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Non è necessaria la querela di falso per rettificare i criteri di redazione del bilancio

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Gli amministratori della società, cui spetta di redigere il bilancio, non rivestono la qualità di pubblici ufficiali, motivo per il quale è da escludere che il bilancio sia annoverabile fra gli atti che fanno piena prova, sino a querela di falso.

L’Agenzia delle entrate può dunque procedere alla rettifica del bilancio, contestando i criteri utilizzati dal contribuente nella sua redazione, al fine di far emergere la sussistenza di un credito tributario evaso o l’insussistenza di quello chiesto a rimborso, senza che sia necessaria alcuna querela di falso.

Il giudice tributario investito del ricorso del contribuente contro un avviso di accertamento che si fondi sulla riclassificazione delle poste del bilancio è tenuto a valutare, sulla scorta delle risultanze di causa, se detta riclassificazione debba o meno ritenersi corretta e sia idonea a giustificare la maggiore pretesa impositiva od il diniego di rimborso.

Il fatto

Nel caso esaminato dalla cassazione, la CTR respingeva l’appello dell’Agenzia, ritenendo che il bilancio della società facesse fede fino a querela di falso e che, ai fini della sua riclassificazione, era dunque necessario il preventivo esperimento di un’azione penale che ne accertasse la falsità. E, in assenza di tale accertamento, a suo avviso, l’Ufficio non poteva modificare le registrazioni contabili e considerare immobilizzazione ciò che per l’azienda era un bene.

Secondo la Suprema Corte gli amministratori della società, cui spetta di redigere il bilancio, non rivestono la qualità di pubblici ufficiali e tanto basta ad escludere che il bilancio sia annoverabile fra gli atti che fanno piena prova, sino a querela di falso, della corrispondenza al vero delle attestazioni che vi sono contenute.

La possibilità di contestare i criteri utilizzati dal contribuente nella redazione del bilancio, al fine di far emergere la sussistenza di un credito tributario, è del resto implicitamente prevista da tutte le norme che consentono all’Ufficio non solo di procedere ad ispezioni e verifiche sulle scritture contabili, ma anche, in presenza di determinati presupposti,  di operare accertamenti in via presuntiva.

Cassazione Civile Ord. Sez. 5 Num. 20122 Anno 2018
Presidente: CRISTIANO MAGDA
Relatore: ZOSO LIANA MARIA TERESA
Data pubblicazione: 30/07/2018

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