Dal 2 settembre 2016 è possibile accedere alla misura definita come Sostegno per l’Inclusione Attiva, dedicata a famiglie in particolare condizione di indigenza.
Vediamo le modalità pratiche per la compilazione della domanda e la sua presentazione.
Per prima cosa bisogna comprendere:
- se il soggetto richiedente possiede i requisiti previsti dalla norma;
- se è in possesso di tutti i documenti;
- consegnarli al comune di appartenenza.
Premessa
L’articolo 1 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), al comma 386 ha istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali un apposito fondo, al fine di garantire l’attuazione del Piano nazionale per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale. In quest’ottica è stato previsto un beneficio particolare, il SIA, ossia Sostegno per l’Inclusione attiva.
Il sostegno economico verrà erogato attraverso l’attribuzione di una carta di pagamento elettronica, utilizzabile per l’acquisto di beni di prima necessità. Dall’ammontare del beneficio vengono dedotte eventuali somme erogate ai titolari di altre misure di sostegno al reddito (Carta acquisti ordinaria, incremento del Bonus bebè).
Per le famiglie che soddisfano i requisiti per accedere all’Assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori, il beneficio sarà corrispondentemente ridotto a prescindere dall’effettiva richiesta dell’assegno.
La Carta elettronica di pagamento SIA sarà inviata ai beneficiari da Poste Italiane a seguito della verifica dei requisiti e dopo che l’INPS avrà dato disposizioni di accredito.
Essa è completamente gratuita, funziona come una normale carta di pagamento elettronica con la differenza che le spese, anziché essere addebitate al titolare della Carta, sono saldate direttamente dallo Stato. Con la Carta sarà possibile effettuare acquisti in tutti i supermercati, negozi alimentari, farmacie e parafarmacie abilitati al circuito Mastercard. La Carta può anche essere utilizzata presso gli uffici postali per pagare le bollette elettriche e del gas e dà diritto a sconti nei negozi convenzionati.
In base al numero dei membri della famiglia verrà assegnato, in caso di accoglimento della domanda, un assegno BIMESTRALE di diverso importo, e in particolare:
N° membri della famiglia | Importo mensile |
1 membro | 80 euro |
2 membri | 160 euro |
3 membri | 240 euro |
4 membri | 320 euro |
5 o più membri | 400 euro |
I requisiti e le incompatibilità
Si potrà accedere alla misura se all’interno del nucleo familiare sono presenti i seguenti requisiti:
- cittadinanza italiana o comunitaria, ovvero residenza in Italia da almeno 2 anni;
- autoveicoli immatricolati la prima volta oltre dodici mesi antecedenti la richiesta e di cilindrata inferiore a 1.300 cc;
- motoveicoli con massima cilindrata di 250 cc e immatricolati la prima volta oltre 3 anni precedenti la richiesta;
- presenza di almeno:
- un componente di età minore di 18 anni;
- una persona con disabilità e di almeno un suo genitore;
- di una donna in stato di gravidanza accertata;
- ISEE inferiore o uguale a 3mila euro.
Sono incompatibili con l’ottenimento del beneficio:
- un valore complessivo di altri trattamenti economici eventualmente percepiti, di natura previdenziale, indennitaria e assistenziale, deve essere superiore a euro 600 mensili;
- la percezione anche solo per un componente del nucleo familiare di:
- prestazioni di assicurazione sociale per l’impiego (NASpI);
- assegno di disoccupazione (ASDI);
- altro ammortizzatore sociale di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria;
- carta acquisti sperimentale.
I documenti necessari
È necessario possedere una Dichiarazione Sostituiva Unica (DSU) ai fini ISEE, in corso di validità, da cui risulti un valore ISEE di importo inferiore o uguale ad euro 3.000,00. L’INPS non procederà alla valutazione della domanda in assenza di un’attestazione ISEE in corso di validità. In caso di gravidanza, dovrà essere fornita con il certificato, la data presunta del parto rilasciata da una struttura pubblica, e la domanda può essere presentata non prima di quattro mesi dalla data presunta del parto.
Le condizioni
Il modello sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 va consegnato al Comune di residenza.
Il richiedente, deve essere consapevole che:
1. i requisiti devono essere mantenuti per l’intera durata del beneficio, pena la cessazione dello stesso;
2. l’erogazione potrà essere sospesa in caso di mancata adesione al progetto e in caso di reiterati comportamenti inconciliabili con gli obiettivi del progetto da parte dei componenti del nucleo familiare beneficiario;
3. i Comuni possono stabilire la revoca o l’esclusione del beneficio nel caso emerga il venir meno delle condizioni di bisogno che lo hanno determinato.
Il richiedente deve anche essere al corrente che:
• in caso di nascita o decesso di un componente, rispetto a quanto dichiarato a fini ISEE, i nuclei familiari sono tenuti a presentare entro due mesi dall’evento una dichiarazione ISEE aggiornata. In caso di altre variazioni nella composizione del nucleo familiare, il beneficio decade dal Bimestre successivo alla variazione e la richiesta del beneficio può essere eventualmente ripresentata per il nuovo nucleo;
• in caso di variazione della situazione lavorativa i componenti del nucleo familiare per i quali la situazione è variata sono tenuti, a pena di decadenza dal beneficio, a comunicare all’INPS il reddito annuo previsto, entro trenta giorni dall’inizio dell’attività;
• l’adesione al progetto, deve avvenire entro 60 giorni dalla comunicazione dell’avvenuto accreditamento del contributo economico relativo al 1° bimestre, rappresenta una condizione necessaria al godimento del beneficio.
Il progetto richiederà ai componenti il nucleo familiare l’impegno a svolgere specifiche attività con riferimento alle seguenti aree: a. frequenza di contatti con i competenti servizi sociali del Comune responsabili del progetto; di norma la frequenza è bisettimanale, se non diversamente specificato nel progetto personalizzato in ragione delle caratteristiche del nucleo beneficiario o delle modalità organizzative dell’ufficio; i componenti in età attiva del nucleo beneficiario possono essere convocati nei giorni feriali con preavviso di almeno 24 ore e non più di 72 ore secondo modalità concordate nel medesimo progetto personalizzato; b. atti di ricerca attiva di lavoro; c. adesione a iniziative per il rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di lavoro, iniziative di carattere formativo o altra iniziativa di politica attiva o di attivazione, accettazione di congrue offerte di lavoro; d. frequenza e impegno scolastico; e. comportamenti di prevenzione e cura volti alla tutela della salute. |
Il modello da compilare
QUADRO A – DATI DEL RICHIEDENTE/TITOLARE DELLA CARTA DI PAGAMENTO
Entrando nel merito dei quadri da compilare, ritroviamo nel Quadro A la richiesta di tutti i dati dell’interessato alla misura, che sarà anche il titolare della carta di pagamento in caso di accoglimento della domanda. Segnalando l’indirizzo email e il recapito telefonico – per quanto non obbligatori – le amministrazioni interessate saranno in grado di effettuare le relative comunicazioni ai richiedenti.
QUADRO B – REQUISITI DI RESIDENZA E CITTADINANZA
Come già segnalato, tra i requisiti necessari per accedere al beneficio rientrano anche quelli riguardanti la residenza e la cittadinanza, e in particolar modo sarà necessario in questo Quadro:
• essere residente in Italia da almeno 2 anni al momento di presentazione della domanda;
• avere cittadinanza italiana, oppure in caso di cittadinanza straniera, indicare il permesso di soggiorno e la sua scadenza.
QUADRO C – REQUISITI FAMILIARI
Il terzo Quadro da analizzare riguarda i requisiti di tipo familiare, e cioè l’autocertificazione sulla presenza di almeno: o un componente di età inferiore a 18 anni; o una persona con disabilità e di almeno un suo genitore; o di una donna in stato di gravidanza accertata.
QUADRO D – REQUISITI ECONOMICI
Il nucleo familiare del soggetto richiedente deve essere in possesso di una Dichiarazione Sostituiva Unica (DSU) ai fini ISEE, in corso di validità, da cui risulti un valore ISEE di importo inferiore o uguale ad euro 3.000,00. Appare utile ricordare nuovamente che nel caso vi siano componenti del nucleo familiare in possesso di redditi da lavoro non rilevati nell’ISEE in corso di validità utilizzato per l’accesso al beneficio, tali redditi devono essere comunicati all’atto della richiesta del beneficio.
Si ricorda inoltre che:
se nel nucleo è presente componente di età inferiore ad anni 18 ↓ sarà considerato l’ISEE per prestazioni rivolte a minorenni o a famiglie con minorenni |
in assenza di minorenni nel nucleo ↓ sarà considerato l’ISEE ordinario |
in presenza di ISEE corrente ↓ sarà comunque considerato quest’ultimo |
L’INPS non procederà alla valutazione della domanda in assenza di un’attestazione ISEE in corso di validità. |
QUADRO E – ALTRI REQUISITI
Come più volte segnalato, la percezione da parte di qualunque componente il nucleo familiare di NASPI o di ASDI (D.Lgs. 22/2015), ovvero di carta acquisti sperimentale o di altro ammortizzatore sociale con riferimento agli strumenti di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria, preclude la possibilità di accedere al beneficio in questione.
QUADRO F – VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE DEL BISOGNO
I Requisiti andranno valutati sulla base della dichiarazione ai fini ISEE (DSU) in corso di validità. In assenza di ISEE in corso di validità la domanda non potrà essere accolta. Il possesso di un ISEE in corso di validità è anche condizione necessaria per il mantenimento del beneficio. In particolare, si riporta il quadro in questione, all’interno del quale è segnalata in un’utile tabella, la valutazione che viene effettuata sulla base dei requisiti segnalati.
Per accedere al beneficio, il nucleo familiare del richiedente, al momento della presentazione della richiesta, dovrà ottenere un punteggio relativo alla valutazione multidimensionale del bisogno, uguale o superiore a 45 punti. |
QUADRO G – ALTRE CONDIZIONI
Indicare se si verifica la condizione in cui tutti i componenti del nucleo si trovino in stato di disoccupazione, avendo di conseguenza proceduto a fornire la dichiarazione di disponibilità allo svolgimento di altre attività all’amministrazione preposta, così come se il nucleo in questione è formato da tre o più figli.
QUADRO H – CONDIZIONI NECESSARIE PER GODERE DEL BENEFICIO
Il quadro in questione procede ad elencare tutte le condizioni per il mantenimento del beneficio, segnalandone le modalità e le condizioni. L’obiettivo infatti, è aiutare le famiglie a superare la condizione di povertà e riconquistare gradualmente l’autonomia. I progetti saranno finalizzati principalmente alla ricerca attiva di lavoro, per mezzo di interventi quali:
• tirocini;
• borse-lavoro;
• formazione;
• percorsi attivi nella cura dei figli (scuola, salute, ecc.).
QUADRO I – SOTTOSCRIZIONE DICHIARAZIONE
Il Quadro I chiude la dichiarazione in questione con luogo, data e firma e con tutte le responsabilità connesse con la sottoscrizione della dichiarazione, ai sensi del DPR n. 445 del 2000.
Dopo la consegna della domanda
Dopo aver presentato la domanda direttamente al proprio Comune di appartenenza, entro 15 giorni lavorativi dalla presentazione, la stessa viene trasmessa all’INPS (Soggetto attuatore) ai fini della verifica automatica delle condizioni previste dal decreto, che sono:
- verifica dell’ISEE;
- verifica di eventuali prestazioni assistenziali in godimento;
- verifica della situazione lavorativa.
Secondo il Messaggio n. 3451 del 30 agosto dell’Istituto previdenziale, i Comuni dovranno utilizzare delle apposite modalità per procedere con l’inoltro della domanda all’INPS. In particolare, il sistema informatico INPS per il SIA prevede i seguenti canali alternativi per l’invio delle domande da parte dei Comuni:
- invio tramite file in formato xml, secondo la struttura (schema xsd), collegandosi online alla procedura “SIA (Sostegno per l’Inclusione Attiva)” resa disponibile nella sezione “Servizi Online” – “Enti pubblici e previdenziali” del portale dell’Istituto;
- acquisizione manuale online, collegandosi alla procedura “SIA (Sostegno per l’Inclusione Attiva)” resa disponibile nella sezione “Servizi Online” – “Enti pubblici e previdenziali” del portale Inps;
- invio in cooperazione applicativa, dalla porta di dominio o sistema dell’Ente in grado di colloquiare con la porta di dominio Inps secondo le regole del Sistema Pubblico di Connettività (SPC);
- invio attraverso la piattaforma SGAte. In quest’ultimo caso l’acquisizione delle domande può avvenire da parte degli Enti regolarmente accreditati e delegati dai Comuni su SGAte.
L’INPS segnala ancora che sarà reso disponibile in breve, per le strutture INPS, un servizio in ambiente intranet per la visualizzazione degli stati delle domande e degli esiti delle elaborazioni.
L’istituto accerta il diritto alla prestazione e calcola il punteggio in base ai parametri stabiliti dal decreto attuativo.
Per accedere al beneficio, il nucleo familiare del richiedente, al momento della presentazione della richiesta, dovrà ottenere un punteggio relativo alla valutazione multidimensionale del bisogno, uguale o superiore a 45 punti. |
Qualora sia superato il punteggio anzidetto, l’INPS:
- dà disposizione dei benefici economici, ove spettanti, che saranno erogati dal Gestore del servizio attraverso una carta precaricata;
- e informa i comuni dell’esito delle domande.
Il Gestore del servizio procede poi alla distribuzione delle carte prepagate relative al bimestre successivo a quello della richiesta.