Registri Iva: nessun obbligo di stampa



Stop all’obbligo di stampa cartacea dei registri Iva gestiti in modalità elettronica, basterà tenere aggiornati i registri digitali relativi a fatture emesse ed acquisti per stamparli in sede di accesso, ispezione o verifica a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti e in loro presenza.

È una delle novità introdotte dal maxiemendamento al decreto fiscale collegato alla manovra e approvato dal Senato in prima lettura (il testo ora è passato all’esame della Camera).

In pratica

Se a seguito di un accesso, ispezione o verifica, i dati memorizzati digitalmente risultano aggiornati e a richiesta viene eseguita la stampa immediata sui registri cartacei, gli organi verificatori dovranno constatare la regolarità della tenuta dei registri.

Lo ha previsto l’articolo 7 del Dl 357/1994 allo scopo di semplificare i processi amministrativi causati dal differimento temporale della registrazione per effetto dell’utilizzo degli strumenti meccanografici.

Pertanto, la regolarità della tenuta delle scritture contabili, in assenza di annotazione su carta, è da ritenersi conforme se i dati, che si riferiscono all’esercizio corrente, risultano aggiornati ed immediatamente stampabili su richiesta.

Iscriviti alla Newletter

Non inviamo spam! Leggi la nostra Informativa sulla privacy per avere maggiori informazioni.


Lascia un commento:

Rispondi