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Le prestazioni di lavoro occasionale

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La “riforma Biagi” ha disciplinato, tra le altre, anche le prestazioni di lavoro occasionale, distinguendole tra:

  • lavoro occasionale ed accessorio, che riguarda determinate attività e può essere svolto da particolari categorie di soggetti;
  • altre prestazioni di lavoro occasionale;
  • prestazioni di lavoro occasionale che esulano dal mercato del lavoro.

1 LE PRESTAZIONI DI LAVORO OCCASIONALE

Il DLgs. 10.9.2003 n. 276 prevede:

  • una disciplina per “le prestazioni occasionali di tipo accessorio rese da particolari soggetti” (artt. 70 – 73);
  • altre prestazioni di lavoro occasionale (art. 61 co. 2);
  • le prestazioni occasionali che esulano dal mercato del lavoro (art. 74).

2 IL LAVORO OCCASIONALE DI TIPO “ACCESSORIO”

Gli artt. 70 – 73 del DLgs. 10.9.2003 n. 276 introducono una specifica disciplina in relazione alle prestazioni occasionali di lavoro accessorio rese da particolari soggetti.

2.1 L’AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE

Ai sensi dell’art. 70 co. 1 del DLgs. 276/2003, il lavoro accessorio prevede la prestazione di attività lavorative “di natura meramente occasionale” nell’ambito:

  • dei piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresa l’assistenza domiciliare a bambini, persone anziane, ammalate o con handicap;
  • dell’insegnamento privato supplementare;
  • dei piccoli lavori di giardinaggio, nonché di pulizia e manutenzione di edifici e monumenti;
  • della realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli;
  • della collaborazione con enti pubblici e associazioni di volontariato per lo svolgimento di lavori di emergenza, come quelli dovuti a calamità o eventi naturali improvvisi, o di solidarietà.

2.2 L’AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE

2.2.1 I soggetti che possono fornire prestazioni occasionali “accessorie”

Ai sensi degli artt. 70 co. 1 e 71 co. 1 del DLgs. 276/2003, possono svolgere attività di lavoro occasionale “accessorio” i “soggetti a rischio di esclusione sociale o comunque non ancora entrati nel mercato del lavoro”, oppure “in procinto di uscirne”, vale a dire:

  • disoccupati da oltre un anno;
  • casalinghe, studenti e pensionati;
  • disabili e soggetti in comunità di recupero;
  • lavoratori extracomunitari, regolarmente soggiornanti in Italia, nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro.

L’iscrizione in apposite liste

L’art. 71 co. 2 del DLgs. 276/2003 stabilisce che, per poter svolgere le previste attività lavorative occasionali di tipo accessorio, i suddetti soggetti devono comunicare la propria disponibilità presso:

  • i Servizi provinciali per l’impiego (ex Uffici di collocamento), nell’ambito territoriale di riferimento;
  • ovvero gli altri soggetti accreditati.

Il rilascio di una tessera magnetica di riconoscimento

A seguito di tale comunicazione, i soggetti interessati allo svolgimento di prestazioni di lavoro accessorio ricevono, a proprie spese, una tessera magnetica dalla quale risulti la loro condizione.

2.2.2 I soggetti beneficiari delle prestazioni occasionali “accessorie”

Il DLgs. 276/2003 non individua con precisione i soggetti beneficiari delle prestazioni di lavoro “accessorio”, anche se alcune tipologie appaiono chiaramentericomprese (es. persone fisiche, associazioni di volontariato, enti pubblici).

In pratica, non appare chiaro se sia possibile avvalersi di tali prestazioni anche da parte delle imprese, qualora si rientri tra le attività previste dalla norma (es. lavori di giardinaggio o di manutenzione presso la sede sociale).

Sul punto si attendono chiarimenti ufficiali.

2.3 I LIMITI TEMPORALI E DI REDDITO

Ai sensi dell’art. 70 co. 2 del DLgs. 276/2003, il lavoro occasionale di tipo accessorio è ulteriormente subordinato ai seguenti limiti, anche con riferimento a più rapporti di lavoro e più beneficiari delle prestazioni lavorative:

  • durata non superiore a 30 giorni nel corso dell’anno solare;
  • compensi non superiori a 3.000,00 euro, sempre nel corso dell’anno solare.

Pertanto, tali rapporti di lavoro sono ripetibili nel corso degli anni, fermi restando i suddetti limiti.

2.4 LE FINALITÀ DELLA DISCIPLINA

Sulla base della suddetta disciplina, “appare chiaramente la volontà del Legislatore di porre in essere una particolare tipologia contrattuale che persegue principalmente due finalità: da una parte far emergere il sommerso che caratterizza talune prestazioni lavorative tutelando maggiormente lavoratori che altrimenti opererebbero senza alcuna protezione; dall’altra, come afferma l’articolo 4 della stessa legge delega 14 febbraio 2003, n. 30, favorire l’inserimento lavorativo di fasce deboli del mercato aumentando le opportunità di lavoro presso le famiglie o gli enti senza fine di lucro”.

Peraltro, “la fissazione di un campo di applicabilità molto ristretto per il lavoro accessorio si giustifica alla luce dell’esigenza di evitare, in radice, fenomeni di spiazzamento o di concorrenza indesiderabile di questa nuova forma di impiego in danno delle tipologie contrattuali stabili”.

2.5 LA NATURA DEL RAPPORTO DI LAVORO

Sulla base della terminologia utilizzata negli artt. 70 – 72 del DLgs. 276/2003, deve concludersi che la prestazione di lavoro occasionale di tipo accessorio configuri un rapporto di lavoro autonomo e non subordinato.

2.6 IL TRATTAMENTO ECONOMICO, PREVIDENZIALE, ASSISTENZIALE E FISCALE

L’art. 72 del DLgs. 276/2003 disciplina il trattamento economico, previdenziale, assistenziale e fiscale delle prestazioni occasionali di tipo accessorio.

La remunerazione delle prestazioni lavorative di tipo accessorio avviene mediante i c.d. “buoni lavoro”, di valore nominale pari a 7,50 euro, che i beneficiari delle prestazioni potranno acquistare presso i rivenditori autorizzati che saranno individuati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Il valore del buono non è più commisurato alla durata di un’ora della prestazione lavorativa, con la conseguenza che:

  • da una parte, le parti sono libere di stabilire il compenso della prestazione;
  • dall’altra, può sorgere il problema dei resti.

Il lavoratore che ha ricevuto i “buoni lavoro” potrà cambiarli nel relativo corrispettivo monetario presso gli enti accreditati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al netto della trattenuta, per ogni buono, di:

  • 1,00 euro, a titolo di contributi previdenziali da corrispondere alla Gestione separata INPS ex L. 8.8.95 n. 335;
  • 0,50 euro, a titolo di premi INAIL[11];
  • 0,20 euro, per il rimborso spese dell’ente[12].

I suddetti enti provvedono:

  • a registrare i dati anagrafici e il codice fiscale del lavoratore;
  • al versamento dei contributi INPS e dei premi INAIL, per conto del lavoratore stesso.

Il residuo compenso di 5,80 euro ricevuto dal prestatore di lavoro accessorio:

  • è esente da qualsiasi imposizione fiscale;
  • non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del lavoratore stesso.

Il superamento dei limiti

Ovviamente, tale disciplina è applicabile solo nei limiti entro i quali sono ammesse le prestazioni accessorie (30 giorni all’anno e 3.000,00 euro di reddito complessivo).

Qualora si dovesse superare almeno uno dei suddetti parametri, la prestazione non potrà più essere considerata “accessoria” e il rapporto dovrà essere inquadrato nell’ambito del lavoro occasionale “generico”, ovvero di un rapporto di lavoro subordinato (anche speciale), con le relative conseguenze ai fini fiscali e contributivi.

2.7 DECORRENZA DELLA NUOVA DISCIPLINA

La concreta applicazione della disciplina sul lavoro occasionale accessorio è di fatto subordinata all’emanazione dei decreti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, prevista entro 60 giorni dal 24.10.2003, data di entrata in vigore del DLgs. 276/2003, relativi all’individuazione:

  • dei rivenditori autorizzati dei “buoni lavoro”;
  • degli enti accreditati che provvederanno alla “conversione monetaria” dei buoni e agli adempimenti presso gli enti previdenziali e assistenziali;
  • dei criteri e delle modalità per il versamento dei contributi e delle relative coperture assicurative e previdenziali (art. 72 co. 5 del DLgs. 276/2003).

2.8 CARATTERE SPERIMENTALE

Ai sensi degli artt. 73 e 86 co. 12 del DLgs. 276/2003, la disciplina in materia di prestazioni di lavoro di tipo accessorio ha carattere sperimentale.

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, infatti:

  • decorsi 18 mesi dal 24.10.2003, procede ad una verifica dei relativi effetti con le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e predispone un’apposita relazione d’intesa con l’INPS e l’INAIL;
  • ne riferisce entro i successivi tre mesi al Parlamento, ai fini della valutazione della sua ulteriore vigenza.

3 LE ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO OCCASIONALE

Al di fuori del suddetto “lavoro accessorio”, ai sensi dell’art. 61 co. 2 del DLgs. 276/2003 sono ammesse prestazioni occasionali di lavoro, relative alla prestazione di qualunque tipologia di attività, a prescindere dal numero di rapporti intrattenuti, a condizione che:

  • ogni collaborazione non sia superiore a 30 giorni nel corso dell’anno solare;
  • il compenso complessivamente percepito nel medesimo anno solare, rispetto a tutti i rapporti intrattenuti, non superi i 5.000,00 euro.

3.1 I RAPPORTI ESCLUSI DALLA NUOVA DISCIPLINA

Ai sensi dell’art. 61 co. 3 del DLgs. 276/2003, sono però esclusi da tale disciplina, analogamente al “lavoro a progetto”:

  • le professioni intellettuali per l’esercizio delle quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi professionali, esistenti al 24.10.2003 (data di entrata in vigore dello stesso DLgs.);
  • i componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società (es. amministratori e sindaci);
  • i partecipanti a collegi e commissioni;
  • i rapporti e le attività di collaborazione coordinata e continuativa comunque rese ed utilizzate a fini istituzionali in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciute dal CONI, come individuate e disciplinate dall’art. 90 della L. 27.12.2002 n. 289 (Finanziaria 2003);
  • coloro che percepiscono la pensione di vecchiaia.

3.2 IL SUPERAMENTO DEI LIMITI TEMPORALI O DI REDDITO

Se si supera almeno uno dei suddetti parametri temporali o di reddito, la prestazione non potrà più essere considerata “occasionale”, ma il rapporto dovrà essere inquadrato nella disciplina del “lavoro a progetto” (ex collaborazioni coordinate e continuative)[25] o di un rapporto di lavoro subordinato (anche speciale), con le relative conseguenze ai fini fiscali e contributivi.

4 LE PRESTAZIONI OCCASIONALI CHE ESULANO DAL MERCATO DEL LAVORO

L’art. 74 del DLgs. 10.9.2003 n. 276 stabilisce che “con specifico riguardo alle attività agricole non integrano in ogni caso un rapporto di lavoro autonomo osubordinato le prestazioni svolte da parenti e affini sino al terzo grado in modo meramente occasionale o ricorrente di breve periodo, a titolo di aiuto, mutuo aiuto, obbligazione morale senza corresponsione di compensi, salvo le spese di mantenimento e di esecuzione dei lavori”.

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