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Agevolazioni fiscali "prima casa" – Mancato trasferimento della residenza entro il termine di 18 mesi

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Le gravi condizioni di salute esistenti già al momento del rogito escludono la causa di forza maggiore.

Lo ha precisato la Cassazione con l’Ordinanza n. 17225 del 12/7/17.

Motivazioni

Ai sensi del comma 2 bis, della nota all’art. 1 della tariffa allegata al D.P.R. n. 131/1986, la fruizione dell’agevolazione fiscale connessa all’acquisto della prima casa postula che l’acquirente abbia la residenza (o presti attività lavorativa) nel comune in cui è ubicato l’immobile ovvero che si impegni, in seno all’atto d’acquisto, a stabilirla in detto comune entro il termine di 18 mesi.

Il trasferimento della residenza

La realizzazione dell’impegno di trasferire la residenza rappresenta, dunque, un elemento essenziale per il conseguimento del beneficio richiesto e provvisoriamente concesso dalla legge al momento della registrazione dell’atto e costituisce un vero e proprio obbligo del contribuente verso il fisco.

Causa di forza maggiore

Proprio perché inerente ad un comportamento del debitore, nella relativa valutazione va, quindi, tenuto conto della sopravvenienza di un caso di forza maggiore, e cioè di un ostacolo all’adempimento dell’obbligazione, caratterizzato dalla non imputabilità alla parte obbligata, e dall’inevitabilità ed imprevedibilità dell’evento, essendo, per contro, irrilevanti le motivazioni soggettive relative al mancato trasferimento della residenza nel comune in cui è ubicato l’immobile.

Tale orientamento è stato di recente ribadito, con la precisazione che “in tema di benefici fiscali per l’acquisto della ”prima casa”, è consentito il mantenimento dell’agevolazione nei casi in cui il trasferimento della residenza nel comune ove è ubicato l’immobile non sia tempestivo per causa – sopravvenuta, imprevedibile e non addebitabile al contribuente – di forza maggiore, istituto il cui ambito applicativo non è limitato alle sole obbligazioni“.

Caso di specie

Nel caso di specie, il mancato trasferimento della residenza nei termini è stato giustificato con le particolari condizioni di salute dei contribuenti.

In particolare, i coniugi acquirenti al momento del rogito erano, il primo, ottantenne e, la seconda, settantaseienne, e avevano comprovato le loro gravi patologie e l’impossibilità di dare corso al trasferimento della residenza nel termine di legge.

Tuttavia, la fattispecie non è stata considerata “causa di forza maggiore” in quanto mancante del presupposto della posteriorità (rispetto all’atto) ed imprevedibilità dell’impedimento, stanti l’età avanzata e soprattutto le precarie condizioni di salute degli acquirenti già al momento del rogito.


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