Il valore del registro non fa plusvalenza



È illegittimo l’accertamento sulla plusvalenza fondato solo sulla rettifica ai fini dell’imposta di registro: la nuova norma, ha infatti valenza retroattiva e pertanto va applicata anche per i giudizi in corso.

Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza n.13571/2017 del 30 maggio 2017.

Le motivazioni

Per le cessioni di immobili e di aziende nonché per la costituzione e il trasferimento di diritti reali sugli stessi, l’esistenza di un maggior corrispettivo non è presumibile soltanto sulla base del valore anche se dichiarato, accertato o definito ai fini dell’imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, ovvero delle imposte ipotecaria e catastale di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347».

Applicazione retroattiva

La Cassazione ha precisato che tale norma è applicabile anche ai giudizi in corso atteso il carattere interpretativo della stessa. Secondo i giudici di legittimità, inoltre, l’ulteriore conferma della retroattività della nuova previsione si desume dalla circostanza che il legislatore non ha indicato per essa alcuna decorrenza.

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