Home Lavoro e Previdenza PATTO DI NON CONCORRENZA

PATTO DI NON CONCORRENZA

48
0

RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

Ai sensi dell’art. 2125 c.c., il patto di non concorrenza è un contratto a prestazioni corrispettive e a titolo oneroso, per effetto del quale il datore di lavoro si obbliga a corrispondere al lavoratore una somma di denaro a fronte dell’impegno di quest’ultimo a non svolgere attività concorrenziale per il tempo successivo alla cessazione (per qualsiasi causa) del rapporto di lavoro.

VALIDITA’

Ai fini della validità del suddetto patto, la legge richiede che lo stesso sia necessariamente oneroso, sia formalizzato per iscritto e che preveda limiti di oggetto, tempo e luogo.

Tali sono, infatti, i parametri che la giurisprudenza considera ai fini della valutazione della liceità del patto, che viene invariabilmente dichiarato nullo qualora i limiti imposti al lavoratore nell’esercizio della sua professionalità siano considerati tali da pregiudicarne la capacità reddituale.

EROGAZIONE DEI COMPENSI

L’erogazione dei compensi stabiliti nell’accordo può avvenire:

– in costanza del rapporto;

– in una unica soluzione contestualmente alla cessazione del rapporto di lavoro;

– in forma rateale, ripartita sulla durata di validità del periodo di non concorrenza.

Il patto di non concorrenza (art. 2125 c.c.), potrà riguardare qualsiasi attività lavorativa che possa competere con quella del datore di lavoro e non deve quindi limitarsi alle sole mansioni espletate dal lavoratore nel corso del rapporto. Esso è, perciò, nullo allorché la sua ampiezza sia tale da comprimere la esplicazione della concreta professionalità del lavoratore in limiti che ne compromettano ogni potenzialità reddituale (sentenza Corte di Cassazione n. 13282 del 10 settembre 2003).

Il giudice avrà quindi la funzione di accertare considerando la concreta personalità professionale dell’obbligato, ma non potrà ritenere nullo il patto stesso per il solo fatto di non avere circoscritto l’obbligo di astensione del lavoratore alle attività esercitate presso il datore di lavoro.

L’art. 1751 bis riguarda gli agenti e rappresentanti di commercio. Il rapporto di agenzia, contrattualmente, si configura come atto di reciproca collaborazione tra due imprenditori.  Il patto che limita l’agente per il periodo successivo al mandato di agenzia deve essere redatto per iscritto, limitato all’area in cui l’agente ha esercitato il suo mandato e per la quale ha concluso il contratto di agenzia. La durata di tale accordo non può eccedere i due anni di calendario.

ATTIVITA’ AUTONOME E PROFESSIONALI

Ai sensi dell’art. 2596  per le attività autonome, professionali o di collaborazione generica il patto di non concorrenza prevede la forma scritta ed è valido se circoscritto ad una determinata attività o zona.  Il limite massimo di durata dell’accordo è di cinque anni. In caso di clausole che prevedano tempi più lunghi, la durata massima è da intendersi automaticamente ridotta ad un quinquennio.

Aspetto economico:

L’aspetto economico è altresì una variante. Nell’ipotesi di contratti di agenzia, si fa riferimento ad accordi economici collettivi, nel caso di lavoratori dipendenti si fa riferimento ad accordi privati. In merito ai collaboratori autonomi o professionali non è esplicitamente citato alcun compenso specifico, per cui l’atto può essere valido anche senza definizione di un trattamento economico o risarcitorio.

VIOLAZIONE DEL PATTO DI NON CONCORRENZA

Esempio:

Il patto di non concorrenza deve ritenersi violato da parte del dipendente, con perdita del diritto alla relativa indennità pattuita, in caso di assunzione presso una società con oggetto sociale sostanzialmente coincidente a quello del precedente datore di lavoro, ancorché conseguente a licenziamento per giusta causa determinato dalla sottrazione di dati aziendali( sentenza n.25147/2017- Corte di Cassazione).

PATTO DI NON CONCORRENZA E DIRITTO DI OPZIONE

Il patto di opzione è espressamente disciplinato dal Codice civile all’art. 1331 che, al primo comma, così recita: “quando le parti convengono che una di esse rimanga vincolata alla propria dichiarazione e l’altra abbia facoltà di accettarla o meno, la dichiarazione della prima si considera quale proposta irrevocabile”.

La clausola di opzione apposta ad un patto di non concorrenza, la quale prevede il diritto del datore di lavoro di decidere, fino ad un momento successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, se avvalersi, o meno, delle condizioni relative al patto medesimo, deve considerarsi nulla in assenza di un effettivo corrispettivo

Rispondi