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La contribuzione per il 2018 degli Artigiani e commercianti

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L’Inps, con la circolare n. 27 del 12 febbraio 2018, ha comunicato le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti, per l’anno 2018.

Massimale e minimale per il 2018:

  • il massimale annuo di reddito imponibile è pari a 101.427 euro
  • il minimale annuo di reddito imponibile è pari a 15.710 euro.
REDDITO MINIMO ANNUO ALIQUOTA CONTRIBUTO MINIMO ANNUO
Artigiani 15.710 euro 24% 3.770,40 euro (+7,44 maternità)
Commercianti 15.710 euro 24,09% 3.784,54 euro (+7,44 maternità)

Modalità di calcolo del contributo IVS dovuto da artigiani e commercianti

Il contributo IVS dovuto da artigiani e commercianti:

a) è calcolato sulla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini Irpef (e non soltanto su quello derivante dall’attività che dà titolo all’iscrizione nella gestione di appartenenza);

b) è rapportato ai redditi d’impresa prodotti nello stesso anno al quale il contributo si riferisce (quindi, per i contributi dell’anno 2018, ai redditi 2018, da denunciare al fisco nel 2019).

Riduzione contributiva ultra 65enni

Anche per il 2018 si applica la riduzione del 50% dei contributi dovuti da coloro che hanno più di sessantacinque anni di età, già pensionati presso le gestioni dell’Inps (articolo 59, comma 15, legge 449/1997).

Imprese con collaboratori

Se il titolare si avvale anche dell’attività di familiari collaboratori, i contributi eccedenti il minimale devono essere determinati con le seguenti modalità:

  • imprese familiari legalmente costituite – sia i contributi per il titolare sia quelli per i collaboratori devono essere calcolati tenendo conto della quota di reddito denunciata da ciascuno ai fini fiscali (articolo 230-bis, c.c. e articolo 5, comma 4, Tuir)
  • aziende non costituite in imprese familiari – il titolare può attribuire a ciascun collaboratore una quota del reddito denunciato ai fini fiscali; in ogni caso, il totale dei redditi attribuiti ai collaboratori non può superare il 49% del reddito globale dell’impresa; i contributi per il titolare e per i collaboratori devono essere calcolati tenendo conto della quota di reddito attribuita a ciascuno di essi.

Regime forfettario

Per quanto riguarda il regime contributivo agevolato ex lege n. 190/2014, la legge di Bilancio per il 2018, non ha introdotto alcuna modifica, pertanto, in assenza di espressa abrogazione, tale regime si considera prorogato anche per il 2018.

Tale regime, l’accesso al quale ha natura facoltativa, consiste nella riduzione contributiva del 35% e si applicherà nel 2018 ai soggetti già beneficiari del regime agevolato nel 2017 che, ove permangano i requisiti di agevolazione fiscale, non abbiano prodotto espressa rinuncia allo stesso.

I soggetti che hanno invece intrapreso nel 2017 una nuova attività d’impresa per la quale intendono beneficiare nel 2017 del regime agevolato devono comunicare la propria adesione entro il termine perentorio del 28 febbraio 2018.

I soggetti, infine, che intraprendono una nuova attività nel 2018, per la quale intendono aderire al regime agevolato, devono comunicare tale volontà con la massima tempestività rispetto alla ricezione del provvedimento d’iscrizione, in modo da consentire all’Inps la corretta e tempestiva predisposizione della tariffazione annuale.

Termini e modalità di versamento

Con riferimento ai termini e alle modalità di versamento, la circolare in oggetto specifica che i contributi devono essere versati mediante i modelli di pagamento unificato F24, alle scadenze che seguono:

  • 16 maggio,
  • 21 agosto,
  • 16 novembre 2018
  • e 16 febbraio 2019,

per il versamento delle 4 rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito;

Per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche in riferimento ai contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2017, primo acconto 2018 e secondo acconto 2018 i versamenti devono essere effettuati entro i termini previsti dalle scadenze fiscali.

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