Gestione INPS commercianti: iscrizione obbligatoria se coesistono abitualità e prevalenza. Non basta essere socio di una società commerciale



La qualità di socio non comporta l’automatica iscrizione alla gestione Inps commercianti. Non basta infatti lo svolgimento di un’attività lavorativa (di natura individuale o societaria) qualsiasi per essere iscritti: occorre che esistano, congiuntamente, i due requisiti di abitualità e prevalenza.

Quando è obbligatoria l’iscrizione all’Inps gestione commercianti?

L’iscrizione alla gestione commercianti è obbligatoria ove si realizzino congiuntamente:

  • la titolarità o gestione di imprese organizzate e/o dirette in prevalenza con il lavoro proprio e dei propri familiari;
  • la piena responsabilità ed i rischi di gestione (unica eccezione proprio per i soci di S.r.l.);
  • la partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
  • il possesso, ove richiesto da norme e regolamenti per l’esercizio dell’attività propria, di licenze e qualifiche professionali.

Ai fini di tale obbligo contributivo è richiesta la verifica della sussistenza degli elementi della abitualità e della professionalità della prestazione lavorativa, nonché degli altri requisiti eventualmente previsti dalle rispettive discipline normative di settore.

I requisiti di abitualità e prevalenza

I requisiti congiunti di abitualità e prevalenza – necessari l’iscrizione alla gestione ed il cui onere della prova è a carico dell’INPS, tenuto a provare i fatti costitutivi dell’obbligo contributivo – devono riferirsi ad un criterio non predeterminato di tempo e di reddito da accertarsi in senso relativo e soggettivo, ossia facendo riferimento alle attività lavorative espletate dal soggetto considerato in seno alla stessa attività aziendale costituente l’oggetto sociale della S.r.l. (ovviamente al netto dell’attività esercitata in quanto amministratore); e non già comparativamente con riferimento a tutti gli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali) dell’impresa.

Questa interpretazione risponde maggiormente alla logica della norma, volta a valorizzare l’elemento del lavoro personale, e, al contempo, ad evitare di restringere l’area di applicazione dell’assicurazione commercianti, lasciando fuori i casi in cui l’attività del socio di S.r.l., ancorché rilevante ed abituale, non venga ritenuta preponderante rispetto agli altri fattori produttivi. Vedi: Cass. 4440/2017.

La prova

La prova della presenza dei requisiti congiunti di abitualità e prevalenza necessari per l’iscrizione alla gestione IVS commercianti è a carico dell’INPS. In pratica grava sull’ente previdenziale l’onere di provare i fatti costitutivi della pretesa contributiva. Vedi: Cass. 3835/2016

La dichiarazione resa dal socio non ha valore confessorio

La dichiarazione resa dal socio di società a responsabilità limitata ai fini di ottenere la iscrizione alla gestione commercianti non ha valore confessorio, in quanto mero adempimento di un obbligo di legge e non contenente un fatto da far valere contro il dichiarante. Vedi: Cass. 854/2008, 13215/2008.


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