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SCIA 2 – Attività e procedimenti

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A seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale è entrato in vigore l’11 dicembre 2016 il decreto che reca la disciplina su “Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti”.

Presentazione della SCIA

Per lo svolgimento delle attività indicate nell’allegato A al decreto, la SCIA produce effetto con la presentazione all’amministrazione competente o, se sono necessarie altre comunicazioni o attestazioni, allo Sportello Unico.
Alla comunicazione devono essere allegate asseverazioni o certificazioni ove espressamente previste da disposizioni legislative o regolamentari.
Le amministrazioni, nell’ambito delle rispettive competenze, possono ampliare le attività non espressamente elencate nella tabella A, anche in ragione delle loro specificità territoriali, pubblicandole sul proprio sito istituzionale.
Il decreto comunque prevede che la tabella A possa essere integrata e completata con decreto del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione.

Semplificazioni in materia edilizia

Il decreto, al fine di garantire omogeneità di regime giuridico in tutto il territorio nazionale in materia edilizia, prevede che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in oggetto, sia emanato un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa intesa con la Conferenza unificata, che adotti un glossario unico, e che contenga l’elenco delle principali opere edilizie, con l’individuazione della categoria di intervento a cui le stesse appartengono e del conseguente regime giuridico a cui sono sottoposte.

Quali sono gli adempimenti semplificati

Le semplificazioni sono indicate all’art. 3 del decreto chiarendo in particolare:
– gli interventi subordinati a comunicazione di inizio lavori asseverata;
– gli interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio di attività;
– gli interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio di attività in alternativa al permesso di costruire;
– il rilascio dell’agibilità con la relativa documentazione da allegare.

Semplificazione di regimi amministrativi in materia di pubblica sicurezza

Il decreto si occupa anche della semplificazione di regimi amministrativi in materia di pubblica sicurezza in particolare sull’installazione di impianti provvisori elettrici per straordinarie illuminazioni pubbliche in occasione di festività civili o religiose o in qualsiasi altra contingenza che sono soggette alla certificazione di conformità degli impianti.

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