L’articolo 7 del decreto crescita ha previsto che “sino al 31 dicembre 2021, per i trasferimenti di interi fabbricati, a favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare, che provvedano entro i successivi dieci anni alla demolizione e ricostruzione degli stessi, anche con variazione volumetrica rispetto al fabbricato preesistente, ove consentita dalle vigenti norme urbanistiche, o eseguano, sui medesimi fabbricati, interventi di manutenzione straordinaria, di restauro, di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia dei fabbricati, in entrambi i casi conformemente alla normativa antisismica e con il conseguimento della classe energetica NZEB, A o B, e procedano alla successiva alienazione degli stessi, anche se suddivisi in piu’ unita’ immobiliari qualora l’alienazione riguardi almeno il 75 per cento del volume del nuovo fabbricato, si applicano l’imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200 ciascuna.
Regime Sanzionatorio
In caso di mancato rispetto degli adempimenti nei termini previsti, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché la sanzione del 30 per cento delle stesse imposte oltre agli interessi di mora a decorrere dalla data di acquisto del fabbricato.
Art. 7
Incentivi per la valorizzazione edilizia (( e disposizioni
in materia di vigilanza assicurativa ))
1. Sino al 31 dicembre 2021, per i trasferimenti di interi
fabbricati, a favore di imprese di costruzione o di ((
ristrutturazione immobiliare, anche nel caso di operazioni ai sensi
dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, che, entro i successivi dieci anni, provvedano
alla demolizione e ricostruzione degli stessi, anche con variazione
volumetrica rispetto al fabbricato preesistente, ove consentita dalle
vigenti norme urbanistiche, o eseguano, sui medesimi fabbricati, gli
interventi edilizi previsti dall'articolo 3, comma 1, lettere b), c)
e d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in entrambi i casi conformemente
alla normativa antisismica e con il conseguimento della classe
energetica NZEB, A o B, e procedano alla successiva alienazione degli
stessi, anche se suddivisi in piu' unita' immobiliari qualora
l'alienazione riguardi almeno il 75 per cento del volume del nuovo
fabbricato, si applicano l'imposta di registro e le imposte
ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200 ciascuna )). ((
Nel caso in cui le condizioni di cui al primo periodo non siano
adempiute nel termine ivi previsto, )) sono dovute le imposte di
registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonche' una
sanzione pari al 30 per cento delle stesse imposte. Sono altresi'
dovuti gli interessi di mora (( a decorrere dalla data di acquisto
del fabbricato di cui al primo periodo )).
(( 1-bis. Relativamente ai fabbricati di cui al primo periodo del
comma 1, resta ferma altresi' la previsione di imposte ipotecarie in
misura fissa per le iscrizioni ipotecarie e le annotazioni previste
dall'articolo 333 del codice delle assicurazioni private, di cui al
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. A tale fine,
all'articolo 188, comma 3-bis, del medesimo codice di cui al decreto
legislativo n. 209 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea:
1) dopo le parole: «articolo 47-quinquies,» sono inserite le
seguenti: «ovvero, ai fini della salvaguardia della stabilita' del
sistema finanziario nel suo complesso e del contrasto di rischi
sistemici, ai sensi di quanto previsto dalle disposizioni
dell'ordinamento europeo relative alla vigilanza macroprudenziale del
sistema finanziario dell'Unione europea,»;
2) dopo le parole: «nei confronti» e' inserita la seguente:
«anche»;
b) alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«odi prevedere limitazioni, restrizioni temporanee o differimenti per
determinate tipologie di operazioni o di facolta' esercitabili dai
contraenti». ))
