Start-up: i nuovi requisiti per gli incubatori certificati di start up innovative
Soggetti ammissibili
Autocertificazione
Monitoraggio e aggiornamenti normativi
Controlli
Al fine di consentire i controlli sul rispetto dei requisiti di legge, l’incubatore certificato deve conservare gli atti e i documenti attestanti la veridicita’ delle informazioni fornite nella compilazione del modello informatico per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data dell’iscrizione nella citata sezione speciale del registro delle imprese.
Qualora dal controllo emerga l’insussistenza dei requisiti dichiarati la societa’ e’ soggetta alla cancellazione dalla sezione speciale, decadendo dai relativi benefici fiscali o di qualsiasi altra natura a essa attribuiti in applicazione della disciplina prevista dal decreto.
Entrata in vigore
Il decreto entra in vigore il 21 gennaio 2017 e dallo stesso giorno cessa di avere efficacia il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 22 febbraio 2013.
A decorrere dall’entrata in vigore del decreto, le societa’ gia’ iscritte nella sezione speciale del registro delle imprese devono depositare, a pena di decadenza, la dichiarazione annuale di mantenimento dei requisiti in conformita’ ai parametri stabiliti dall’allegato al provvedimento.
Per le societa’ costituite da meno di due esercizi, il requisito dell’adeguata e comprovata esperienza nell’attivita’ di sostegno a start-up innovative, puo’ essere ottenuto mediante avvalimento dell’attivita’ di incubazione fisica di start-up innovative maturata da societa’ o altri enti cui siano legate da un rapporto di conferimento, fusione, scissione, di cessione d’azienda o di ramo d’azienda.
Alla stessa attivita’ di incubazione di start-up puo’ fare riferimento solo un incubatore certificato iscritto
