| 

IMU e TASI acconto entro il 16 giugno

Nessuna novità per il calcolo diIMU e TASI2017 rispetto alle regole applicabili per il periodo d’imposta 2016. Il prossimo16 giugno(non ha effetto il nuovotax dayfissato al 30 giugno, che opera solo per le imposte erariali) occorrerà procedere al versamento dell’acconto dovutoper l’anno 2017, prendendo a riferimento iparametri di calcolo 2016.

L’acconto

Il pagamento dell’acconto 2017, che dovrà essere effettuato tramite il modello di versamento unificato F24, ovvero apposito bollettino, scade il prossimo 16 giugno.

Aliquote e detrazioni

L’imposta dovuta deve essere calcolata applicando le aliquote e le detrazioni deliberate dai Comuniper l’anno precedente, ossia per il 2016.

Il contribuente potrà scegliere se versare solo l’acconto o direttamente l’impostadovuta per l’intero annoin un’unica soluzione(previsione espressamente stabilita solo per l’IMU, ma che si ritiene applicabile anche alla TASI).

Le aliquote

L’aliquota di base dell’IMU è stata fissata allo0,76%e può essere tanto incrementata quanto ridotta dal Comune sino a 0,3 punti percentuali: ilrangedell’aliquota ordinaria sarà quindi compreso traun minimo del 0,46 e un massimo del 1,06%.

L’abitazione principale

L’abitazione principalee le relative pertinenze risultano esenti da imposta (sia ai fini IMU che TASI), salvo che per i fabbricati di lusso (immobili di categoriaA/1, A/8 e A/9); per questi ultimi è prevista, oltre all’applicazione della detrazione, un’aliquota pari allo0,4%, che i Comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, sino a 0,2 punti percentuali.

Le aliquote previste per la TASI sono determinate tenendo conto di un vincolo incrociato con l’IMU: lasomma delle aliquote della TASI e dell’IMU, per ciascuna tipologia di immobile, non può essere in ogni caso superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, quindi si deve fare riferimento a untetto fissato al 1,06% per la generalità degli immobili, ovvero ad altre minori aliquote in relazione alle diverse tipologie (ossia lo 0,6% per le abitazioni principali, dove queste risultassero tassate, come nel caso degli immobili di lusso). Questa è la previsione che comporta le maggiori problematiche in quanto, ilcalcolo della TASI è necessariamente vincolato alla previa verificare del calcolo IMU.

È offerta ai Comuni la possibilità di confermare (quindi doveva già essere previsto nell’anno precedente), nella determinazione delle aliquote TASI, un eventuale incremento di tali limiti sinoallo 0,8 per mille, relativamente agli immobili non esentati; in tal caso il prelievo complessivo (sommando IMU e TASI) sugli immobili diversi dall’abitazione principale potrebbe arrivare al11,4 per mille.

Fabbricati rurali

Si ricorda, inoltre, che per ifabbricati ruraliad uso strumentale (stalle, serre, depositi attrezzi, ecc.), esenti da IMU, l’aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell’1 per millee tale limite non può in alcun caso essere incrementato dal Comune (neppure applicando la previsione di incremento dello 0,8 per mille).

Fabbricati invenduti

Con riferimento ai fabbricatiinvenduti delle imprese di costruzione, destinati alla vendita e in ogni caso non locati, anche questi esenti da IMU, è prevista un’aliquota TASI del 1 per mille, che il Comune può elevaresino al 2,5 per mille, ovvero ridurre sino a zero.

IMU e TASI: chi paga e chi no

La disciplina IMU e TASI prevedono diversi casi esenzione ed agevolazioni. Con la tabella che segue se ne fornisce una sintesi “dettagliata”.

IMU e TASI
(Esenzione/Non esenzione)
Tipologia di immobileIMUTASI
Abitazione principale di categoria catastale NON di lusso (A2, A3, A4, A5, A6 e A7)EsenteEsente
Abitazione principale di categoria catastale di lusso (A1, A8, A9)NON esenteNON esente
Pertinenze abitazione principale di categoria NON di lussoEsenti nel limite massimo di tre ciascuna appartenente a categoria catastale C/2,C/6 e C/7Esenti nel limite massimo di tre ciascuna appartenente a categoria catastale C/2,C/6 e C/7
Pertinenze abitazione principale di categoria di lussoNON esenti (si considerano ad ogni modo pertinenze dell’abitazione principale quelle appartenenti a categoria catastale C/2, C/6 e C/7 nel limite massimo di tre ciascuna appartenente a categoria catastale differente)NON esenti (si considerano ad ogni modo pertinenze dell’abitazione principale quelle appartenenti a categoria catastale C/2, C/6 e C/7 nel limite massimo di tre ciascuna appartenente a categoria catastale differente)
Quota TASI inquilinoL’inquilino non è mai soggetto passivo IMUSe l’immobile occupato è la sua abitazione principale (e appartiene a categoria NON di lusso) egli è esente dalla sua quota TASI
Ex casa coniugale oggetto di assegnazioneEsente se appartenente a categoria catastale NON di lussoEsente se appartenente a categoria catastale NON di lusso
Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagraficaAssimilazione ad abitazione principaleAssimilazione ad abitazione principale
Fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008Assimilazione ad abitazione principaleAssimilazione ad abitazione principale
Un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall’art. 28, comma 1, del D.Lgs. 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagraficaAssimilazione ad abitazione principaleAssimilazione ad abitazione principale
Una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’usoAssimilazione ad abitazione principale (in caso di più unità abitative possedute in Italia dal pensionato estero, questi può scegliere liberamente quale di esse considerare assimilata)Assimilazione ad abitazione principale (in caso di più unità abitative possedute in Italia dal pensionato estero, questi può scegliere liberamente quale di esse considerare assimilata)
L’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locataAssimilazione ad abitazione principale (solo se prevista dalla delibera comunale)Assimilazione ad abitazione principale (solo se prevista dalla delibera comunale)
Fabbricato ceduto in comodato gratuito tra genitori e figliSconto 50% (solo se rispettate le condizioni di cui al comma 10 lett. b) Legge n. 208/2015)Sconto 50% (solo se rispettate le condizioni di cui al comma 10 lett. b) Legge n. 208/2015)
Immobile dichiarato di interesse storico/artisticoSconto 50% (cumulabile con lo sconto previsto per immobili in comodato)Sconto 50% (cumulabile con lo sconto previsto per immobili in comodato)
Immobile dichiarato inagibile/inabitabileSconto 50%Sconto 50%
Immobile locato a canone concordatoSconto 25% (cumulabile con sconto previsto per immobili di interesse storico/artistico)Sconto 25% % (cumulabile con sconto previsto per immobili di interesse storico/artistico)
Fabbricati rurali strumentaliEsenteNON esente (aliquota massima 0,1%)
Fabbricati rurali “abitativi”NON esente (salvo che siano abitazione principale)NON esente (salvo che siano abitazione principale)
Immobili merce (purché non locati)EsentiNON esente (aliquota base 0,1%, aliquota massima 0,25% e possibilità di azzeramento per i Comuni)
Fabbricati di categoria EEsentiEsenti
Fabbricati destinati ad uso culturale (biblioteche, teatri, ecc.); fabbricati destinati all’esercizio del culto (Chiese, casa parrocchiale, ecc.); fabbricati della Santa SedeEsentiEsenti
Immobili appartenenti ad enti non commerciali destinati a fini assistenziali, di ricerca, ecc.Esenti (salvo in caso d’uso promiscuo)Esenti (salvo il caso di uso promiscuo)
Immobili posseduti da partiti politiciNON esentiNON esenti
Immobili destinati a scopi istituzionali (scuole, ecc.)EsentiEsenti
Immobili posseduti da Istituti bancariNON esentiEsenti
Rifugi alpini e bivacchiNON esentiEsenti
Terreno agricolo posseduto e condotto da coltivatori diretti/IAPEsente (è necessario che vi siano congiuntamente possesso e conduzione)I terreni sono sempre esenti dalla TASI
Terreni agricoli ubicati nei Comuni delle isole minori di cui all’allegato A annesso alla Legge 28 dicembre 2001, n. 448Esente
Terreni agricoli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibileEsente
Terreni (da chiunque posseduti) ricadenti in uno dei Comuni di cui all’elenco della Circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993Esente (se il Comune è contrassegnato dalla sigla PD –  parzialmente delimitato- l’esenzione IMU opera solo per quei terreni ricadenti nella zona del Comune in cui vige l’esenzione. Al riguardo contattare l’ufficio tributi)
Terreni agricoli non rientranti in nessuno dei casi precedentiNON esente 
Area fabbricabileNON EsenteNON esente
Area fabbricabile posseduta e condotta (come terreno agricolo) da coltivatore diretto/IAPEsenteEsente

La responsabilità delle parti nel versamento

La tabella che segue riporta invece il dettaglio delle responsabilità nel versamento dei soggetti passivi dei due tributi:

Responsabilità delle parti
Chi

IMU

TASI
Comproprietari

Ogni comproprietario è responsabile autonomamente della propria obbligazione tributaria (non c’è responsabilità solidale).

Se ad esempio un immobile è in comproprietà tra due fratelli, dell’omesso/insufficiente versamento da parte di uno dei due NON ne risponde anche l’altro

I comproprietari sono responsabili solidalmente
In caso di diritto reale di godimento (usufrutto, diritto di abitazione, ecc.)Soggetto passivo è il solo titolare del diritto reale di godimentoSoggetto passivo è il solo titolare del diritto reale di godimento
Proprietario ed inquilinoSoggetto passivo è solo il proprietarioCiascuno è responsabile per il versamento della propria quota TASI (non c’è responsabilità solidale tra di loro)
CoinquiliniL’inquilino non è mai soggetto passivo IMUCiascuno è responsabile per il versamento della propria quota TASI (non c’è responsabilità solidale tra di loro)

Articolo aggiornato ed integrato con il contributo di A. Gigliotti in data 7 giugno 2017.


Qualora questa pubblicazione ti sia risultata utile e gradita, per rimanere sempre aggiornato iscriviti gratuitamente alla nostra pure seguici sui social network (facebook, twitter, linkedin). In caso di necessità di approfondimenti, per richiedere un parere o conoscere il nostro team di professionisti, non esitare a contattarci. Se hai una o più domande da porci o hai bisogno di una consulenza, accedi al nostro portale e-commerce.


 


Iscriviti alla Newletter

Non inviamo spam! Leggi la nostraInformativa sulla privacyper avere maggiori informazioni.

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.I campi obbligatori sono contrassegnati*