I canoni di locazione dell’immobile commerciale non percepiti non vanno dichiarati se è intervenuta la risoluzione del contratto.
Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza n.19240/2016.
La vicenda
Il proprietario di un immobile commerciale, a causa della morosità del conduttore, decide di non dichiarare per l’anno 2006 i canoni di locazione non incassati.
L’accertamento
L’amministrazione gli notifica così un accertamento richiedendogli la maggiore Irpef per l’anno d’imposta 2006.
Il ricorso
Secondo il contribuente l’anticipata risoluzione del contratto di locazione è un evento imprevisto che consente di sottrarre legittimamente a tassazione gli importi dei canoni di locazione non pagati.
La difesa dell’Agenzia
Secondo l’amministrazione, non conta che il contratto di locazione sia stato risolto in quanto, in base alla normativa vigente, il locatore di immobili commerciali è sempre obbligato ad esporre in dichiarazione il reddito dei fabbricati, anche se non percepito, fino al momento in cui la risoluzione acquista efficacia.
La decisione della CTP
Il giudice di primo grado accoglie il ricorso.
Appello dell’Agenzia
L’Agenzia delle Entrate ricorre in appello, ottenendo la riforma della sentenza impugnata e la conferma l’accertamento.
Ricorso in Cassazione
Il contribuente non demorde e ricorre in Cassazione, denunciando la violazione degli arti 23 comma 1, 34 comma 4 bis TUIR, in relazione all’art.360 n.3) cpc, lamentando che la CTR avesse omesso di considerare l’intervenuta risoluzione del contratto di locazione, evento che impedisce di far rientrare l’ammontare del canone nella base imponibile.
La decisione della Cassazione
La Cassazione accoglie il ricorso e cassa con rinvio la sentenza impugnata.
Le motivazioni
In tema di imposte sui redditi, in base al combinato disposto degli articoli 23 e 34 del Tuir, il reddito degli immobili locati per utilizzi non abitativi è soggetto a tassazione finché risulta in essere il contratto di locazione fra le parti.
Canoni di locazione non percepiti
In caso di canoni di locazione non percepiti per morosità del conduttore, il proprietario potrà essere soggetto a recupero a tassazione delle somme da parte dell’amministrazione solo previa verifica dell’effettiva intervenuta risoluzione del contratto di locazione (Cass. 651/2012).
Censura fondata
La sentenza impugnata si è limitata, infatti, solo ad affermare l’obbligo del locatore di esporre in dichiarazione il reddito derivante dai canoni di locazione, ancorché non percepiti, omettendo di accertare se fosse nel frattempo intervenuto un provvedimento di risoluzione del contratto o di convalida di sfratto.