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Bilancio in forma abbreviata le modifiche 2016

Il DLgs. 18.8.2015, n. 139 ha modificato le norme del codice civile sul bilancio di esercizio in attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese.

Le innovazioni e le modifiche introdotte sono applicate ai bilanci degli esercizi che iniziano dal 1 gennaio 2016.

La disciplina dei bilanci in forma abbreviata

Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata (2435-bis)  possono valutare i titoli al costo di acquisto, i crediti al valore di presumibile realizzo e i debiti al valore nominale, senza applicare quindi la regola del costo ammortizzato stabilita per le società che redigono il bilancio in forma ordinaria (art. 2423-bis, co. 7 c.c.).

Schema di bilancio

Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata sono esonerate dall’obbligo di presentare il rendiconto finanziario. Per lo Stato patrimoniale, è eliminata la disposizione che impone di evidenziare per le immobilizzazioni materiali e immateriali la consistenza dei fondi ammortamento e svalutazioni.

Conto Economico

Per il Conto economico si precisa che devono essere aggiunte le voci D.18.d e D.19.d che riguardano le rettifiche di valore degli strumenti derivati e sono invece eliminate le voci relative all’area straordinaria, così come previsto per lo schema base del Conto economico.

Il bilancio delle micro-imprese

Una delle più rilevanti modifiche apportate dal DLgs. 139/21015, applicabile a partire dai bilanci riferiti agli esercizi che iniziano dal 1 gennaio 2016, è la nascita del bilancio delle micro-imprese, con semplificazioni ulteriori rispetto al bilancio redatto in forma abbreviata.

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