esonero contributivo triennale introdotto dalla Legge di stabilità 2015 non è cumulabile con “altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente” (es. incentivo per l’assunzione di donne e ultracinquantenni), mentre è cumulabile con gli incentivi di natura economica previsti per: a) l’assunzione dei lavoratori disabili introdotti dal D. Lgs. 151/2015; b) l’assunzione di giovani genitori, fino ad un massimo di 5 lavoratori; c) l’assunzione di beneficiari del trattamento NASpI o mobilità, pari al 50% dell’indennità che sarebbe spettata al lavoratore per la durata residua del trattamento; d) l’assunzione di beneficiari del “Programma Garanzia Giovani”; e) l’assunzione di giovani operai agricoli. |
Over 50 e donne |
La Legge 92/2012 ha introdotto, a decorrere dall’ 1 gennaio 2013, un incentivo consistente in una riduzione pari al 50% dei contributi INPS e INAIL posti a carico del datore di lavoro, per un massimo di: – 12 mesi in caso di assunzione a termine; – 18 mesi in caso di trasformazione del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato o nel caso di assunzione ab origine a tempo indeterminato. Questa agevolazione si applica all’assunzione di:
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Percettori di Naspi e mobilità |
Per i datori di lavoro che assumono a tempo pieno e indeterminato lavoratori beneficiari della NASpI, la legge n. 99 del 9 agosto 2013 ha previsto un incentivo pari, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, ad un contributo mensile del 20% dell’indennità mensile di NASpI residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore. Per le assunzioni di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, a prescindere dall’età anagrafica: • nel caso di assunzioni a tempo indeterminato, la contribuzione dovuta per i primi 12 mesi è la stessa prevista per gli apprendisti; viene inoltre corrisposto un incentivo economico pari il 50% dell’indennità di mobilità spettante; • per le assunzioni a tempo determinato lo sgravio contributivo è sempre parificato a quello degli apprendisti e dura per 12 mesi. Nel caso di stabilizzazione del lavoratore, lo sgravio viene prorogato di ulteriori 12 mesi e si ha diritto anche all’incentivo economico. |
Apprendistato | I datori di lavoro usufruiscono di una contribuzione a loro carico, per tutta la durata dell’apprendistato pari all’11,61%. Al termine del periodo di apprendistato l’agevolazione contributiva viene riconosciuta per ulteriori dodici mesi. Inoltre per i datori di lavoro, che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, lo sgravio contributivo è totale, salva l’applicazione dell’1,61% relativo all’assicurazione sociale per l’impiego per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto.La misura è valida per i contratti di apprendistato stipulati successivamente al 1° gennaio 2012 ed entro il 31 dicembre 2016. |
Agevolazioni a confronto
AGEVOLAZIONE | Requisiti lavoratori | Durata | Misura |
Sgravio Legge Stabilità 2016 |
No tempo indeterminato da almeno 6 mesi | 2 anni |
Sgravio INPS entro tetto massimo € 3.250 annui |
Apprendistato |
Età < 30 anni |
3/5 + 1 anni |
Fino a 9 dipendenti: sgravio totale (eccetto contributo 1,61% NASPI) Oltre 9 dipendenti: contribuzione 11,31% |
Donne |
– Disoccupate da almeno 6 mesi nelle aree o settori con disparità – Disoccupate da almeno 24 mesi |
12/18 mesi |
50% |
Over 50 |
Disoccupati da oltre 12 mesi | 12/18 mesi |
50% |
Percettori di Naspi |
NASpI in corso di fruizione |
Mesi residui di fruizione | 50 % della Naspi residua |
Lavoratori in mobilità |
Iscrizione nelle liste di mobilità |
12+12 mesi |
Contribuzione = apprendisti + 50% dell’indennità residua |